ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/18342

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 712 del 31/10/2012
Firmatari
Primo firmatario: FARINA GIANNI
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 31/10/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
CODURELLI LUCIA PARTITO DEMOCRATICO 31/10/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 31/10/2012
Stato iter:
15/03/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 15/03/2013
FORNERO ELSA MINISTRO - (LAVORO E POLITICHE SOCIALI)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 15/03/2013

CONCLUSO IL 15/03/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-18342
presentata da
GIANNI FARINA
mercoledì 31 ottobre 2012, seduta n.712

GIANNI FARINA e CODURELLI. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:

nel giugno 2012 la Camera dei deputati ha apportato modifiche migliorative alla legge 147 del 1997 relativa all'indennità per i frontalieri disoccupanti, confermandone, implicitamente, la piena validità;

attualmente il fondo speciale (ex legge 147 del 1997) istituito presso l'Inps ammonta a circa 300 milioni di euro;

si tratta di denaro non originato da contribuenti italiani, ma retrocesso dalla Svizzera all'Italia nei precedenti 15 anni;

il 50 per cento di quell'ammontare è costituito da trattenute alla fonte operate sugli stipendi dei frontalieri, il restante 50 per cento è stato versato dagli imprenditori del Canton Ticino, del Vallese e dei Grigioni;

dal 2009, con l'applicazione del «Regolamento CEE 883/2004, articolo 65, a seguito dell'accordo tra Italia e Svizzera, sono cessate le retrocessioni dalla Svizzera all'Inps dei contributi contro la disoccupazione;

il Regolamento CE 883/2004, articolo 65, stabilisce che le indennità di disoccupazione a beneficio di lavoratori residenti in uno Stato, ma che hanno lavorato in un altro Stato, sono a totale carico dello Stato di residenza;

la Svizzera ha sottoscritto il Regolamento 883, che è entrato in vigore dal 1o aprile 2012;

di conseguenza il Fondo con contabilità separata non viene più alimentato. Tuttavia la giacenza effettiva di 300 milioni di euro, sufficiente per retribuire le indennità ai frontalieri disoccupati per almeno 8-10 anni, è parte integrante del trattamento speciale di disoccupazione delle legge 147 del 2007;

l'annuncio del vice ministro Martone che, dal gennaio 2013, anche ai frontalieri disoccupati si applicherà l'ASPI, l'assicurazione sociale per l'impiego prevista dalla riforma Fornero in sostituzione dell'indennità di disoccupazione, ha colto di sorpresa il mondo del lavoro frontaliere in quanto non si ritiene legittimo che tale giacenza venga distratta dagli scopi per i quali è stata costituita, cioè l'indennità per i frontalieri disoccupati, per essere utilizzata come risorsa per la normale attività dell'Inps. Non va dimenticato che l'origine di tale fondo è costituita da versamenti di frontalieri ed imprenditori svizzeri -:

per quali ragioni l'Inps di Roma abbia deciso di non retribuire più l'indennità speciale ex legge 147 del 2007, ma di sostituirla con l'indennità ordinaria, posto che la citata legge non può intendersi abrogata tacitamente, in quanto opera in un campo specifico e non esiste un atto formale del Parlamento che ne decreta il superamento, ma, al contrario, l'approvazione da parte della Camera di miglioramenti alla legge n. 147 del 2007 si configura come una sua conferma. (4-18342)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata Venerdì 15 marzo 2013
nell'allegato B della seduta n. 1
Interrogazione a risposta scritta 4-18342
presentata da
FARINA Gianni

