ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/18407

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 714 del 06/11/2012
Firmatari
Primo firmatario: DI BIAGIO ALDO
Gruppo: FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
Data firma: 06/11/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TOTO DANIELE FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO 06/11/2012
PROIETTI COSIMI FRANCESCO FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO 06/11/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 06/11/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-18407
presentata da
ALDO DI BIAGIO
martedì 6 novembre 2012, seduta n.714

DI BIAGIO, TOTO e PROIETTI COSIMI. -
Al Ministro della giustizia, al Ministro dell'interno, al Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali.
- Per sapere - premesso che:

il Corpo forestale dello Stato, ai sensi della legge 6 febbraio 2004, n. 36 (articolo 1, comma 1) concorre nell'espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica, ai sensi della legge 1° aprile 1981, n. 121, nonché nel controllo del territorio, con particolare riferimento alle aree rurali e montane;

tra le funzioni individuate dal successivo articolo 2 della predetta legge, è disposto che il Corpo forestale dello Stato fatte salve le attribuzioni delle regioni e degli enti locali, svolga le funzioni di rilievo nazionale assegnategli dalle leggi e dai regolamenti e in particolare ha competenza in materia di: mantenimento dell'ordine e della sicurezza pubblica con particolare riferimento alle aree rurali e montane, vigilanza, prevenzione e repressione delle violazioni compiute in danno dell'ambiente e ogni altro compito assegnatogli dalle leggi e dai regolamenti dello Stato;

il codice della strada, all'articolo 12, comma 1, lettera f-bis), dispone che il Corpo forestale dello Stato svolga servizi di polizia stradale in relazione ai propri compiti d'istituto;

il decreto 28 aprile 2006 del Ministero dell'interno su riassetto dei comparti di specialità delle forze di polizia ha disposto che, in ordine alla sicurezza stradale le altre forze di polizia individuate nell'articolo 12 del codice della strada (tra cui il Corpo forestale dello Stato) assicureranno il concorso nei servizi di polizia stradale da attuarsi in relazione alla loro dislocazione sul territorio;

nel febbraio 2008 il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali hanno firmato un protocollo d'intesa, grazie al quale il personale del Corpo forestale dello Stato collaborerà con la polizia stradale per incrementare i controlli per la prevenzione degli incidenti e il contrasto delle infrazioni al codice della strada;

il protocollo ha individuato le modalità di collaborazione tra il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali ed il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per elevare gli standard di sicurezza sulle strade italiane, in particolare, disciplinando l'attuazione dei controlli di polizia stradale a cura del Corpo forestale dello Stato su tutto il territorio nazionale;

il Corpo forestale dello Stato nel pieno rispetto delle competenze affidategli dalla legge, al fine di onorare gli impegni assunti tra i sopraccitati Ministeri e per portare un contributo nei servizi di polizia stradale nei contesti rurali e montani, ha avviato una campagna per il controllo della circolazione stradale nei passi appenninici, nelle strade montante e nel fuoristrada, al fine di incrementare la sicurezza e la tutela ambientale;

in data 5 marzo 2012 il comando regionale della Toscana del Corpo forestale dello Stato, dispose un servizio polizia stradale all'Isola d'Elba finalizzato al controllo della circolazione fuoristrada nell'ambito di una manifestazione motociclistica regionale il cui itinerario prevedeva il transito su strade pubbliche e su aree di pubblico passaggio;

in quella occasione, due collaboratori dell'organizzazione vennero sorpresi entrambi, a circolare su due motocicli sprovvisti della targa di immatricolazione, sostituite con due copie fotostatiche ridotte collocate nel parafango posteriore e, per tale ragione, furono sanzionati ai sensi dell'articolo 100, commi 2 e 11 del codice della strada;

caso analogo è avvenuto in data 28 aprile 2012 durante un controllo ordinario sulla circolazione fuoristrada nel comune di Portoferrario, occasione in cui venne sanzionato dal Corpo forestale dello Stato un motociclista endurista sorpreso a circolare su strada pubblica con motociclo sprovvisto della targa di immatricolazione, sostituita con una copia fotostatica ridotta della targa collocata in posizione diversa dallo spazio riservato all'alloggiamento targa. Per tale ragione anche questo venne sanzionato ai sensi dell'articolo 100, commi 2 e 11, del codice della strada;

l'articolo 100 del codice della strada, al comma 2, dispone che: «I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione». Il successivo comma 11 prevede che «Chiunque violi la disposizione di cui al comma 2 sia soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 80 a euro 318.» Il successivo comma 15, recentemente introdotto, prevede, per i casi di specie, anche la sanzione accessoria del fermo amministrativo per mesi 3;

per targa di immatricolazione si intende quella espressamente prevista dal combinato disposto dell'articolo 100 del codice della strada e dell'articolo 260 del regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada - decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni, che individua le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità delle targhe di immatricolazione;

sull'utilizzo di documenti foto-riprodotti, o non originali, si è pronunciata la cassazione penale, sezione V, con sentenza n. 42957 del 21 novembre 2011, la quale ha rilevato che: «... è il dotare il documento falso della apparenza di un documento originale, atto a trarre in inganno i terzi di buona fede, ad avere rilievo penale e a siffatta evenienza può giungersi formando una riproduzione fotostatica assolutamente fedele, indipendentemente cioè dalla apposizione di un attestato di conformità all'originale ...», concludendo che la nozione di «uso di atto falso» «comprende qualsiasi modalità di avvalersi del falso documento per uno scopo conforme alla natura quantomeno apparente - dell'atto; ne consegue che, ad integrare il reato, basta la semplice esibizione del documento falso.»;

