ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/18557

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 719 del 15/11/2012
Firmatari
Primo firmatario: BONGIORNO GIULIA
Gruppo: FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
Data firma: 15/11/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15/11/2012
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 20/11/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-18557
presentata da
GIULIA BONGIORNO
giovedì 15 novembre 2012, seduta n.719

BONGIORNO. -
Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia, al Ministro degli affari esteri.
- Per sapere - premesso che:

come è noto l'Italia fa parte del Consiglio d'Europa e nel 1950 ha sottoscritto la convenzione europea dei diritti dell'uomo;

con le sentenze nn. 348 e 349 del 2007 la Corte costituzionale ha chiarito la portata dei vincoli derivanti dal suddetto accordo internazionale. In particolare, ha precisato che non solo la Repubblica è tenuta a dare esecuzione alle sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo (ai sensi dell'articolo 46 della convenzione), ma anche che le norme della convenzione - nell'interpretazione che ne dà la Corte - si atteggiano a parametro interposto di costituzionalità delle leggi italiane, ai sensi dell'articolo 117, primo comma, della Costituzione;

il graduale riconoscimento dell'efficacia della convenzione europea dei diritti dell'uomo nell'ordinamento interno italiano è certamente un aspetto positivo e arricchente per il nostro Paese, nell'ottica della creazione e del consolidamento in Europa di una vasta area di prossimità giuridica in cui sia garantita la pace e un comune standard di tutela dei diritti fondamentali;

spesso, gli accertamenti di una violazione delle disposizioni della convenzione nelle sentenze pronunziate dalla Corte europea sono ascrivibili direttamente alla legge nazionale;

quando questo fenomeno porta a ripetute violazioni, la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo parla di «violazioni strutturali», vale a dire le violazioni dei diritti che promanano da una sistemazione normativa consolidata nell'ordinamento interno di un Paese sottoscrittore in determinati ambiti, tale per cui solo la modifica della normativa può far venir meno future constatazioni di analoghe violazioni;

la violazione strutturale è oggi sostanzialmente codificata dall'articolo 61 del regolamento di procedura della Corte di Strasburgo e, di fronte a essa, la Corte può adottare la speciale procedura della «causa pilota»;

esempi di violazioni strutturali italiane cui si è tentato di rimediare sono quelle relative all'eccessiva durata dei processi (legge cosiddetta Pinto del 2001 e successive modifiche) e ai procedimenti espropriativi in via di fatto, senza adeguato ristoro indennitario;

da questo punto di vista - come anche è stato ribadito nella conferenza di Brighton tenutasi sotto la presidenza britannica nel mese di aprile 2012 - ogni ordinamento dovrebbe dotarsi di strumenti normativi e amministrativi per adeguarsi con efficacia e tempismo alle pronunzie della Corte e alle risoluzioni del Comitato dei ministri -:

quali ragguagli possano offrire, anche in omaggio allo spirito dell'articolo 5, comma 3, della legge n. 400 del 1988, in ordine a quale seguito sia stato sin qui dato agli impegni contenuti nella dichiarazione di Brighton del 19 e 20 aprile 2012 e in particolare al punto 29 della stessa. (4-18557)