Legislatura: 16Seduta di annuncio: 707 del 23/10/2012
Primo firmatario: ZAMPARUTTI ELISABETTA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 23/10/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma BELTRANDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 23/10/2012 BERNARDINI RITA PARTITO DEMOCRATICO 23/10/2012 FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA PARTITO DEMOCRATICO 23/10/2012 MECACCI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 23/10/2012 TURCO MAURIZIO PARTITO DEMOCRATICO 23/10/2012
Ministero destinatario:
- MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER I BENI E LE ATTIVITA' CULTURALI delegato in data 23/10/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione RISPOSTA GOVERNO 15/03/2013 ORNAGHI LORENZO MINISTRO - (BENI E ATTIVITA' CULTURALI)
SOLLECITO IL 06/12/2012
RISPOSTA PUBBLICATA IL 15/03/2013
CONCLUSO IL 15/03/2013
Risposta. — In riferimento all'interrogazione in esame, con la quale l'interrogante chiede se corrisponda al vero quanto riportato su alcuni quotidiani locali in ordine ad un abuso edilizio che si sarebbe realizzato nel complesso della Basilica del Santo di Padova, si rappresenta quanto segue.
La posizione giuridica del compendio della Basilica di Sant'Antonio in Padova, ceduto alla Santa Sede con il Concordato, è stata oggetto di definizione da parte del Ministero della giustizia con la determinazione comunicata al soprintendente all'arte medievale e moderna di Venezia con nota della direzione generale delle antichità e belle arti, protocollo 170/3 del 30 agosto 1929, che si riporta di seguito:
«...Per la piena intelligenza della questione, occorre anzitutto precisare che gli istituti indicati all'articolo 27 del Concordato, conservando inalterata la personalità giuridica e la loro costituzione, subiranno modificazioni soltanto nel loro regime amministrativo, in quanto la gestione dei loro beni sarà tolta ai loro attuali rappresentanti ed affidata alla Santa Sede che la eserciterà liberamente. È ovvio che questi beni non possono confondersi con gli immobili di cui agli articoli 13-14-15, del Trattato, i quali per il fatto che sono destinati ad uso di uffici o comunque a fini strettamente inerenti all'azione universale del cattolicesimo e cioè alle funzioni di governo del nuovo Stato della Città del Vaticano, godono, con diverse gradazioni, di privilegi e di immunità sotto il rispetto dell'osservanza delle leggi di diritto pubblico. L'esenzione da ogni ingerenza dello stato di cui è fatto cenno nel citato articolo 27, per l'indole ed il contenuto letterale della disposizione, manifestamente si riferisce all'amministrazione dei beni, intesa però nel modo più largo, nel senso cioè che essa è immune da qualsiasi forma di tutela. Il significato preciso dell'espressione adoperata, l'accenno alla conservazione dei beni, il richiamo alle norme sugli acquisti, lasciano chiaramente intendere che la disposizione riguarda soltanto il regime patrimoniale amministrativo degli enti in parola; e pertanto non si può invocare per ottenere la dispensa dell'osservanza delle norme di diritto pubblico, e in particolare di quelle relative alla protezione del patrimonio storico, artistico ed archeologico nazionale. È da osservare, inoltre, che il carattere della disposizione, la quale è da considerarsi come una eccezione al principio dell'efficacia assoluta in tutto il territorio dello Stato delle leggi di diritto pubblico, non consentirebbe mai un'interpretazione estensiva del suo significato...».
