ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/18414

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 715 del 07/11/2012
Firmatari
Primo firmatario: PIONATI FRANCESCO
Gruppo: POPOLO E TERRITORIO (NOI SUD-LIBERTA' ED AUTONOMIA, POPOLARI D'ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA' NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, DEMOCRAZIA CRISTIANA)
Data firma: 07/11/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE
  • MINISTERO DELLA DIFESA
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE 07/11/2012
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 30/11/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-18414
presentata da
FRANCESCO PIONATI
mercoledì 7 novembre 2012, seduta n.715

PIONATI. -
Al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, al Ministro della difesa, al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia.
- Per sapere - premesso che:

la legge n. 150 del 2000, al fine di ammodernare e rendere «casa di vetro» la pubblica amministrazione, prevede che ogni organo dello Stato si doti di un ufficio stampa composto da iscritti all'ordine dei giornalisti inseriti nel relativo elenco dei pubblicisti o dei professionisti;

i siti web, come le altre forme di comunicazione pubblica elencate nel testo della suddetta legge, dovranno coniugare: «la comunicazione esterna rivolta ai cittadini, alle collettività e ad altri enti ogni modalità tecnica ed organizzativa» al fine di «illustrare e favorire la conoscenza delle disposizioni normative... le attività delle istituzioni e il loro funzionamento; favorire l'accesso ai servizi pubblici, promuovendone la conoscenza... l'immagine delle amministrazioni... conferendo conoscenza e visibilità ad eventi d'importanza locale»;

in virtù di tale legge, l'aggiornamento di tali siti istituzionali che contengono le informazioni rivolte ai cittadini deve essere gestito da un apposito ufficio stampa costituito presso gli uffici delle pubbliche amministrazioni. A tal fine, ai sensi della succitata normativa, le pubbliche amministrazioni devono procedere alla istituzione della specifica figura del «comunicatore»;

tale norma, titolata appunto «Disciplina delle attività di informazione e di comunicazione delle pubbliche amministrazioni», al comma 4 del primo articolo cita per la prima volta anche l'uso degli «strumenti telematici»;

ad opinione dell'interrogante tale legge va applicata in particolare presso i palazzi di giustizia e presso i comandi delle forze dell'ordine, onde evitare fughe di notizie inerenti a procedimenti processuali o ad attività di indagine per i quali, invece, è necessaria una puntuale e minuziosa attività di comunicazione trattata da personale in possesso dei requisiti indicati dalla succitata legge;

le forze dell'ordine e il Corpo dei vigili del fuoco hanno maturato la necessità di relazionarsi con gli organi di informazione e a tutt'oggi i relativi comandi non hanno provveduto a dotarsi di un ufficio stampa in ossequio alla succitata normativa;

la comunicazione è attualmente affidata a personale non titolato secondo i dettami della legge -:

se i Ministri non ritengano, nell'ambito delle proprie competenze, di verificare se i tribunali del Paese e le forze dell'ordine abbiano provveduto ai sensi della legge n. 150 del 2000 all'istituzione dell'ufficio stampa verificare, inoltre, se tali dettami normativi siano stati applicati per la creazione e l'utilizzo dei siti web dei tribunali e delle forze dell'ordine del Paese; nel caso non fossero state rispettate tali disposizioni di legge, se non si ritenga di dover assumere ogni iniziativa di competenza, inclusa l'emanazione di una circolare, per istituire presso i tribunali e i comandi delle forze dell'ordine, a decorrenza immediata, l'ufficio stampa e, qualora non fossero presenti in organico le figure professionali in possesso dei titoli stabiliti dalla legge, per indire le procedure idonee all'individuazione dei professionisti richiesti. (4-18414)