ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/18252

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 707 del 23/10/2012
Firmatari
Primo firmatario: GALLI DANIELE
Gruppo: FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
Data firma: 23/10/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 23/10/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-18252
presentata da
DANIELE GALLI
martedì 23 ottobre 2012, seduta n.707

GALLI. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico.
- Per sapere - premesso che:

è stata presentata interrogazione n. 3-02534 il 12 ottobre 2012 in merito ai comportamenti dell'Autorità per l'energia ed il gas la quale, mentre rassicura l'opinione pubblica sulla propria volontà di tutelare i cittadini e le imprese da ingiusti costi dell'energia anche contro eventuali abusi delle società governative, dall'altra sembra, a parere dell'interrogante, che concretamente curi solo ed esclusivamente gli interessi delle stesse società governative che operano nel settore elettrico o che sono beneficiate dagli incentivi posti a carico della bolletta;

il comportamento dell'Autorità, di fatto può sancire nuove imposizioni a carico degli italiani, senza passare attraverso l'approvazione delle stesse da parte del Parlamento e senza doverne rendere conto a nessun organo di controllo dello Stato;

l'interrogante ha ricevuto segnalazione dall'Associazione Cittadini per l'Europa di Milano, che si occupa della tutela del cittadino nei confronti di tutte le istituzioni italiane ed europee, che sembra confermare ulteriormente questo assai discutibile comportamento dell'Autorità che permette di trattare il cittadino come un soggetto privo di qualsiasi diritto se consente al fornitore di elettricità di chiedere conguagli ben dopo tre anni dopo la chiusura di un contratto di fornitura, senza alcuna spiegazione sulla natura di questi conguagli, per il solo fatto che sono autorizzati da una deliberazione dell'autorità;

nella fattura ricevuta dal fornitore Enel energia - mercato libero dell'energia, un'industria di San Giuliano Milanese ha ricevuto il (...) ottobre 2012 una fattura relativa a conguagli della fornitura per il periodo gennaio-dicembre 2009;

nella fattura vengono eseguiti conguagli esponendo tabelle che riportano più di cento valori numerici, fra consumi e tariffe, senza che vi sia alcuna spiegazione sui criteri e l'entità di tali conguagli;

nella fattura i consumi dell'intero anno 2009 sono considerati stimati e non desunti da letture effettive del contatore, nonostante siano passati ben tre anni, facendo perdere alle fatture emesse ogni certezza di congruità legale e fattuale;

alla fattura è allegata una lettera del responsabile fatturazione del mercato libero del fornitore che afferma che il conguaglio è effettuato nel rispetto di quanto previsto dalla delibera dell'autorità n. 387 del 2007 senza alcuna giustificazione in merito alle numerosissime operazioni contabili eseguite in fattura;

nella fattura la semplice citazione generica e formale di una disposizione dell'Autorità sembra bastare al fornitore per sentirsi perfettamente in regola nei confronti del cittadino consumatore che invece non è assolutamente in grado di capire se l'onere che è chiamato a sopportare sia lecito o meno;

i conguagli effettuati dal fornitore, nel caso in oggetto Enel energia, sono relativi ad oneri aggiuntivi del servizio di trasporto e dispacciamento che il cliente ha ricevuto da Terna e dal Enel Distribuzione nel 2009. C'è quindi da supporre che siano stati Terna ed Enel Distribuzione ad aver fatturato al fornitore dopo ben tre anni conguagli che lo stesso fornitore è chiamato a farsi rimborsare, con scarsa possibilità di successo, dal cliente utilizzatore;

per quanto sopra, è evidente che i concessionari Terna ed Enel Distribuzione hanno scaricato ogni rischio credito, in questo caso quasi sicuro, sul fornitore intermedio che dovrà pagare i conguagli a Terna ed Enel Distribuzione, anche in caso di morosità del cliente;

per quali ragioni Terna ed Enel Distribuzioni possano chiedere conguagli per prestazioni rese in tempi così lontani;

qualora questi conguagli siano possibili, se non ritenga opportuno assumere iniziative, anche normative, affinché tali conguagli siano oggetto di discussione presso il ministero che deve vigilare sulla concessione;

se intenda verificare quindi che i clienti del concessionario usufruiscano di tariffe del servizio in concessione certe, giuste e non discriminatorie e che tali concessionari rispettino i diritti dei clienti di un pubblico servizio in concessione;

se intenda verificare se gli uffici ministeriali che controllano le attività in concessione stiano operando in modo attento ed efficace e se quindi abbiano piena contezza di tale situazione;

quali immediate iniziative si intendano assumere a vantaggio di tutti i cittadini consumatori, nel caso in cui fosse effettivamente verificata una non corretta gestione della concessione e in ogni caso se non intenda comunque assumere iniziative normative volte a una complessiva revisione del sistema dei controlli nel settore in questione.(4-18252)