ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/18573

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 720 del 20/11/2012
Firmatari
Primo firmatario: LAMORTE DONATO
Gruppo: FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
Data firma: 19/11/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 19/11/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-18573
presentata da
DONATO LAMORTE
martedì 20 novembre 2012, seduta n.720

LAMORTE. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:


la tariffa d'igiene ambientale (TIA) applicata nei comuni è stata introdotta dal decreto legislativo 22 del 1997 come nuovo sistema di finanziamento comunale della gestione dei rifiuti e della pulizia degli spazi comuni per sostituire gradualmente la tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (TARSU) prevista dal decreto legislativo 507 del 1993, con un prelievo proporzionale alla quantità del servizio reso, in base al principio europeo del «chi più inquina più paga». La tariffa è stata riscritta con l'introduzione del decreto legislativo 152 del 2006 (TIA 2) che però per anni è stato privo delle norme attuative e che solo nel 2011 ha visto le prime applicazioni negli enti locali;


dal 2013 tutte queste forme di prelievo saranno sostituite dalla TARES, il tributo comunale sui rifiuti e sui servizi invisibili ed il cui gettito servirà a coprire anche i costi di altri servizi, quali la polizia locale, l'anagrafe, l'illuminazione pubblica nonché manutenzione del verde e delle strade;


a partire dal 1999 molti comuni hanno sostituito la TARSU con la TIA. Le principali differenze tra le due riguardano il calcolo del contributo, che, volendo semplificare, nel caso della TARSU è effettuato sulla base dei metri quadrati del proprio immobile (con una riduzione nel caso si viva da soli), mentre nel caso della TIA la tariffa è determinata da una quota fissa del servizio, al quale si aggiunge una componente variabile legata al numero dei componenti del nucleo familiare con lo scopo di incentivare sempre più la raccolta differenziata al fine di massimizzare il recupero e a minimizzare il ricorso alla discarica;


il risultato è stato che con il passaggio da tassa a tariffa, nei Comuni dove è avvenuto, hanno applicato su quest'ultima l'IVA del 10 per cento;


infatti, secondo l'interpretazione dell'Agenzia dell'entrate espressa nelle R.M. 25/E del 5 febbraio 2003 e R.M. 250/E del 17 giugno 2008, la natura della TIA non è di carattere tributario, ma civilistico, in quanto si configura come un corrispettivo per il servizio di raccolta di rifiuti urbani, effettuato entro i confini della normativa di diritto civile. Pertanto, rivestendo la natura di servizio, l'Agenzia delle Entrate ha ravvisato anche l'assoggettabilità all'IVA;


questa interpretazione non è stata però condivisa da parte della dottrina e della giurisprudenza tanto che la Corte di cassazione con la sentenza 17526 del 2007 ne ha ravvisato la natura tributaria e la conseguente esclusione dal campo di applicazione dell'IVA;


con la sentenza n. 238 del 24 luglio 2009 la Corte Costituzionale ha stabilito che la TIA, sebbene sia una tariffa di nome, nei fatti ha natura di entrata tributaria in quanto il conto non è proporzionale alla quantità del servizio reso, quindi ad essa non è applicabile l'imposta sul valore aggiunto;


ma per giustificare l'imposta in questione sulla TIA 2, una circolare del dipartimento delle politiche fiscali, la n. 3 del 2010, ha ravvisato la continuità logica tra la TIA 1 e la TIA 2, ritenendo, pertanto, anche la prima un'entrata patrimoniale soggetta ad IVA;


inoltre, la manovra correttiva dell'estate 2010 con la disposizione interpretativa di cui all'articolo 14 comma 33, decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, aveva chiuso ogni discussione con un atto di interpretazione autentica, stabilendo che la tariffa prevista dal decreto legislativo 152 del 2006 (TIA 2) ha la natura patrimoniale ed in quanto tale può essere assoggettata ad IVA;


la Corte di cassazione è intervenuta definitivamente sulla questione pronunciando la recente sentenza n. 3756 del 9 marzo 2012 con cui ha definito illegittima l'applicazione dell'IVA sulla TIA e che gli importi richiesti a titolo di tariffa d'igiene ambientale non sono suscettibili di essere assoggettati ad IVA;


la sentenza afferma che l'identificazione di un prelievo deve avvenire sulla base della complessiva disciplina legislativa e non esiste nessuna previsione che supporti la connotazione patrimoniale della tariffa. Inoltre, la Suprema corte non condivide come la sola successione logico-giuridica di due entrate possa generare in automatico l'identità della loro natura;


sono oltre 6 milioni le famiglie (pari a circa 17 milioni di cittadini) residenti in ben 1182 comuni italiani, che, dal 1999 al 2008 hanno dovuto pagare ingiustamente l'IVA sui rifiuti, e che oggi devono avere indietro quanto versato in più del dovuto;


secondo quanto indicato dall'ANCI si stima che i rimborsi delle famiglie ammontino a 993 milioni di euro;


fino ad ora il Governo non ha fatto nulla per rendere esecutive queste sentenze che vanno in senso opposto all'azione intrapresa dalla pubblica amministrazione che si rifiuta di attenersi agli orientamenti consolidati della giurisprudenza, Corte costituzionale e della Corte di cassazione, sia sotto il profilo della legalità come in questo caso, perché nessuna prestazione patrimoniale può essere imposta se non per legge, sia dal punto di vista della correttezza e dell'imparzialità, perché il suo comportamento non solo è illegittimo ma illecito secondo il diritto civile e pertanto si espone all'azione di danno davanti al giudice ordinario -:


se il Ministro interrogato non voglia esortare il Governo a sanare questa situazione di fatto, anche attraverso l'adozione di un'iniziativa normativa urgente che restituisca giustizia sociale ed applicazione del diritto, seguendo le linee tracciate dalle sentenze della Corte costituzionale e della Corte di cassazione;


se il Ministro interrogato non intenda attivare, con iniziativa immediata, l'Agenzia delle entrate, affinché questa dia indicazione a tutte le aziende di igiene ambientale presenti sul territorio nazionale riguardo ai tempi ed alle modalità di restituzione dell'imposta. (4-18573)