ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/18181

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 706 del 18/10/2012
Firmatari
Primo firmatario: DI PIETRO ANTONIO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 18/10/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
DI GIUSEPPE ANITA ITALIA DEI VALORI 18/10/2012
PIFFARI SERGIO MICHELE ITALIA DEI VALORI 18/10/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
  • MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 18/10/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-18181
presentata da
ANTONIO DI PIETRO
giovedì 18 ottobre 2012, seduta n.706

DI PIETRO, DI GIUSEPPE e PIFFARI. -
Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro dello sviluppo economico, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
- Per sapere - premesso che:




nella propria relazione annuale ai Parlamento italiano, del 4 luglio 2012, l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici ha posto in evidenza i rischi sottesi alla discrezionalità che il combinato disposto del Codice dei contratti pubblici (decreto legislativo n. 163 del 2006) e del relativo regolamento (decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010) mantiene in capo alle stazioni appaltanti nella redazione dei bandi di gara per l'affidamento di lavori, servizi e forniture;


la discrezionalità di cui alla premessa che precede investe, in particolare, i requisiti di ammissione alla selezione; la determinazione dei criteri e dei pesi di valorizzazione delle offerte tecniche dei concorrenti alla selezione; la determinazione dei criteri di valutazione dell'offerta economica dei medesimi concorrenti; la scelta del metodo di valorizzazione del punteggio finale, con specifico riferimento all'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa;


la medesima Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici, nel proprio quaderno pubblicato nel dicembre 2011, e specificamente dedicato al criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa, aveva già ampiamente rappresentato gli effetti concreti riconducibili alle diverse opzioni di valorizzazione delle offerte consentite dalla normativa di riferimento;


in particolare, in relazione a ciascuno dei menzionati ambiti di discrezionalità, emergono rischi attinenti sia all'esigenza che sia garantito un adeguato livello di concorrenza, sia all'esigenza che l'offerta prescelta risponda effettivamente al criterio della miglior prestazione assicurata alla comunità (il che, con peculiare riferimento ai casi in cui trova applicazione il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, richiede un rigido vaglio di pertinenza al risultato della prestazione dei criteri, di attribuzione del punteggio qualitativo, e che il punteggio economico sia attribuito in ragione di criteri che salvaguardino la netta prevalenza del profilo tecnico - che, tra l'altro, pare messa a rischio dalla previsione del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, che valorizza i ribassi anziché il prezzo assoluto offerto);


le tematiche sopra accennate sono notoriamente e da tempo dibattute nell'ambito delle procedure per l'affidamento dei servizi di trasporto pubblico locale su gomma, settore in relazione al quale è indubbia l'esigenza che si dia progressiva concretezza all'ormai risalente virtuosa scelta del legislatore di apertura alla concorrenza, e che vede proprio al momento attuale indette o prossime importanti procedure selettive il cui esito potrebbe influire in termini, rilevanti sulla composizione soggettiva del settore, anche in chiave di competizione comunitaria;


peraltro, anche in recenti procedure per la selezione dell'affidatario di servizi di trasporto pubblico locale non sono stati garantiti, adeguati livelli di trasparenza e di apertura alla concorrenza;


il caso della selezione indetta, alla fine del 2011, dalla regione Molise per l'affidamento di tali servizi, per un unico ambito regionale appare, sotto tale rispetto, emblematica. Basti considerare che in merito a tale procedura:

a) è pendente un'istruttoria presso l'Autorità garante per la concorrenza ed il mercato diretta all'apprezzamento di scelte della Stazione appaltante che la medesima autorità, sia pur in fase di parere, ha già riconosciuto non in linea con i principi concorrenziali e le norme al tempo vigenti in materia;


b) v'è notizia che siano state effettuate, da soggetti diversi, ulteriori segnalazioni e richieste di intervento alle medesima autorità sia nel corso del 2011 che nel corso del 2012;


e) costa agli interroganti che è un ricorso pendente giurisdizionale proposto al Tar Molise (RG 157/2012) da un concorrente che, dopo aver manifestato interesse all'affidamento, ha ritenuto che le relative condizioni poste dall'ente regionale non fossero ragionevole, quindi, appetibili in un ambito di corretta concorrenza (ed in tale giudizio l'ente regionale si avvale, come di consueto, del patrocinio dell'Avvocatura dello Stato);


d) si è verificato il risultato da molti paventato che obiettivamente desta perplessità della presentazione di un'unica offerta, da parte di operatore incumbent, con ritiro di altri primari operatori del settore (tra i quali la società Busitalia-Sita Nord posseduta al 100 per cento da Ferrovie dello Stato italiane che ha essa stessa ritenuto che l'affidamento fosse stato disegnato dall'ente aggiudicatore in termini che lasciano perplessi ed appetibili, o quanto meno non appetibili per un operatore non incumbent);

proprio al fine di scongiurare i rischi sin qui descritti, e quindi riconoscendone appieno la consistenza, le norme vigenti includono, tra i compiti dell'autorità di regolazione dei trasporti il compito dell'elaborazione di schemi di bando per la selezione degli affidatari di servizi di trasporto pubblico locale (articolo 37 decreto legge n. 201 del 2011);


è peraltro noto che detta autorità non è purtroppo ancora operativa; e comunque, anche una volta che tale amministrazione indipendente diventi operativa, sarebbe opportuno che i bandi-tipo da essa licenziati originassero da disposizioni orientative di carattere latamente legislativo e, quindi, con sede propria nelle norme generali relative all'affidamento di contratti pubblici (codice dei contratti pubblici e relativo (regolamento);

è altresì noto il vuoto di norme nazionali proprie e di dettaglio che si è determinato in relazione alle procedure ed alle condizioni per l'affidamenti di servizi pubblici locali in ragione della declaratoria di incostituzionalità dell'articolo 4 decreto legge n. 138 del 2011 -:


se non ritenga urgente assicurare la più rapida ed efficace operatività dell'Autorità di regolazione dei trasporti, anzitutto il relazione alle tematiche ed ai rischi rappresentati in premessa;


se non ritenga indifferibile, anzitutto con specifico riferimento alle norme che regolano l'affidamento di servizi pubblici, locali, un puntuale intervento sui contenuti normativi del decreto legislativo n. 163 del 2006, e del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, al fine di limitare e/o di orientare la discrezionalità delle stazioni appaltanti in ordine: all'individuazione dei requisiti di partecipazione alle procedure selettive; alla scelta dei criteri di valutazione delle offerte tecniche dei concorrenti; alle metodologie di calcolo del punteggio, con specifico riferimento al punteggio economico che concorre alla selezione dell'offerta economicamente più vantaggiosa.
(4-18181)