Come previsto dalla nota della direzione regionale del Veneto, protocollo n. 8277 del 7 novembre 2002, la condizione giuridica di soggezione al regime di tutela pubblicistica di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e stata «...oggetto di autorevoli pronunciamenti, tra i quali si citano, in senso affermativo, l'articolato parere espresso dal Ministero dell'Interno – Direzione generale degli affari dei culti – ufficio studi e affari legislativi (prot. 51/3/2/433 del 19 dicembre 1995), a cui l'Avvocatura delle Stato, all'uopo interpellata dal Ministero per i Beni Culturali e Ambientali, ha ritenuto di doversi conformare con nota prot. 43872 del 16 aprile 1996, con ciò rivedendo il proprio precedente avviso, espresso con nota in data 27 ottobre 1995.» .... «...da ultimo con il parere reso dall'Ufficio Legislativo del Ministero per i beni e le attività culturali, con nota prot. 21933 del 6 novembre 2006, avente ad oggetto l'applicabilità agli immobili di proprietà della Santa Sede delle procedure autorizzative inerenti l'alienazione di beni culturali (articolo 56 del decreto legislativo 221.1.2004 n. 42), è stato ribadito che la conferma della personalità giuridica della santa Sede, espressamente operata dall'articolo 29, secondo comma, lettera a) del concordato, non può valere come riconoscimento ope legis di tale soggettività ai fini dell'ordinamento interno (...). Cosicché ai beni della Santa Sede, come a quelli di ogni altro Stato estero, è applicabile il regime di tutela previsto per i beni di proprietà privata presenti sul territorio nazionale» ... «...si conclude dunque (...) ritenendo che gli immobili ricompresi nell'articolo 3 della (...) citata convenzione del 1932 siano a tutti gli effetti sottoposti alle vigenti disposizioni del Codice dei beni culturali inerenti le cose appartenenti alle persone giuridiche private senza fine di lucro di cui all'articolo 10 del medesimo».
Ciò premesso, a seguito della comunicazione di avvio di procedimento di diniego inviato alla proprietà, ai sensi dell'articolo 10-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, dal comune di Padova, settore edilizia privata, sportello unico per le imprese, protocollo 236474 del 9 ottobre 2012, pervenuta per conoscenza alla per i beni architettonici e paesaggistici per le province di Venezia, Belluno, Padova e Treviso in data 15 ottobre 2012 ed assunta al protocollo con n. 29173, con cui il predetto settore trasmetteva il preavviso di diniego di cui al procedimento di sportello unico – richiesta di regolarizzazione – prodotta a nome della proprietà dalla delegazione pontificia per la Basilica di Sant'Antonio, segnalando che «... in tempi recenti, sono stati eseguiti dei lavori di trasformazione dell'edificio denominato ex casa del custode, sito in via Orto Botanico 1, ... L'esecuzione di tali interventi ha determinato una ristrutturazione del complesso con aumento delle unità immobiliari (da una a cinque, tre al piano terra e due al piano primo) e aumento della superficie utile, conseguente all'eliminazione della scala precedentemente posta a nord...», la predetta ha disposto gli accertamenti di competenza.
Dal sopralluogo, svolto in data 22 ottobre 2012, si è potuto accertare, oltre a quanto già rilevato dai competenti organi del comune di Padova circa la realizzazione delle unità-alloggio, comprensive ciascuna di servizi e locale cottura, che una delle predette unità-alloggio del primo piano è stata distributivamente ricavata all'interno di un vano – comprendente l'attuale scala di collegamento dei piani – definito da un solaio ligneo del tipo detto «alla sansovina», costituito da travi spigolate e tavolato con coprigiunto in listelli, decorato secondo modelli decorativi ascrivibili al secolo XVI-XVII. Il solaio è stato rinvenuto e portato in luce nel corso dei lavori di ristrutturazione in argomento i quali, pur compromettendo la spazialità del vano originario di riferimento del solaio, sono stati eseguiti, per quanto è stato possibile constatare, limitando lo sviluppo in altezza dei vani ad una distanza tale dal solaio da non interferire con l'estensione del medesimo.
Accertato quanto sopra, la citata soprintendenza ha provveduto a notiziare nel merito la procura della Repubblica presso il tribunale di Padova, con nota protocollo n. I5RE/30004 del 23 ottobre 2012, riservandosi di avviare i procedimenti sanzionatori di cui all'articolo 160 del decreto legislativo n. 42 del 2004 e all'articolo 37 del decreto del Presidente della Repubblica n. 380 del 2001 all'atto del completamento della fase istruttoria ed alla acquisizione di ogni utile elemento atto a valutare l'entità delle trasformazioni poste in essere con l'intervento, rispetto ad uno stato pregresso non documentato.
Il Ministro per i beni e le attività culturali: Lorenzo Ornaghi.