in data 25 e 27 settembre 2012 il giudice di pace avvocato Angela Barcia dell'ufficio del giudice di pace di Portoferrario, Sezione 1 località Casaccia depositava le sentenze n. 163/12, 155/12 e 162/12 in ordine ai ricorsi presentati avverso i sommari processi verbali sopra indicati;

in particolare il Giudice di pace avvocato Angela Barcia, con le identiche sentenze 162/12 e 163/12 accoglie i ricorsi presentati motivandoli che: «... come meglio indicato nei motivi di ricorso a giustificazione del proprio operato il trasgressore ha fatto presente di avere avuto paura di perdere la targa a causa dei percorsi accidentati e sconnessi. La buona fede del ricorrente vista anche la particolarità della situazione fanno ritenere da accogliere il ricorso»;

oltretutto i ricorrenti, peraltro commissari di gara della manifestazione, avevano precedentemente emanato un bando di iscrizione alla gara di enduro, che recependo le direttive della Federazione dei motociclisti, obbligava tutti i partecipanti all'installazione della targa originale di immatricolazione al fine di consentirne la loro identificabilità;

di tenore diverso la sentenza 155/12 con la quale il giudice di pace avvocato Angela Barcia, accoglie il ricorso avverso il verbale di contestazione del 28 aprile 2012 motivandolo che «la comparsa di costituzione della Prefettura di Livorno sia pervenuta in cancelleria oltre il termine di legge non essendo stato rispettato il termine perentorio dei dieci giorni per la costituzione prima dell'udienza, come da legge 150 del 2011... Nel merito il ricorso risulta fondato infatti il verbale emesso dal corpo forestale dello Stato è effettivamente carente di uno degli elementi essenziali previsti dal 383 Reg Att. al codice della strada perché risulta omessa la indicazione della dichiarazione dell'interessato, con conseguente violazione del diritto di difesa tutelato dall'articolo 24 della costituzione come da giurisprudenza costante par ufficio ...» Inoltre condanna la parte resistente al pagamento delle spese di giudizio che liquida in euro 180,00;

in ordine alle sentenze n. 162 e n. 163 del 2012 tutti gli accertamenti svolti dal Corpo forestale dello Stato sono stati corredati con rilievi fotografici prodotti ai sensi dell'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 allegati ai rispettivi sommari processi verbali di contestazione che dimostrano l'utilizzo di un documento foto riprodotto al posto della targa di immatricolazione, mentre in ordine alla sentenza n. 151 del 2012, nelle controdeduzioni inviate dal Corpo forestale dello Stato alla prefettura di Livorno era stato evidenziato che il trasgressore «al momento dell'accertamento aveva manifestato la volontà di non voler dichiarare e scrivere nulla nel verbale di contestazione in quanto avrebbe valutato successivamente in sede di eventuale ricorso sentito il proprio Avvocato. «Il ritardo della prefettura di Livorno, nella costituzione in giudizio fuori dai termini di legge ha di fatto contribuito alla condanna del Corpo forestale dello Stato al pagamento delle spese processuali in quanto gli atti trasmessi da quest'ultimo, se utilizzabili, avrebbero potuto evitare raccoglimento del ricorso in quanto motivati e circostanziati.»;

peraltro, sembrerebbe che, in ordine ai procedimenti di cui alle sentenze n. 162 e n. 163 del 2012 al Corpo forestale dello Stato non risulta che siano stati notificati i decreti di citazione;

infine, secondo il giudice di pace avvocato Angela Barcia, che ha creato un importante precedente, se si circola fuoristrada, su terreni sconnessi e accidentati si può derogare alle norme del codice della strada e del regolamento, nonché a sentenze specifiche, apponendo copie fotostatiche dei documenti ufficiali al posto della targa di immatricolazione qualora ricorra il timore di perderla. Peraltro nei casi di specie, contrariamente a quanto è avvenuto nelle motivazioni per la sentenza 155/12 non si è tenuto conto della giurisprudenza costante per ufficio -:

di quali elementi disponga sulla vicenda e se non intenda assumere ogni iniziativa di competenza volta a chiarire inequivocabilmente la portata del divieto in questione, che in ogni caso, ad avviso dell'interrogante, già adesso non dovrebbe ammettere alcuna eccezione, così da evitare il ripetersi di fatti come quelli descritti in premessa;

se il Corpo forestale dello Stato, intenda ricorrere in appello avverso la decisione del giudice di pace di Portoferraio sezione I - Casaccia, affinché tale sentenza non legittimi nessuno a circolare fuoristrada in assenza della targa di immatricolazione rendendosi anonimo e libero di comportarsi liberamente senza incorrere nel rischio di essere identificato;

se non ritengano opportuno riferire i motivi che abbiano portato la Prefettura di Livorno a non rispettare il termine perentorio dei dieci giorni per la costituzione in giudizio, provocando di fatto l'accoglimento del ricorso. (4-18407)