ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/18416

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 715 del 07/11/2012
Firmatari
Primo firmatario: SCHIRRU AMALIA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 07/11/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 07/11/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-18416
presentata da
AMALIA SCHIRRU
mercoledì 7 novembre 2012, seduta n.715

SCHIRRU. -
Al Ministro della giustizia.
- Per sapere - premesso che:

l'annoso problema del pagamento dei bolli sugli atti successivi all'apertura degli istituti tutelari si ripresenta anno dopo anno e molti tribunali, compresi gli uffici della volontaria giurisdizione del tribunale di Cagliari, continuano a richiedere i relativi bolli agli amministratori di sostegno che curano gli interessi di persone con gravi forme di disabilità e prive di autonomia decisionali;

alcuni uffici giudiziari, dopo l'introduzione del contributo unificato, non hanno più provveduto all'esazione dell'imposta di bollo sulle domande e sugli atti successivi all'apertura delle curatele, quali rendiconti periodici, bilancio finale ed eventuali atti funzionali alla curatela, ad eccezione dei diritti di copia e di certificazione, nonché sulle domande e sugli atti di uguale natura successivi all'apertura delle amministrazioni di sostegno;

l'articolo 46 delle disposizioni per l'attuazione del codice civile prevedeva l'esenzione da imposte di bollo e di registro di tutti gli atti della procedura della tuteli compreso l'inventario e gli atti previsti nel titolo XI del libro I del codice civile. Detta disposizione, come noto, è da ritenersi abrogata per effetto della previsione introdotta con l'articolo 42 del decreto del Presidente della Repubblica n. 601 del 1973;

tuttavia, per gli «atti della procedura della tutela dei minori e degli interdetti, compresi l'inventario», l'esenzione dall'imposta di bollo è stata confermata dall'articolo 13 della tabella degli atti, documenti e registri esenti dall'imposta di bollo in modo assoluto, allegata al decreto del Presidente della Repubblica n. 642 del 1972;

una modifica a tale regime è stata introdotta con l'articolo 13 della legge 9 gennaio 2004, n. 6, che, nell'aggiungere l'articolo 46-bis alle disposizioni per l'attuazione del codice civile, ha espressamente stabilito: «gli atti e i provvedimenti relativi ai procedimenti previsti dal titolo XII del libro primo del codice civile non sono soggetti ad obbligo di registrazione e sono esenti dal contributo unificato»;

come da risoluzione dell'Agenzia delle entrate n. 78 del 16 giugno 2006 e nota della direzione generale Ministero della giustizia prot. n. 80510.U del 27/07/06, il rinvio operato dal legislatore agli atti e provvedimenti del titolo XII del libro primo del codice civile, individua l'ambito applicativo della norma con esclusivo riferimento alle «misure di protezione delle persone prive in tutto od in parte di autonomia», vale a dire agli istituti dell'amministrazione di sostegno (capo I), dell'interdizione, della inabilitazione e della incapacità naturale (capo II);

risulta evidente che gli atti successivi all'apertura della curatela per gli inabilitati e le domande presentate successivamente all'istanza che ha dato luogo all'amministrazione di sostegno, quali atti dei procedimenti di cui al titolo XII, non sono soggetti all'obbligo della registrazione, sono esenti dal contributo unificato e, conseguentemente, dall'imposta di bollo;

il contributo unificato comporta la non applicabilità dell'imposto di bollo per «atti e provvedimenti del processo civile, compresa la procedura concorsuale e di volontaria giurisdizione. Atti e provvedimenti del processo sono tutti gli atti processuali, inclusi quelli antecedenti, necessari e funzionali» (articolo 18 testo unico sulle spese di giustizia);

il significato da attribuire ai termini «antecedenti, funzionali e necessari» è stato già precisato dall'Agenzia delle entrate con la circolare numero 70 del 14 agosto 2002, con la quale è stato chiarito che, ai fini dell'esenzione dell'imposta di bollo, deve ricorrere il presupposto oggettivo legato alla tipologia degli atti ed, inoltre, è necessario che il soggetto beneficiario dell'esenzione rivesta la qualità di parte processuale;

gli atti di gestione funzionale all'attuazione dei procedimenti giurisdizionali della curatela e dell'amministrazione di sostegno sono da ritenersi esenti dall'imposta di bollo, in quanto rappresentano atti «antecedenti, necessari o funzionali» allo stesso procedimento giurisdizionale, al quale sono «logicamente rapportabili», proprio in termini «funzionali» e «necessari» -:

quali iniziative intenda promuovere il Ministro interrogato nei confronti delle sedi preposte affinché si recepisca la corretta normativa, con l'esenzione dall'imposta di bollo sugli atti indicati nei procedimenti che riguardano tutti gli invalidi. (4-18416)