ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/18792

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 725 del 28/11/2012
Firmatari
Primo firmatario: FUGATTI MAURIZIO
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 28/11/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 28/11/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-18792
presentata da
MAURIZIO FUGATTI
mercoledì 28 novembre 2012, seduta n.725

FUGATTI. -
Al Ministro dell'interno.
- Per sapere - premesso che:


la provincia autonoma di Trento, con legge provinciale n. 3 del 2006 «Norme in materia di governo dell'autonomia del Trentino» e successive modificazioni (legge provinciale n. 15 del 2009 e legge provinciale n. 26 del 2010), ha istituito le comunità di valle ovvero un nuovo ente pubblico intermedio a cui sono trasferite alcune importanti funzioni amministrative dalla stessa provincia e dai comuni;


tali organismi sono costituiti obbligatoriamente dai comuni per l'esercizio in forma associata delle competenze trasferite dalla provincia e per l'esercizio di funzioni, compiti, attività e servizi trasferiti dagli stessi comuni o assegnati dalla legge;


le comunità di valle si occupano a pieni poteri delle politiche sociali ed abitative, tutela ambientale, igiene ambientale, hanno un proprio servizio finanziario e si occupano della pianificazione territoriale;


a differenza dei precedenti comprensori, i quali costituivano il braccio operativo della provincia autonoma di Trento, la comunità di valle svolge in via principale le funzioni amministrative ad essa assegnate, con conseguente aumento dei costi pubblici;


tale ente è costituito dai comuni dei vari territori in cui il Trentino è stato suddiviso (16) ma non in Val d'Adige. Sono composte da un presidente di comunità, da un organo esecutivo (da 4 a 7 assessori), da una Assemblea (in alcuni casi arriva ad avere oltre quaranta rappresentanti), dalla conferenza dei sindaci;



l'articolo 8 del decreto del presidente della regione autonoma Trentino-Alto Adige recante «Regolamento concernente la determinazione della misura e disciplina dell'indennità di carica e dei gettoni di presenza per gli amministratori locali della regione autonoma Trentino-Alto Adige nel quinquennio 2010-2015 prevede che a decorrere dalla data di insediamento degli organi delle comunità costituite ai sensi della richiamata legge provinciale n. 3/2006 al presidente e ai componenti degli organi esecutivi venga corrisposto un'indennità mensile di carica nella misura indicata nella tabella M allegata al decreto presidenziale citato;


l'articolo 23 comma 22 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, prevede che «la titolarità di qualsiasi carica, ufficio o organo di natura elettiva di un ente territoriale non previsto dalla Costituzione è a titolo esclusivamente onorifico e non può essere fonte di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza, con esclusione dei comuni di cui all'articolo 2, comma 186, lettera b), della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e successive modificazioni»;



tale principio è stato ribadito nel decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, che, all'articolo 69, comma 3-bis, afferma che «al fine di semplificare l'organizzazione degli enti territoriali locali, di assicurare il conseguimento degli obiettivi di finanza pubblica e di contribuire al contenimento della spesa pubblica, nonché in ottemperanza al disposto dell'articolo 23, comma 22, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, le province autonome di Trento e di Bolzano prevedono, nell'ambito della propria autonomia statutaria e nel quadro delle procedure di coordinamento previste dall'articolo 27 della legge 5 maggio 2009, n. 42, che gli incarichi conferiti all'interno delle comunità di valle siano svolti a titolo esclusivamente onorifico, senza la corresponsione di alcuna forma di remunerazione, indennità o gettone di presenza»;



l'articolo 114 della Costituzione non prevede l'istituzione e la presenza sul territorio italiano delle comunità di valle come organismo amministrativo ed istituzionale, e di conseguenza deve escludersi la corresponsione di qualsiasi forma di remunerazione ai componenti di tali organi -:


quali iniziative di competenza il Governo intenda assumere al fine di evitare che le finalità del sopracitato articolo 69, comma 3-bis del decreto-legge n. 83 del 2012 possano essere sostanzialmente compromesse dalle iniziative segnalate in premessa. (4-18792)