ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/18608

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 720 del 20/11/2012
Firmatari
Primo firmatario: BERNARDINI RITA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 20/11/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BELTRANDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 20/11/2012
FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA PARTITO DEMOCRATICO 20/11/2012
MECACCI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 20/11/2012
TURCO MAURIZIO PARTITO DEMOCRATICO 20/11/2012
ZAMPARUTTI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 20/11/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 20/11/2012
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 06/12/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-18608
presentata da
RITA BERNARDINI
martedì 20 novembre 2012, seduta n.720

BERNARDINI, BELTRANDI, FARINA COSCIONI, MECACCI, MAURIZIO TURCO e ZAMPARUTTI. -
Al Ministro della giustizia.
- Per sapere - premesso che:

in data 31 ottobre 2007 veniva emesso un decreto di sequestro preventivo ex articolo 12-sexies del decreto-legge n. 306 del 1992, nell'ambito del procedimento penale R.G.N.R. 1442/07, procura della Repubblica presso il tribunale di Teramo a carico di Guerino Di Giorgio e Marisa Di Rocco imputati dei reati di detenzione e cessione di sostanza stupefacente nonché di usura e, in esecuzione del predetto decreto, veniva sottoposto a sequestro, in data 3 novembre 2007, tra gli altri beni, anche l'immobile sito in Martinsicuro, Via delle Lancette n. 7, intestato a Di Rocco Marisa;

avverso tale provvedimento facevano istanza di revoca i difensori di Di Rocco Marisa e Di Giorgio Guerino, di tal che il giudice per le indagini preliminari, in data 7 ottobre 2008, in accoglimento della predetta istanza, disponeva la revoca del sequestro preventivo limitatamente all'immobile sito in Martinsicuro, Via delle Lancette, n. 7, e il conseguente dissequestro e la restituzione del predetto immobile agli aventi diritto;

con successivo atto di appello ex articolo 322-bis codice di procedura penale, il pubblico ministero chiedeva al tribunale del riesame il ripristino del provvedimento di sequestro preventivo esistente sul citato immobile, osservando che a sostegno del sequestro vi era l'assoluta rispondenza di esso ai presupposti di legge;

il tribunale del riesame accoglieva l'appello dichiarando che sussiste un evidente nesso strumentale del sequestro preventivo rispetto alla confisca, per cui il primo era diretto ad evitare che fossero dispersi o sottratti i beni oggetto del futuro provvedimento ablatorio;

gli indagati proponevano incidente di esecuzione con cui facevano rilevare un vizio di forma nell'ordinanza del tribunale del riesame e appello che aveva assunto la riserva in una determinata composizione e aveva poi sciolto la stessa in una diversa composizione del collegio. L'incidente di esecuzione veniva accolto dal tribunale il quale disponeva pertanto la sospensione del provvedimento di sequestro e il conseguente dissequestro dell'immobile di via delle Lancette intestato a Di Rocco Marisa;

il Pubblico ministero richiedeva pertanto nuovo sequestro preventivo del predetto immobile al G.U.P. di Teramo il quale rigettava la richiesta con provvedimento del 4 marzo 2009;

nel citato provvedimento il G.U.P. ripercorre i motivi di impugnazione del pubblico ministero, tra i quali rientrano anche i seguenti: a) non è chiara la motivazione per la quale Elena Di Rocco, che non risulta disporre di risorse economiche di particolare consistenza, si fosse determinata a rilasciare in favore di Marisa Di Rocco la procura speciale per riscuotere l'assegno, «tenuto conto dell'etnia rom di appartenenza dei soggetti interessati»; b) inoltre occorre dare rilevanza al fatto che una persona totalmente priva di redditi come Elena di Rocco figurasse come cedente di 80 milioni di lire nei confronti della sorella Marisa Di Rocco, «poiché trattasi di rom»;

a giudizio della prima firmataria del presente atto, i citati passaggi dell'atto di impugnazione del pubblico ministero sfiorano la discriminazione razziale in quanto fanno derivare dalla semplice appartenenza ad una particolare etnia determinate condotte -:

se, in seguito alla verifica del contenuto dei motivi di impugnazione del pubblico ministero indicati in premessa, poi rigettati dal G.U.P. di Teramo con provvedimento del 4 marzo 2009, non ravvisi la sussistenza di elementi tali da giustificare l'avvio di un procedimento disciplinare. (4-18608)