ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/18586

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 720 del 20/11/2012
Trasformazioni
Trasformato il 03/12/2012 in 5/08556
Firmatari
Primo firmatario: FERRANTI DONATELLA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 20/11/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 20/11/2012
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 27/11/2012
Stato iter:
03/12/2012
Fasi iter:

TRASFORMA IL 03/12/2012

TRASFORMATO IL 03/12/2012

CONCLUSO IL 03/12/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-18586
presentata da
DONATELLA FERRANTI
martedì 20 novembre 2012, seduta n.720

FERRANTI. -
Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia, al Ministro degli affari esteri.
- Per sapere - premesso che:

l'Italia è Paese sottoscrittore della Convenzione europea dei diritti dell'uomo;

a partire dalla sentenza della Corte costituzionale n. 10 del 1993 e poi più marcatamente con le sentenze nn. 348 e 349 del 2007, l'ordinamento giuridico del Consiglio d'Europa - costituito essenzialmente (anche se non in via esclusiva) dalle disposizioni della Convenzione e dalla giurisprudenza della Corte europea dei diritti con sede a Strasburgo - è vincolante per l'ordinamento interno;

la Repubblica è tenuta a dare esecuzione alle sentenze della Corte europea dei diritti (ai sensi dell'articolo 46 della Convenzione); inoltre, a mente delle citate sentenze, il complesso giuridico della CEDU si pone come parametro interposto di costituzionalità delle leggi italiane, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione;

come sancito poi dalla sentenza della Corte costituzionale n. 113 del 2011, l'accertamento di una violazione di un diritto previsto dalla Convenzione costituisce - talora e con i temperamenti che si possono evincere dalle sentenze 236 del 2011 e 86 e 230 del 2012 - titolo per la revisione del processo penale;

il progressivo riconoscimento dell'efficacia del diritto della Convenzione dei diritti nell'ordinamento interno italiano è fatto positivo per il nostro Paese, nell'ambito della costruzione e del consolidamento in Europa di un'area di prossimità giuridica in cui sia garantita la pace e un comune standard di tutela dei diritti fondamentali. Tale riconoscimento consente altresì a molti settori del nostro diritto di affrancarsi da taluni aspetti di provincialismo e asfissia dovuti al premere di interessi domestici specifici;

peraltro, come la giurisprudenza della Corte costituzionale ha stabilito con la sentenza n. 80 del 2011, con un orientamento condiviso dalla Corte di giustizia del Lussemburgo nel caso Kamberaj (C-571/10), l'adesione di un Paese alla Cedu non comporta gli stessi oneri di disapplicazione del diritto interno contrastante, ormai invece accettati per il diritto dell'Unione europea vero e proprio;

da questo punto di vista, ogni ordinamento dovrebbe dotarsi di strumenti normativi e amministrativi per adeguarsi con efficacia e tempismo alle pronunzie della Corte e alle risoluzioni del Comitato dei ministri;

nondimeno vi sono pronunzie che appaiono oggettivamente problematiche. Pur nel complessivo apprezzamento per l'operato di un organo - come la Corte di Strasburgo - che ha contribuito a introdurre nell'ordinamento italiano principi di progresso e di sprovincializzazione, talune ultime pronunzie (ci si riferisce - per esempio - alle sentenze Sud Fondi, Scoppola 4 e Godelli) lasciano intravedere un'analisi carente dei casi specifici;

sicché problema diverso e anteposto all'esecuzione è dunque quello della procedura con la quale la Repubblica italiana istruisce e sceglie la linea difensiva innanzi alla Corte di Strasburgo, sia nel patrocinio innanzi alle Camere semplici sia nelle richieste di deferimento alla Grande Chambre delle condanne delle Camere semplici;

tale linea difensiva deve saper distinguere i casi in cui è verosimile prevedere la condanna (perché si tratta di violazioni strutturali) da quelli in cui la violazione potrebbe - sì - ritenersi inerire alla legge nazionale vigente ma in cui il caso specifico solleva, viceversa, peculiari e più minuti aspetti di fatto e di diritto, di talché resta importante che la difesa italiana esponga compiutamente le ragioni dell'uso della discrezionalità legislativa e della ponderazione degli interessi svolta in sede parlamentare e ministeriale;

deve poi essere sottolineato che spesso gli accertamenti di violazione potrebbero essere evitati, con significativo risparmio per l'erario, aderendo ai regolamenti amichevoli che talora la stessa Corte europea dei diritti propone alle parti -:

quali ragguagli possano offrire in ordine alle procedure, alle istruttorie e alle linee dell'attività difensiva dell'Italia innanzi alla Corte europea dei diritti dell'uomo;

quali criteri siano seguiti per valutare le proposte di regolamento amichevole. (4-18586)