ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/18285

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 709 del 25/10/2012
Firmatari
Primo firmatario: GIANNI PIPPO
Gruppo: POPOLO E TERRITORIO (NOI SUD-LIBERTA' ED AUTONOMIA, POPOLARI D'ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA' NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, DEMOCRAZIA CRISTIANA)
Data firma: 25/10/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 25/10/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-18285
presentata da
PIPPO GIANNI
giovedì 25 ottobre 2012, seduta n.709

GIANNI. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:

il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca attraverso un comunicato stampa, in data 8 maggio 2012 «Note al margine sul TFA» ha paventato la possibilità che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca medesimo possa subire sentenze di condanna per mancata applicazione del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, in esecuzione della direttiva comunitaria 2005/36 CE;

il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, redatto in esecuzione della direttiva comunitaria 2005/36 CE, relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali fra diversi Paesi comunitari, che fa discendere il riconoscimento dell'abilitazione nel Paese di arrivo anche dall'effettivo svolgimento dell'attività professionale per almeno tre anni sul territorio dello Stato membro di partenza in cui è stato conseguito o riconosciuto il titolo di laurea solo nei casi in cui non sia già prevista una regolamentazione delle professione nello Stato di provenienza;

la direttiva comunitaria, inoltre, si riferisce unicamente al riconoscimento dell'abilitazione tra differenti Paesi comunitari;

nonostante ciò vi sarebbe una proposta tesa a modificare il decreto ministeriale del 10 settembre 2010, n. 249, relativo alla formazione dei docenti;

tale proposta tenderebbe all'istituzione di un percorso abilitante riservato ai docenti con almeno 36 mesi di servizio, senza alcuna selezione in ingresso o programmazione del fabbisogno;

attualmente il decreto ministeriale n. 249 del 2010 testualmente recita:

a) all'articolo 5 (...):

«2. Il numero complessivo dei posti annualmente disponibili per l'accesso ai percorsi è determinato sulla base della programmazione regionale degli organici e del conseguente fabbisogno di personale docente nelle scuole statali; (...)»;

b) all'articolo 15 (....):

«4. Gli accessi al tirocinio formativo attivo di cui al comma 1 sono a numero programmato secondo le specifiche indicazioni annuali adottate con decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca ai sensi dell'articolo 5, comma 1 (...).
5. (...) La prova, che mira a verificare le conoscenze disciplinari relative alle materie oggetto di insegnamento della classe di abilitazione, si articola in un test preliminare, in una prova scritta e in una prova orale. (...) Ulteriori punti possono essere attribuiti per titoli di studio, di servizio e pubblicazioni secondo le modalità indicate nel comma 13. (...).
13. I punti riservati al servizio prestato, ai titoli di studio e alle pubblicazioni sono così suddivisi: servizio prestato nelle istituzioni del sistema nazionale dell'istruzione nella specifica classe di concorso o in altra classe di concorso che comprenda gli insegnamenti previsti nella classe di concorso per cui si concorre entro la data in cui è bandita la selezione: i) 360 giorni: 4 punti; ii) da 361 a 540 giorni: 6 punti; iii) da 541 a 720 giorni: 8 punti; iv) da 721 giorni, 2 punti ogni ulteriori 180 giorni. Il servizio prestato per almeno 360 giorni vale a coprire 10 dei crediti formativi relativi all'articolo 10, comma 3, lettera b) e 9 dei crediti formativi relativi all'articolo 10, comma 3, lettere c) e d). Nel caso in cui i soggetti di cui al presente comma svolgano attività d'insegnamento nelle istituzioni scolastiche del sistema nazionale dell'istruzione, le convenzioni di cui all'articolo 12, comma 1 sono stipulate con le istituzioni scolastiche ove essi prestano servizio, anche se non accreditate ai sensi del medesimo articolo, in modo da consentire l'effettivo svolgimento del tirocinio senza interrompere la predetta attività»;


a ciò va aggiunto che:

a) il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, e la direttiva comunitaria 2005/36/CE si rivolgono a tutti i professionisti comunitari che vogliono esercitare la propria professione in uno Stato membro diverso da quello in cui hanno acquisito le qualifiche professionali;

b) il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, esplicita all'articolo 2, comma 2, che l'accesso alla professione è consentito solo a coloro che abbiano esercitato a tempo pieno la professione, intendendo l'articolo 8 del CCNL 29 novembre 2007 cattedra completa un posto ad orario intero e precisamente di 25 ore settimanali per la scuola dell'infanzia, 24 ore settimanali (22 di insegnamento + 2 ore di programmazione) per la scuola primaria e 18 ore settimanali per la scuola secondaria di 1o e 2o grado;

