CATANOSO, DE ANGELIS, MINASSO e FRASSINETTI. -
Al Ministro dell'interno.
- Per sapere - premesso che:
il 6 ottobre 2012, a Niscemi, era stata indetta una manifestazione di protesta contro la realizzazione del MUOS, promossa dal «Comitato Regionale NO MUOS», ed in linea con gli obiettivi della dimostrazione autorizzata avevano aderito diverse sigle e associazioni provenienti da tutta la Sicilia e da varie parti d'Italia;
il questore di Caltanissetta ha notificato un divieto di svolgimento di manifestazione alle associazioni promotrici del «comitato Terranostra» e aderente alla manifestazione autorizzata in data 6 ottobre 2012, nell'atto di diffida si fa riferimento a «notizie apparse su Internet, confermate dalle Questure di Catania e Ragusa», secondo cui «aderenti alle associazioni Cervantes di Catania, Tana dei Lupi di Vittoria nonché Casapound di Caltanissetta, avrebbero manifestato l'intenzione di formare, in concomitanza con quello regolarmente autorizzato, altro corteo che avrebbe dovuto sfilare per le vie di Niscem»;
a giudizio degli interroganti, sulla base dell'articolo 17 della Costituzione «i cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz'armi e per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso. Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica»;
le notizie in merito ad altra manifestazione risultano a giudizio degli interroganti infondate, in quanto l'adesione annunciata era relativa alla manifestazione regolarmente autorizzata;
né su internet né tra i promotori del Comitato «Terranostra» esistono comunicazioni in merito a una manifestazione alternativa a quelli regolarmente autorizzata dalla questura competente per territorio;
a giudizio degli interroganti tale divieto è stato una palese violazione del diritto di riunione e manifestazione perché dietro a quelle che agli interroganti appaiono inesistenti ragioni di omesso avviso o di ordine pubblico, v'è un atto discrezionale non suffragato da elementi di fatto o di diritto necessari a motivare un atto così pregiudizievole di libertà che la nostra Costituzione pone a base e fondamento della partecipazione democratica alla vita della Repubblica italiana -:
quali siano le fonti citate e non meglio specificate nel divieto notificato a firma del questore di Caltanissetta e quali iniziative intenda adottare nei riguardi delle associazioni promotrici per riparare al danno compiuto e nei riguardi dei propri uffici territoriali responsabili di tali sindacabili comportamenti. (4-18149)