  Risposta. — Con riferimento all'interrogazione in esame con cui si chiede quali iniziative si intendano assumere in ordine all'indennità speciale di disoccupazione dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera, si rappresenta quanto segue.
  I rapporti tra Italia e Svizzera in materia previdenziale sono stati regolati, dal 2002, dall'accordo Unione europea-Svizzera (ALCP – Accordo sulla libera circolazione delle persone) sulla libera circolazione che prevede l'applicazione dei regolamenti comunitari in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale.
  Proprio per venire incontro alle esigenze dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera, il Governo italiano ottenne di mantenere in vigore, per un periodo di sette anni, il precedente accordo bilaterale che prevedeva la retrocessione dei contributi di disoccupazione versati in Svizzera e l'erogazione di prestazioni di disoccupazione ad hoc da parte dell'Inps.
  Allo scadere dei sette anni, nonostante le richieste, anche a livello politico, da parte italiana e, infine, anche congiuntamente con il governo francese, la parte svizzera non ha ritenuto di prorogare la validità degli accordi bilaterali.
  Pertanto, nei rapporti tra Italia e Svizzera attualmente si applicano i regolamenti comunitari in materia di coordinamento dei sistemi di sicurezza sociale (regolamento (CE) n. 883 del 29 aprile 2004 come modificato dal regolamento (CE) n. 988 del 16 settembre 2009 e regolamento (CE) di applicazione n. 987 del 16 settembre 2009 relativi al coordinamento dei sistemi nazionali di sicurezza sociale), e la disciplina delle indennità di disoccupazione per i lavoratori frontalieri è contenuta nell'articolo 65 e seguenti del regolamento (CE) n. 883 del 2004.
  Al paragrafo 5 di detto articolo viene previsto che il disoccupato, già frontaliero, ha diritto alle prestazioni di disoccupazione a carico dello Stato di residenza e le stesse devono essere corrisposte dall'istituzione competente di tale Stato come se, nel corso della sua ultima attività lavorativa, il lavoratore fosse stato soggetto alla legislazione dello Stato di residenza.
  In tale ipotesi, in deroga a quanto previsto per la generalità dei casi, la persona disoccupata beneficia delle prestazioni di disoccupazione secondo la legislazione dello Stato membro in cui risiede, come se fosse stata soggetta a tale legislazione durante la sua ultima occupazione. Il lavoratore deve, quindi, soddisfare le condizioni richieste dalla legislazione del Paese di residenza per conseguire il diritto alle prestazioni di disoccupazione.
  Per accertare se tali condizioni siano soddisfatte, l'istituzione del Paese di residenza tiene conto dei periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione dell'altro Paese, considerandoli come periodi di assicurazione compiuti sotto la legislazione da essa applicata a prescindere dalla circostanza che l'interessato risulti già assicurato nel quadro di tale legislazione.
  Quanto al rimborso tra istituzioni, esso è finalizzato ad una più equa ripartizione degli oneri tra lo Stato di residenza che, pur non avendo incassato contributi, è tenuto ad erogare le prestazioni, e lo Stato di ultima occupazione che, pur avendo incassato i contributi, non eroga le relative prestazioni. In assenza di accordi in deroga, previsti dall'articolo 65 del medesimo regolamento, l'istituzione dello Stato di residenza chiede il rimborso delle prestazioni per disoccupazione all'istituzione dello Stato alla cui legislazione l'interessato era stato da ultimo soggetto in relazione all'attività lavorativa svolta.
  L'istituzione che richiede il rimborso deve indicare i dati identificativi del soggetto, l'importo delle prestazioni erogate durante il periodo di tre o cinque mesi ed il periodo durante il quale esse sono state erogate.
  La regolazione finanziaria è effettuata tramite gli organismi di collegamento degli Stati.
  Dal 1o gennaio 2013, anche ai lavoratori frontalieri rimasti disoccupati in Svizzera si applica il nuovo sussidio di disoccupazione (ASpI, Assicurazione sociale per l'impiego) istituito dall'articolo 2 della legge 28 giugno 2012, n. 92 (disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita). Si tratta di un'assicurazione riconosciuta ai lavoratori (anche apprendisti o soci in cooperative) che hanno perso involontariamente la propria occupazione e possono far valere almeno due anni di assicurazione e almeno un anno di contribuzione nei due anni precedenti l'inizio della disoccupazione.
  L'importo della prestazione è calcolato in rapporto alla retribuzione lorda percepita dal lavoratore negli ultimi due anni ed è pari al 75 per cento della retribuzione mensile di riferimento se questa non supera, nel 2013, 1.180 euro mensili ed è pari al 75 per cento di 1.180 euro, più il 25 per cento della differenza tra la retribuzione mensile e i 1.180 euro, se la retribuzione mensile è superiore a detto importo. L'importo massimo erogabile è pari a 1.119,32 mensili.
  A seconda dell'anno in cui avviene il licenziamento e dell'età del lavoratore, l'Assicurazione sociale per l'impiego ha differenti durate massime legali: per lavoratori di età inferiore a 50 anni nel biennio 2013/2014 la durata sarà di 8 mesi e di 10 mesi nel 2015; per lavoratori di età da 50 a 54 anni nel triennio 2013/2015 la durata sarà di 12 mesi, mentre per lavoratori di età pari o superiore a 55 anni la durata sarà di 12 mesi nel 2013, 14 mesi nel 2014 e 16 mesi nel 2015. Dal 1o gennaio 2016, in rapporto ai nuovi eventi di disoccupazione che si verificheranno a partire dalla stessa data, l'Assicurazione sociale per l'impiego verrà corrisposta ai lavoratori con meno di 55 anni di età per un massimo di 12 mesi e a quelli con più di 55 anni per un periodo massimo di 18 mesi.