c) il decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 206, sancisce l'applicazione della norma per il conseguimento dell'abilitazione di cui sopra solo negli Stati membri che presentino assenza di regolamentazione, escludendo quindi lo Stato italiano in cui tale regolamentazione è stata effettuata dal legislatore attraverso l'istituzione di scienze della formazione primaria e delle scuole di specializzazione per l'insegnamento nella scuola secondaria, poi sostituite dai tirocini formativi attivi;

in tal senso appare all'interrogante del tutto infondata l'ipotesi di conseguenti sentenze di condanna per l'amministrazione poiché i presunti aventi diritto all'abilitazione riservata sono cittadini italiani in territorio italiano e perché non si è mai verificata una presunta assenza di regolamentazione in materia di ottenimento di titolo abilitante, bensì la sola sospensione dell'avvio di nuovi cicli dei percorsi abilitanti negli anni 2008, 2009 e 2010, limitatamente alla scuola secondaria;

infine va ricordato che i sistemi generali di riconoscimento dei diplomi introdotti dalle direttive 89/48 e 92/51 si limitano ad imporre il riconoscimento delle qualifiche ottenute in uno Stato membro; di conseguenza un richiedente non può avvalersi della direttiva comunitaria 2005/36/CE per ottenere di essere esonerato da una procedura di selezione (si veda in tal senso, la sentenza della Corte giustizia delle Comunità europee, C-586/08, del 17 dicembre 2009, punti 27 e 28, che trova applicazione per analogia);

l'eventuale accoglimento della richiesta tesa ad ottenere l'istituzione di un percorso abilitante autonomo e separato dall'ordinario per i candidati vantanti i requisiti di servizio previsti dall'eventuale modifica al decreto ministeriale del 10 settembre 2010, n. 249, appare all'interrogante giuridicamente discriminante per i candidati privi di tale requisito, poiché l'esperienza accumulata per almeno 360 giorni dovrebbe essere già abbondantemente riconosciuta con un punteggio aggiuntivo nel test d'accesso e nello svolgimento del tirocinio formativo attivo, come riduzione dell'impegno e come agevolazioni nello svolgimento del servizio, in modo tale da differenziare nettamente i docenti con esperienza dai neolaureati dal momento dell'ingresso all'intera durata del percorso abilitante;

l'eventuale modifica del decreto ministeriale del 10 settembre 2010, n. 249, finalizzata all'istituzione di un percorso senza test d'accesso per i docenti non abilitati con 36 mesi di servizio, appare inoltre assolutamente inefficace nel risolvere l'annoso problema del precariato, e, al contrario, risulta del tutto incompatibile col concetto di programmazione degli accessi -:

se non si ritenga necessario tutelare chi ha seguito quanto previsto dalle normative, seppure in possesso di 36 mesi di servizio;

se non si ritenga opportuno e necessario non creare un tirocinio formativo attivo parallelo riservato, così come sembrerebbe essere previsto dalle modifiche che si vorrebbero apportare al decreto ministeriale del 10 settembre 2010, n. 249, affinché non si vanifichi il senso delle prove preselettive, della programmazione degli accessi e dei sacrifici di coloro che hanno scelto di rispettare il percorso sino ad adesso richiesto;

se, nel caso che tale modifica si ritenesse indispensabile, non si ritenga, comunque:

a) necessario non ampliare la platea degli aventi diritto al tirocinio formativo attivo speciale riducendo la durata del servizio utile, tantomeno valutando anche il servizio aspecifico, così da non creare ulteriori sacche di privilegio, ma che si richiedano 36 mesi effettivi di servizio a cattedra completa, con contratti di almeno 180 giorni continuativi, nella classe di concorso specifica per la quale s'intende acquisire l'abilitazione, limitatamente agli anni in cui vi è stata la sospensione dell'avvio di nuovi cicli del percorso regolare di abilitazione;

b) di predispone una partenza scaglionata in più anni, fino al 2015, dei tirocini formativi attivi speciali, dando priorità ai candidati aventi un'anzianità maggiore, in modo da assecondare la disponibilità delle università, in osservanza del parere del CUN del 12 settembre 2012 sullo «Schema di regolamento recante modifiche agli articoli 5 e 15 del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca 10 settembre 2010, n. 249»;

c) di predispone un test d'ingresso sulle competenze dei candidati aventi determinati requisiti di servizio, senza numero chiuso;

d) di istituire una prova finale abilitante con soglia di sufficienza, atta a verificare anche la preparazione disciplinare dei candidati, comprensiva di una prova nazionale, di una prova scritta e di una prova orale;

e) di richiedere comunque il livello B2 di inglese e conoscenze informatiche adeguate all'uso didattico, come già previsto dal decreto ministeriale del 10 settembre 2010, n. 249.(4-18285)