ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/18585

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 720 del 20/11/2012
Firmatari
Primo firmatario: GIANNI PIPPO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 19/11/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 19/11/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-18585
presentata da
PIPPO GIANNI
martedì 20 novembre 2012, seduta n.720

GIANNI. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

i contribuenti delle province siciliane, colpite dal sisma del dicembre 1990, hanno visto riconosciuto il diritto alla restituzione del 90 per cento delle imposte relative al triennio 1990-1992, da una sentenza della Corte di cassazione;

tale sentenza, la n. 9577/2012, emessa il 17 aprile 2012, e depositata il 12 giugno, decretava che lo sconto del 90 per cento concesso ai terremotati spettava sia a favore di chi non aveva pagato nulla, sia a favore di chi aveva pagato tutto, attraverso il rimborso della quota prevista;

nella sentenza, la suprema corte, richiamava una precedente sentenza, la n. 20641 del 1o ottobre 2007, la quale aveva stabilito che spettava a tutti la riduzione ad un decimo del carico fiscale nelle zone colpite da eventi sismici;

anche la sezione lavoro della Corte di cassazione, si era pronunciata in tal senso, con due precedenti sentenze la 1247/2010 e la 11133/2010;

con tale sentenza veniva riconosciuto il diritto per tutti i contribuenti delle province di Catania, Siracusa e Ragusa, di veder loro restituite le somme versate in maniera maggiorata;

nel rispondere ad una interrogazione a risposta immediata in Commissione finanze, su questa tematica, il Sottosegretario Ceriani, ha dichiarato che l'Agenzia delle entrate, tenendo conto delle sentenze emesse, si dichiarava disponibile a dare adeguate istruzioni agli uffici per l'abbandono delle relative controversie consentendo, di conseguenza, la restituzione di quanto dovuto ai singoli contribuenti;

nella stessa risposta si dichiarava, incomprensibilmente, che non si sarebbe tenuto lo stesso comportamento nei confronti dei contribuenti esercenti attività di impresa, i quali avrebbero dovuto proseguire nel contenzioso nonostante le sentenze favorevoli della Corte di cassazione;

a tutt'oggi i singoli contribuenti che hanno fatto richiesta agli uffici territoriali non hanno ricevuto i rimborsi sui quali vi era stato, oltre le sentenze della Corte di cassazione, un impegno preciso da parte del Sottosegretario;

questo atteggiamento da parte delle Agenzie delle entrate che «persegue» con tanta tenacia, in nome del bene comune, coloro che risultano insolventi appare all'interrogante non soltanto incredibile ma addirittura una beffa -:

se sia a conoscenza di quanto sopra esposto e del rifiuto opposto dagli uffici locali delle Agenzia delle entrate a restituire le somme spettanti ai singoli contribuenti;
cosa intenda fare per mantenere gli impegni presi e rispettare le sentenze della Corte di cassazione, affinché sia restituito quanto dovuto ai singoli contribuenti delle province di Catania, Siracusa e Ragusa, mettendo fine ad una controversia incomprensibile che rischia di danneggiare seriamente l'immagine dell'Agenzia delle entrate e, conseguentemente, dello Stato agli occhi di tutti i cittadini delle province interessate. (4-18585)