ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/18191

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 707 del 23/10/2012
Firmatari
Primo firmatario: ZAZZERA PIERFELICE
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 22/10/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 22/10/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-18191
presentata da
PIERFELICE ZAZZERA
martedì 23 ottobre 2012, seduta n.707

ZAZZERA. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:

tra i requisiti previsti per partecipare al bando di concorso scuola 2012 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 24 settembre 2012, vi è il possesso del titolo abilitante all'insegnamento nella scuola dell'infanzia o primaria o secondaria di I e II grado, conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;

inoltre il bando dispone che «Sono altresì ammessi a partecipare [...] a) per i posti della scuola primaria, i candidati in possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, ovvero al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998; b) per i posti della scuola dell'infanzia, i candidati in possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, al termine dei corsi triennali e quinquennali sperimentali della scuola magistrale, ovvero dei corsi quadriennale o quinquennale sperimentale dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998. Sono inoltre ammessi a partecipare, per i posti di scuola secondaria di I e II grado [...]: a) i candidati che alla data del 22 giugno 1999 [...] erano già in possesso di un titolo di laurea ovvero di un titolo di diploma conseguito presso le accademie di belle arti e gli istituti superiori per le industrie artistiche, i conservatori e gli istituti musicali pareggiati, gli ISEF, che alla stessa data consentivano l'ammissione ai concorsi per titoli ed esami per il reclutamento del personale docente»;

all'interrogante risulta che in occasione delle iscrizioni al suddetto concorso, sia stato denunciato da parte di numerosi docenti con diploma magistrale il mancato inserimento on line della domanda di partecipazione, perché considerati non aventi titolo;

già il decreto legislativo 297 del 1994 disponeva all'articolo 197, comma 1, che «A conclusione degli studi svolti [...] nell'istituto magistrale si sostiene un esame di maturità, che è esame di Stato e si svolge in unica sessione annuale. Il titolo conseguito nell'esame di maturità a conclusione dei corsi di studio [...] dell'istituto magistrale abilita [...] all'insegnamento nella scuola elementare»;

successivamente il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n. 323 (Regolamento recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria superiore, a norma dell'articolo 1 della legge 10 dicembre 1997, n. 425.) ha disposto che «I titoli conseguiti nell'esame di Stato a conclusione dei corsi di studio dell'istituto magistrale iniziati entro l'anno scolastico 1997/1998 conservano in via permanente l'attuale valore legale e abilitante all'insegnamento nella scuola elementare. Essi consentono di partecipare ai concorsi per titoli ed esami a posti di insegnante nella scuola materna e nella scuola elementare» (articolo 15, comma 7);

conseguentemente, l'esame di Stato conclusivo dei corsi di maturità magistrale conferiscono al titolo il valore di abilitazione permanente all'insegnamento nella scuola primaria, ed inoltre, i possessori del titolo hanno per legge il diritto a partecipare ai concorsi a cattedra per titoli ed esami nella scuola statale;

anche la Corte costituzionale ha chiarito che il diploma è in sé abilitante, mentre il CCNL mobilità della scuola statale consente ai possessori di abilitazione nella scuola secondaria in ruolo nella scuola statale anche possessori di diploma di maturità magistrale, di richiedere il passaggio all'insegnamento nella scuola primaria, cosa possibile solo con titolo abilitante;

inoltre il diploma magistrale conseguito entro l'anno scolastico 2001/2002 è stato considerato titolo abilitante per l'insegnamento nella scuole paritarie, ma non per quelle statali (articolo 1, comma 4, della legge n. 62 del 2000);

di fatto sul valore del diploma di maturità magistrale da tempo esiste incertezza, da ultimo l'articolo 15, comma 16, del decreto ministeriale 249 del 2010 ha introdotto una sorta di «ri-abilitazione» per i possessori del titolo, che però è già abilitante;

peraltro ai diplomati magistrali non è stato consentito neppure l'accesso nelle graduatorie permanenti -:

se il Ministro intenda chiarire il valore del diploma di maturità magistrale nel senso di cui in premessa, e conseguentemente, per quali motivi ai docenti con diploma magistrale sia stato impedito l'inserimento on line della domanda di partecipazione al concorso scuola 2012.
(4-18191)