ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/18212

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 707 del 23/10/2012
Firmatari
Primo firmatario: BERNARDINI RITA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 22/10/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BELTRANDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 22/10/2012
FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA PARTITO DEMOCRATICO 22/10/2012
MECACCI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 22/10/2012
TURCO MAURIZIO PARTITO DEMOCRATICO 22/10/2012
ZAMPARUTTI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 22/10/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA DIFESA
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA DIFESA delegato in data 22/10/2012
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 06/12/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-18212
presentata da
RITA BERNARDINI
martedì 23 ottobre 2012, seduta n.707

BERNARDINI, BELTRANDI, FARINA COSCIONI, MECACCI, MAURIZIO TURCO e ZAMPARUTTI. -
Al Ministro della difesa, al Ministro della giustizia, al Ministro dell'interno.
- Per sapere - premesso che:

in data 8 ottobre 2012, i carabinieri appartenenti alla stazione di Santa Maria delle Mole, sita in Viale della Repubblica n. 244 (Marino-Roma), procedevano all'agosto in flagranza di reato della signora
P.T. atteso che quest'ultima era stata sorpresa a rubare della merce all'interno di un supermercato;

non avendo la persona arrestata nominato un legale di sua fiducia, i carabinieri di Santa Maria delle Mole procedevano alla nomina di un difensore d'ufficio ex articolo 97, comma 1, del codice procedura penale;

in attesa dell'udienza di convalida dell'arresto e del conseguente giudizio per direttissima, il pubblico ministero titolare delle indagini, disponeva che la signora P.T. fosse trattenuta nella camera di sicurezza ubicata proprio all'interno della Stazione dei Carabinieri di Santa Maria delle Mole;

il giorno seguente all'arresto, ossia in data 9 ottobre 2012, verso le ore 18,15 circa, il difensore d'ufficio contattava telefonicamente la caserma dei carabinieri preannunciando che si sarebbe recato sul posto per conferire con la propria assistita secondo quanto disposto dall'articolo 104, comma 2, del codice di procedura penale, al che gli veniva risposto che ciò non sarebbe stato possibile almeno fino a quando non si fosse munito dell'autorizzazione del magistrato. Nonostante l'insistenza dell'avvocato, il maresciallo che aveva risposto al telefono ribadiva in modo netto e categorico che non si poteva conferire con la signora P.T. senza l'autorizzazione del magistrato;

il difensore della signora P.T. decideva di reiterare la sua richiesta presentandosi di persona il giorno stesso presso la caserma di Santa Maria delle Mole;

nella circostanza veniva ricevuto dal maresciallo che aveva risposto al telefono, il quale ribadiva che senza autorizzazione del magistrato non sarebbe stato possibile conferire con la signora P.T.;

a fronte delle insistenze dell'avvocato, il quale faceva presente di non aver bisogno di alcun autorizzazione per conferire con la persona arrestata giusto quanto disposto dall'articolo 104, comma 2, del codice di procedura penale, giungeva il comandante della stazione, luogotenente Marcello Michienzi, il quale intimava al difensore di lasciare la caserma dei carabinieri perché senza l'autorizzazione del magistrato competente non sarebbe stato possibile avere alcun tipo di contatto con la persona arrestata;

l'avvocato della signora P.T. lasciava dunque la stazione dei carabinieri senza aver avuto modo di vedere e/o di parlare con la persona arrestata;

il comportamento dei due marescialli in servizio presso la stazione dei carabinieri di Santa Maria delle Mole, ed in particolare del luogotenente Marcello Michienzi, ha violato precise disposizioni di legge impedendo al difensore della signora P.T. di esplicare in modo efficace e, soprattutto, tempestivo, il diritto di difesa in vista della udienza di convalida dell'arresto e del conseguente giudizio direttissimo (articolo 104, comma 2, codice procedura penale); nonché di accedere nei luoghi in cui la persona arrestata era custodita (articolo 36, comma 1, codice di procedura penale e att.);

