ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/18405

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 714 del 06/11/2012
Firmatari
Primo firmatario: TURCO MAURIZIO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 06/11/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BELTRANDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 06/11/2012
BERNARDINI RITA PARTITO DEMOCRATICO 06/11/2012
FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA PARTITO DEMOCRATICO 06/11/2012
MECACCI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 06/11/2012
ZAMPARUTTI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 06/11/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 06/11/2012
Stato iter:
22/01/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 22/01/2013
DI PAOLA GIAMPAOLO MINISTRO - (DIFESA)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 06/12/2012

RISPOSTA PUBBLICATA IL 22/01/2013

CONCLUSO IL 22/01/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-18405
presentata da
MAURIZIO TURCO
martedì 6 novembre 2012, seduta n.714

MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. -
Al Ministro della difesa.
- Per sapere - premesso che:

sul quotidiano il Manifesto del 6 novembre 2012 è pubblicato un articolo dal titolo «Licenziata perché non gradita ai militari» in cui si legge «[...] non era stata l'azienda ad aver allontanato la lavoratrice, ma l'amministrazione militare a segnalare che l'addetta alla mensa era diventata persona "di non pieno gradimento".[...]»;

dalla lettura del medesimo articolo è possibile apprendere che la lavoratrice svolgeva la sua mansione presso la mensa dell'ente già da numerosi anni;

a prescindere dalla disposizione di cui all'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 8 luglio 1977, n. 751, recante «Approvazione del capitolato generale d'oneri per gli appalti del servizio di manovalanza presso enti della Difesa», gli interroganti sono fermamente convinti che l'amministrazione militare appaltante, in aderenza ai principi di trasparenza e buon andamento che devono caratterizzare ogni attività della pubblica amministrazione, già ampiamente recepiti con la legge 7 agosto 1990, n. 241, avrebbe dovuto motivare la propria decisione -:

se non ritenga opportuno chiarire le motivazioni sui cui l'amministrazione militare appaltante ha fondato la decisione di «non pieno gradimento» riferita alla lavoratrice di cui all'articolo in premessa. (4-18405)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata martedì 22 gennaio 2013
nell'allegato B della seduta n. 739
All'Interrogazione 4-18405 presentata da
MAURIZIO TURCO

Risposta. - Da una disamina degli atti in possesso risulta, in maniera inequivocabile, che la dipendente sia venuta meno all'obbligo di diligenza che ogni prestatore di lavoro è tenuto ad assicurare anche ai sensi dell'articolo 2104 del codice civile.
La violazione dell'obbligo di diligenza ha necessariamente comportato la possibilità di avviare i peculiari meccanismi di autotutela, previsti dall'articolo 40 del disciplinare di gara telematica della direzione di commissariato e dei servizi generali, che testualmente recita: «L'Amministrazione, inoltre, si riserva la facoltà di chiedere all'appaltatrice la sostituzione di personale non idoneo o non gradito al servizio, a suo insindacabile giudizio. In tale caso l'appaltatrice provvederà a quanto richiesto, entro 8 (otto) giorni, senza che ciò possa costituire motivo di maggior onere».
Si osserva, al riguardo, che la violazione dell'obbligo di diligenza comporta non solo l'applicazione di sanzioni disciplinari da parte del datore di lavoro, ma anche l'eventuale risarcimento del danno cagionato all'azienda.
In tale ottica, al fine di prendere nella massima considerazione le esigenze di vita della interessata, è stato stabilito, d'intesa con i responsabili dell'azienda, di reimpiegare operativamente la lavoratrice in luogo viciniore alla località di residenza, anche sulla base di motivate sopravvenute esigenze commerciali della stessa ditta.

Il Ministro della difesa: Giampaolo Di Paola.