PES. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:
è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 25 settembre 2012 il bando del concorso per assumere 11.542 docenti nel biennio 2013-2014;
a seguito del concorso il prossimo anno scolastico entreranno in ruolo 7.351 neo professori; i restanti 4.191 docenti saliranno definitivamente in cattedra nell'anno scolastico 2014-2015;
i reclutamenti serviranno a coprire il 50 per cento del fabbisogno, mentre l'altra metà sarà soddisfatto attraverso le graduatorie a esaurimento dei precari;
il bando metterà a concorso, su base regionale, 11.542 cattedre di personale docente a partire dagli anni scolastici 2013-2014 e 2014-2015 a seconda della disponibilità dei posti vacanti e disponibili;
al concorso sono ammessi a partecipare i candidati in possesso del titolo di abilitazione all'insegnamento nella scuola dell'infanzia o primaria o secondaria di I e II grado, conseguito entro la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, ivi compresi i titoli di abilitazione conseguiti all'estero purché riconosciuti con apposito decreto del Ministero; oppure che abbiano conseguito la laurea alla data del 22 giugno 1999;
inoltre possono partecipare, ma solo per le scuole primarie e dell'infanzia, «i candidati in possesso del titolo di studio comunque conseguito entro l'anno scolastico 2001-2002, ovvero al termine dei corsi quadriennali e quinquennali sperimentali dell'istituto magistrale, iniziati entro l'anno scolastico 1997-1998»;
l'iscrizione avverrà online, a partire dal 6 ottobre 2012 e fino alle ore 14.00 del 7 novembre 2012;
la direttiva europea 2005/36/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 7 settembre 2005 relativa al riconoscimento delle qualifiche professionali, pubblicata su Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea del 30 settembre 2005 detta le condizioni per poter esercitare determinate professioni in Paesi europei diversi da quelli in cui la persona ha la cittadinanza e ha svolto i propri studi o la propria esperienza professionale;
la direttiva comunitaria 2005/36 recepita dal decreto legislativo n. 206 del 6 novembre 2007, permette di accedere alla professione corrispondente per la quale gli interessati sono qualificati nello Stato membro d'origine e di esercitarla alle stesse condizioni previste dall'ordinamento italiano;
il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca riconosce l'abilitazione all'esercizio della professione di insegnante di scuola dell'infanzia, scuola primaria e scuola secondaria di primo e secondo grado ai cittadini comunitari abilitati nella corrispondente professione in Paesi diversi dall'Italia;
coloro che hanno il decreto di riconoscimento professionale rilasciato dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca possiedono, conseguentemente, il titolo utile per l'accesso alle graduatorie d'istituto di seconda fascia, così come, peraltro, espressamente previsto dall'articolo 2 del decreto ministeriale n. 62 del 13 luglio 2011;
il rilascio del decreto di riconoscimento della professione di docente è successivo a un complesso iter procedurale che comporta la verifica dell'autenticità dei titoli, la valutazione della formazione posseduta, comparata per contenuti e durata con quella italiana;
risulta all'interrogante che i tempi del rilascio del decreto di riconoscimento della professione di docente siano lunghi e che pertanto i docenti interessati a partecipare al concorso non riescano ad ottenerlo prima della scadenza del concorso stesso -:
se non ritenga necessario intervenire per sollecitare il rilascio del decreto di riconoscimento della professione di docente per fare in modo che gli stessi possano partecipare al concorso. (4-18169)