ed invero a causa del diniego degli ufficiali di polizia giudiziaria, la signora P.T. non ha potuto ricevere una adeguata assistenza legale fin dai momenti immediatamente successivi all'arresto (articolo 104, comma 2, codice procedura penale) rimanendo per due giorni chiusa in una cella di sicurezza della caserma dei carabinieri di Santa Maria delle Mole senza poter vedere né parlare con il proprio difensore legalmente nominato;

il giorno seguente, ossia in data 10 ottobre 2012, il tribunale di Velletri (RM), giudice dottoressa Adele Durante, convalidava l'arresto della signora P.T. e respingeva l'eccezione della difesa - la quale si era opposta alla convalida dell'arresto per violazione dell'articolo 104, comma 2, codice procedura penale - in quanto la stessa «non può allo stato essere verificata attenendo ai rapporti che sarebbero intercorsi tra il difensore e il comandante della stazione C.C. Santa Maria delle Mole per cui copia del verbale e della presente ordinanza vanno trasmessi al pubblico ministero titolare per gli accertamenti di competenza»;

il giorno 12 ottobre 2012, l'avvocato della signora P.T. depositava alla procura della Repubblica presso il tribunale di Velletri atto di denuncia contro il comandante della stazione dei carabinieri di Santa Maria delle Mole, luogotenente Marcello Michienzi, per abuso d'ufficio (articolo 323 codice penale);

la legge n. 9 del 2012 stabilisce che la persona arrestata in flagranza di reato debba essere custodita, in via prioritaria, presso la sua abitazione o altro luogo assimilato e, in subordine, presso le camere di sicurezza della polizia giudiziaria. La custodia in carcere è divenuta quindi la «terza scelta», eccezionale e residuale secondo l'intenzione del legislatore;

la citata legge - che modifica la disciplina della presentazione dell'arrestato in flagranza per la convalida e il successivo giudizio direttissimo - è stata approvata - oltre che con l'intento di evitare il sovraccarico delle carceri attraverso la previsione di notevoli limitazioni alla conduzione in carcere dei prevenuti prima della convalida - anche per accentuare le garanzie della persona arrestata;

a giudizio della prima firmataria del presente atto l'obiettivo che il legislatore si è posto con l'approvazione della legge n. 9 del 2012 - ovvero, come sopra ricordato, quello di accentuare le garanzie delle persone in stato di custodia precautelare - rischia di venire seriamente compromesso da comportamenti non professionali, e potenzialmente illegittimi posti in essere dalle forze dell'ordine che svolgono funzioni anche di polizia giudiziaria;

ed invero coloro che sono chiamati ad esercitare funzioni di polizia giudiziaria debbono essere resi edotti che proprio dovere è soprattutto quello di farsi garanti della effettività del diritto di difesa riconoscendo al difensore la possibilità di poter conferire immediatamente con la persona arrestata, senza frapporre impedimenti od ostacoli di alcun tipo (se non nei casi espressamente previsti dall'articolo 104, commi 2 e 3, del codice di procedura penale) -:

se i fatti esposti in premessa corrispondano al vero;

se non si ritenga di accertare, mediante ispezioni ministeriali e/o l'apertura di una indagine amministrativa interna, se nell'operato dei carabinieri della stazione di Santa Maria delle Mole, e, in particolare, del luogotenente Marcello Michienzi, non siano ravvisabili estremi di rilevanza disciplinare;

in particolare come intendano intervenire e quali provvedimenti intendano adottare nei confronti del Maresciallo Marcello Michienzi, responsabile d'aver impedito alla signora P.T. di poter conferire con il suo avvocato prima dell'udienza di convalida dell'arresto;

se, alla luce della entrata in vigore della legge n. 9 del 2012, non ritengano opportuno, negli ambiti di rispettiva competenza, diramare una circolare diretta a tutte le forze dell'ordine nella quale venga chiarito che in caso di arresto in flagranza di reato gli agenti e/o ufficiali di polizia giudiziaria non debbono frapporre alcun tipo ostacolo ai contatti tra la persona arrestata e il suo difensore, se non nei casi espressamente previsti dalla legge e per disposizione dell'autorità giudiziaria.
(4-18212)