ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/18159

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 705 del 17/10/2012
Firmatari
Primo firmatario: TOTO DANIELE
Gruppo: FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
Data firma: 17/10/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA GIUSTIZIA delegato in data 17/10/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-18159
presentata da
DANIELE TOTO
mercoledì 17 ottobre 2012, seduta n.705

TOTO. -
Al Ministro della giustizia, al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

il settore carcerario è da tempo interessato da un grave stato di emergenza, anche formalmente dichiarati dal Governo con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, rispettivamente, 13 gennaio 2010, 11 gennaio 2011 e 23 dicembre 2011 che ne esplicitano la causa, in particolare, nel sovraffollamento degli istituti penitenziari disponibili sul territorio nazionale;

il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, recante «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario», cosiddetto «spending review», all'articolo 2, comma 1, ha disposto la riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni in misura, rispettivamente: a) non inferiore al 20 per cento di quelli esistenti, con riguardo agli uffici dirigenziali, di livello generale e di livello non generale, e alle relative piante organiche, per entrambe le tipologie di uffici e per ciascuna dotazione; b) non inferiore al 10 per cento della spesa complessiva relativa al numero dei posti di organico del personale non dirigenziale;

il successivo comma 7 dispone, tuttavia, che «Sono escluse dalla riduzione del comma 1 le strutture e il personale del comparto sicurezza...», facendo, dunque, salve le dotazioni organiche di detto comparto;

la 2a Commissione permanente giustizia del Senato della Repubblica nell'esprimere, per quanto di competenza, il proprio parere favorevole al provvedimento testé citato aveva apposto tra le condizioni, quella che «dalla riduzione delle dotazioni organiche delle pubbliche amministrazioni sia esentato il personale degli uffici centrali di amministrazione della giurisdizione, tenuto conto dell'incidenza che su di essi hanno già avuto i tagli lineari realizzati dal precedente esecutivo; in particolare si ritiene necessario che siano esclusi dall'ambito di applicazione dell'articolo 2, il personale degli uffici del ministero della giustizia, del dipartimento della giustizia minorile e il personale amministrativo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria» (resoconto sommario n. 333 del 24 luglio 2012 della 2a Commissione permanente giustizia del Senato della Repubblica);

il capo del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, a sua volta, come fu comunicato alle organizzazioni sindacali con nota GDAP-0276479-2012 del 25 luglio 2012, rappresentò al Ministro della giustizia la preoccupazione del per gli effetti perniciosi di eventuali tagli di organico sull'organizzazione dell'amministrazione, in particolare precisando che un ulteriore riduzione di personale rischierebbe di compromettere la tenuta del sistema penitenziario e sottolineando che l'esecuzione della pena e delle misure cautelari detentive contribuisce a garantire l'ordine e la sicurezza pubblici, in tal senso costituendo il sistema penitenziario nel suo insieme un'articolazione della complessiva struttura di sicurezza dello Stato;

al personale della carriera dirigenziale penitenziaria, istituita con legge 27 luglio 2005, n. 154 e il cui ordinamento è fissato dal decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, del ruolo di istituto penitenziario e di esecuzione penale esterna, si applica il trattamento giuridico ed economico spettante al personale dirigenziale della polizia di Stato che espleta funzioni di polizia e, difatti, il personale della carriera dirigenziale penitenziaria è destinatario degli assegni una tantum, destinati al personale del comparto sicurezza, per gli anni 2011, 2012 e 2013, in applicazione del decreto del Ministro 17 novembre 2011, adottato ai sensi del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 ottobre 2011, in attuazione dell'articolo 8, comma 11-bis, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nonché dell'articolo 1 del decreto-legge 26 marzo 2011, n. 27, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 maggio 2011, n. 74;

in capo al direttore di istituto penitenziario tali compiti discendono, dall'ordinamento penitenziario e dal regolamento di esecuzione, valga esemplificativamente la citazione dell'articolo 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230 che recita: «1. L'ordine e la disciplina negli istituti penitenziari garantiscono la sicurezza che costituisce la condizione per la realizzazione delle finalità del trattamento dei detenuti è degli internati. Il direttore dell'istituto assicura il mantenimento della sicurezza e del rispetto, delle regole avvalendosi del personale penitenziario secondo le rispettive competenze»; ancora, dal decreto legislativo 15 febbraio 2006, n. 63, funzioni di garanzia dell'ordine e della sicurezza per le quali si avvale del personale di polizia penitenziaria, essendone superiore gerarchico; così come analoghe funzioni di garanzia dell'ordine e della sicurezza svolge il restante personale della carriera dirigenziale penitenziaria, al quale, ai sensi del decreto legislativo n. 63/2006, sono attribuiti anche gli altri incarichi di cui all'articolo 9, comma 1, della legge 15 dicembre 1990, n. 395 recante «Ordinamento del Corpo di polizia penitenziaria»;

