ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/18564

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 719 del 15/11/2012
Firmatari
Primo firmatario: CATANOSO GENOESE FRANCESCO DETTO BASILIO CATANOSO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 15/11/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE 15/11/2012
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 13/12/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-18564
presentata da
FRANCESCO DETTO BASILIO CATANOSO CATANOSO GENOESE
giovedì 15 novembre 2012, seduta n.719

CATANOSO. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico.
- Per sapere - premesso che:

l'articolo 62 del decreto-legge n. 1 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 27 del 2012 (cosiddetto decreto liberalizzazioni) ha profondamente modificato le modalità di cessione dei prodotti agricoli, tra cui rientrano anche le produzioni florovivaistiche, di cui è leader la nostra provincia a livello internazionale;

i diversi attori della filiera non sono tutti concordi sulle linee di principio stabiliti dalla norma di cui sopra, in quanto preoccupati per la modalità di applicazione sia dei termini di contrattazione, che di pagamento; elementi imprescindibili nelle trattative commerciali, dove il periodo di pagamento è contemplato nella determinazione del prezzo pattuito tra le parti;

questa norma voleva dare maggior competitività alle imprese produttrici del settore, invece si è tradotta in misure che riducono il potere contrattuale delle stesse e allontana le prospettive del lavoro in rete, per arrivare a fare sistema (vero traguardo delle contrattazioni altro che 60 giorni);

in un mercato sempre più globalizzato con scambi di merce più facili e con un quadro politico economico in cui le nostre imprese agricole hanno costi di produzione superiori a quelli degli altri Paesi della Comunità europea ed extra comunitari, imporre regole restrittive nelle contrattazioni, significa metterle fuori mercato, con il concreto rischio di orientare gli acquirenti altrove e l'evidente difficoltà di recuperare la fetta di mercato persa;

in questi anni di crisi economica globale, le nostre imprese hanno lavorato con tanta difficoltà, investendo ulteriori risorse per essere pronti alla ripresa;

in aggiunta alle difficoltà economiche attuali si sono pure introdotte modifiche alle regole di mercato, (più onerose per l'acquisto nel nostro paese rispetto agli altri concorrenti) ed è indubbio che molti clienti si rivolgeranno altrove, dove possono concordare condizioni e tempi di pagamento più lunghi;

anche gli istituti bancari non erogano i finanziamenti richiesti, aggravando la già critica situazione di carenza monetaria e, senza credito aggiuntivo, diventa impossibile rispettare i tempi di pagamento fissati empiricamente. Tanto più che dovrebbero essere saldati anche gli importi debitori precedenti, la cui non immediata corresponsione può provocare uno squilibrio nell'esposizione bancaria, come il mancato rientro di fatture scontate in portafoglio di anticipo, riducendo la solvibilità bancaria e l'aumento del relativo rating;

è assurdo, ma altrettanto realistico, che in una situazione finanziaria inconsistente come quella che stiamo vivendo, per non incorrere in sanzioni, i clienti si trovano a pagare prima i nuovi acquisti, lasciando inevasi i debiti precedenti, venendo così a trasformare un credito a breve, in un credito inesigibile per molto tempo;

aumentando i costi all'interno della filiera si riducono i margini da distribuire ed essendo i prezzi dettati da regole di mercato libero mondiale e non dal proprio costo di produzione, nella ridistribuzione degli oneri verranno aggravati sull'elemento più debole, come e peggio di prima, il produttore agricolo. Infatti già alla vigilia dell'entrata in vigore dell'articolo 62, abbiamo assistito ad una generale riduzione dei prezzi, anche in maniera consistente. Tutto ciò allontana sicuramente con turbative e sconvolgimenti nel tradizionale libero mercato, le fondamentali linee di sviluppo per uscire dalla crisi nazionale e dell'Unione europea, anziché incentivare reti di filiera per fare sistema;