  In via sperimentale, per ciascuno degli anni 2013, 2014 e 2015 il lavoratore avente diritto alla corresponsione dell'Assicurazione sociale per l'impiego può richiedere la liquidazione degli importi del relativo trattamento pari al numero di mensilità non ancora percepite, al fine di intraprendere un'attività di lavoro autonomo, ovvero per avviare un'attività in forma di auto impresa o di micro impresa, o per associarsi in cooperativa.
  Ai lavoratori che non raggiungono i requisiti richiesti per l'Assicurazione sociale per l'impiego dal 1o gennaio 2013 può essere liquidata la «mini Assicurazione sociale per l'impiego» se possono far valere almeno tredici settimane di contribuzione per attività lavorativa negli ultimi dodici mesi.
  È all'esame del Senato della Repubblica il disegno di legge di iniziativa parlamentare (atto Senato 3180, già proposta di legge atto Camera 3391) recante Modifiche alla legge 5 giugno 1997, n. 147, concernenti la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.
  Tale disegno di legge ha la finalità di migliorare i trattamenti di disoccupazione dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro.
  Le disposizioni ivi contenute, nel modificare l'articolo 1 della legge n. 147 del 1997 nel senso di far in modo che la gestione con contabilità separata istituita presso l'Inps possa essere utilizzata esclusivamente al fine del pagamento dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera, garantisce il trattamento speciale di disoccupazione in favore di quei lavoratori che hanno fatto registrare negli ultimi due anni periodi di malattia o di infortunio, considerandoli pertanto periodi neutri; eleva il periodo di indennizzo, previsto per i lavoratori frontalieri italiani, «divenuti disoccupati a seguito di cessazione del rapporto di lavoro» non a loro imputabile e, dagli attuali dodici mesi, tale periodo viene portato a diciotto mesi per i lavoratori di età compresa tra i cinquanta e i cinquantacinque anni e a ventiquattro mesi per quelli di cinquantasei anni di età e oltre; prevede altresì, per i soggetti cui è stato riconosciuto il diritto al trattamento speciale di disoccupazione, l'inserimento nelle liste di mobilità di cui alla legge 23 luglio 1991, n. 223, procedura di cui si dovrà far carico il centro per l'impiego territorialmente competente rispetto alla residenza del lavoratore.
  Di analogo contenuto sono i disegni di legge, sempre di iniziativa parlamentare, l'atto Senato 2112, l'atto Senato 2137, l'atto Senato 2187 e l'atto Senato 2244 recanti tutti il medesimo titolo (Modifiche agli articoli 1, 2, 3 e 4 della legge 5 giugno 1997, n. 147, concernenti la durata dei trattamenti speciali di disoccupazione in favore dei lavoratori frontalieri italiani in Svizzera rimasti disoccupati a seguito della cessazione del rapporto di lavoro).
  Fin dall'esame presso la commissione lavoro della Camera dei deputati, la principale criticità del disegno di legge atto Senato 3180 ha riguardato i profili finanziari. La relazione tecnica predisposta dall'Inps prevede, per l'anno 2012, un onere di spesa complessivo pari a 6.806.218 euro. Tale relazione tecnica è stata verificata negativamente dal Ministero dell'economia e delle finanze sia con riferimento alla quantificazione degli oneri che alla relativa copertura finanziaria. Al riguardo occorre precisare che il dipartimento della ragioneria generale dello Stato, nel ribadire che le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a) e b), del suddetto disegno di legge «introducono nuove ragioni di spesa», sostiene che la disposizione di cui al successivo comma 2, che prevede le disponibilità esistenti nella gestione con contabilità separata istituita presso l'Inps ai sensi della legge n. 147 del 1997, «non costituisce una fonte di copertura finanziaria atteso che gli equilibri della gestione stessa rientrano negli equilibri gestionali Inps e, più in generale, del comparto delle pubbliche amministrazioni».
  Quanto infine alle misure adottate dalle sedi provinciali dell'Inps, il Ministero degli affari esteri ha rappresentato che l'Ambasciata d'Italia a Berna ha provveduto ad interpellare il direttore provinciale dell'Inps di Como. Quest'ultimo ha confermato che l'Inps non ha sospeso il pagamento dell'indennità di disoccupazione, ma ha semplicemente provveduto a sostituire l'erogazione del trattamento speciale di disoccupazione frontaliera con l'indennità di disoccupazione ordinaria. Secondo quanto segnalato dal direttore provinciale dell'Inps, le indennità in pagamento da settembre 2012 hanno subito una parziale riduzione, poiché l'indennità di disoccupazione ordinaria italiana prevede massimali mensili differenti da quella «frontaliera» (la diversità riguarda anche la durata: quella ordinaria è pari a 8 mesi, mentre quella frontaliera è di 12 mesi).
  Con tale decisione si è evitato peraltro il rischio di creare indebiti che poi i lavoratori disoccupati avrebbero potuto avere difficoltà a restituire. Tali disposizioni sono state concordate con la direzione regionale Inps della Lombardia e interessano anche le altre realtà provinciali di confine con la Svizzera. L'Inps segnala peraltro che analoghe disposizioni sono state date anche dalla sede regionale Inps del Piemonte.
Il Ministro del lavoro e delle politiche socialiElsa Fornero.