in tempi alquanto brevi, per effetto della sola riduzione di unità di personale della carriera dirigenziale penitenziaria del ruolo di istituto penitenziario e di esecuzione penale esterna conseguente alla collocazione a riposo, senza sostituzioni, di coloro che ne maturano di volta in volta i requisiti, considerando che l'ultima immissione in ruolo di detto personale risale a quindici anni or sono, ossia all'anno 1997, il già assolutamente inadeguato e drammaticamente insufficiente numero di dirigenti penitenziari, complessivamente in numero di 392 unità alla data del 31 maggio 2012, come reso noto dal dipartimento dell'amministrazione penitenziaria alle organizzazioni sindacali con nota GDAP-0209573-2012 del 31 maggio 2012, determinerà l'impossibilità gestionale delle carceri e degli uffici di esecuzione penale esterna;

le riduzioni già previste ma non ancora attuate ai sensi del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, determinerebbero una dotazione organica pari a 343 dirigenti penitenziari, con un loro esubero di 20 unità, talché l'applicazione dell'ulteriore riduzione per effetto delle previsioni del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, comporterebbe un organico di soli 20 dirigenti generali e 274 dirigenti penitenziari, del ruolo di direttore di istituto penitenziario e del ruolo di esecuzione penale esterna;

l'Assemblea della Camera dei deputati, nella seduta 678 del 7 agosto 2012, ha approvato l'ordine del giorno n. 9/5389/53 che «impegna il Governo: a valutare l'opportunità, nel rispetto degli equilibri di finanza pubblica, di interpretare l'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 95/2012 nel senso che sono esclusi dalla riduzione di cui al comma 1 del medesimo articolo anche i dirigenti penitenziari ed in tal senso interpretare la deroga prevista per le forze di polizia già dal precedete provvedimento normativo (articolo 1, comma 5, decreto-legge n. 138/2011) che non ha trovato attuazione». L'ordine del giorno, con parere favorevole del Sottosegretario di Stato Gianfranco Polillo, è stato accolto dal Governo. Ritiene l'interrogante che esso, in quanto promana dal legislatore medesimo, costituisca atto di interpretazione autentica della norma alla quale si riferisce; inoltre, in quanto approvato e accolto dal Governo è atto politicamente vincolante per l'Esecutivo;

il sindacato dei direttori penitenziari (Si.Di.Pe.), la maggiore organizzazione sindacale della categoria, ha, a sua volta, ripetutamente espresso sia al Ministro della giustizia sia ai vertici del dipartimento dell'amministrazione penitenziaria la forte preoccupazione per le gravissime conseguenze che l'applicazione all'amministrazione penitenziaria della riduzione delle dotazioni organiche statuite dall'articolo 2, comma 1 del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, determinerebbe sul sistema penitenziario, rappresentando, pertanto, la necessità che il personale della carriera dirigenziale penitenziaria sia escluso dalle richiamate riduzioni, anche in forza dell'attuazione dell'ordine del giorno n. 9/5389/53 approvato dalla Camera dei deputati nella seduta 678 del 7 agosto 2012 scorso e accolto dal Governo -:

se il Governo, alla luce delle premesse illustrate, in particolare, ad avviso dell'interrogante, della pacifica appartenenza al comparto sicurezza del personale della carriera dirigenziale penitenziaria, anche alla stregua del trattamento giuridico ed economico al medesimo applicato nonché dei suoi compiti, ruoli e funzioni, la cui natura è propria di quelli del menzionato comparto, non ritenga che per il personale in questione, di cui al decreto legislativo n. 63 del 2006, si applichi, ai sensi dell'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, l'esclusione della riduzione delle relative dotazioni organiche;

se e come il Governo intenda far fronte alla grave carenza di direttori di istituti penitenziari e garantire l'assolvimento dei compiti, delle funzioni e dei ruoli loro propri, atteso che il direttore di un istituto penitenziario è il primo garante dei principi di legalità nell'esecuzione penale, ed è, altresì, il soggetto al quale l'ordinamento demanda il compito di assicurare l'essenziale equilibrio tra le esigenze di sicurezza, penitenziaria e della collettività, e quelle del trattamento rieducativo costituzionalmente instato, delle persone detenute. (4-18159)