è opportuno riflettere che la nuova normativa, ponendo nel nostro paese regole meno desiderate rispetto agli altri, contrasta con la libera circolazione dei prodotti, principio basilare del trattato dell'Unione europea;

le nuove regole non tengono conto dei cicli produttivi agricoli, in modo particolare del settore florovivaistico e della zootecnia, che sono compatti in cui si comprano piantine per l'accrescimento od animali, che dovrebbero essere pagati a 60 giorni, mentre si rivendono a distanza di molti mesi o, addirittura, anni. Con la libera trattativa dei pagamenti concordati in tempi lunghi, molte imprese agricole possono proseguire nella loro attività, che altrimenti diventerebbe difficile;

la nuova norma, inoltre, non tiene conto dello stato dei pagamenti effettuati dagli enti pubblici, che a seguito del patto di stabilità pagano i loro fornitori a distanza di molti mesi o addirittura anni, pur avendo in cassa la piena disponibilità;

questo scenario è molto diffuso e sta bloccando molto denaro spettante alle imprese in una situazione che indubbiamente ha contribuito ad alimentare il ritardo dei pagamenti tra privati. Anche gli enti pubblici erano soggetti alle disposizioni del decreto legislativo n. 231 del 2002, con pagamenti a 60 giorni, che e stato disatteso interamente dalle istituzioni;

lo stato di fatto è in contrasto con il principio di fondo (fissare i pagamenti a brevissime date certe) su cui si è basato il legislatore nell'emanazione dell'articolo 62, in quanto è lo Stato-ente pubblico che da parecchi anni non rispetta questo principio. Le imprese si domandano se l'articolo 62 non sia anticostituzionale, sia per la legittimità di imporre le regole di mercato libero più restrittive in presenza di accordi del WTO orientati al mercato globalizzato e soprattutto quando la norma è costantemente e palesemente in contrasto al comportamento assodato negli anni degli enti pubblici, i quali dovrebbero dare l'esempio;

il rischio evidente di perdita della competitività sui mercati esteri e la riduzione dei prezzi è un serio problema, che se non corretta immediatamente, molte imprese saranno fuori mercato mettendo a rischio tantissimi posti di lavoro ed una buona fetta dell'economia;

l'eventuale applicazione, orienterebbe gli acquirenti su altri mercati e sarebbe impossibile recuperarli, sia per gli effetti della globalizzazione (facilità degli scambi commerciali), che per la minor competitività delle nostre imprese, che devono operare a costi di produzione superiore agli altri Paesi della comunità europea ed extracomunitari;

l'applicazione della normativa potrebbe essere limitata ai prodotti alimentari deperibili, che hanno una durata non superiore a 60 giorni, la cui permanenza nella filiera ha un percorso di poche settimane. Comunque occorre stabilire un periodo di pagamento più flessibile che sia determinato dalla stessa contrattazione (esempio per l'orticolo un periodo massimo di 4 mesi). Comunque l'industria conserviera-agroalimentare sarebbe davanti a difficoltà obiettive, con ripercussioni contrarie allo sviluppo dell'economia;

a giudizio dell'odierno interrogante e delle principali associazioni di categoria, innanzitutto, dovrebbero essere escluse a priori, tutte le contrattazioni con l'estero, indipendentemente dal luogo di consegna della merce;

dall'ambito di applicazione della norma sono state escluse tutte le cessioni del pesce, nei passaggi tra imprenditori ittici. In questo compatto, probabilmente, la norma creava problemi, per cui è stato escluso a priori. In analogia dovranno essere tolti anche gli altri compatti dell'agricoltura dove la nuova norma si traduce in un boomerang per gli stessi produttori, come il florovivaismo, la zootecnia e tutti i prodotti non alimentari freschi;

oltre a tutto questo, l'articolo 62 entra nel merito delle pratiche commerciali sleali, tra queste vengono sanzionate quelle in cui si applicano prezzi diversi sullo stesso prodotto o la determinazione del valore al di sotto dei costi di produzione;

nel settore florovivaistico, in particolare, si genera una parte di prodotto meno appetito sul mercato e può essere immesso in circolazione a prezzi effettivamente sotto costo. Chiaramente con l'articolo 62 questa pratica diventa rischiosa, perché sanzionabile, ma il vivaista aveva compensato la perdita con il prezzo della merce di prima qualità;

tale percorso è in atto anche in altri compatti, come l'ortofrutta e la floricoltura -:

quali iniziative, anche di natura normativa, intenda adottare il Ministro interrogato per intervenire rapidamente su questa norma che sta danneggiando un intero settore economico nazionale.
(4-18564)