ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/18119

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 704 del 16/10/2012
Ex numero atto
Precedente numero assegnato: 5/07023
Firmatari
Primo firmatario: MADIA MARIA ANNA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 16/10/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 16/10/2012
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE delegato in data 21/12/2012
Stato iter:
21/12/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 21/12/2012
PATRONI GRIFFI FILIPPO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SEMPLIFICAZIONE)
Fasi iter:

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 21/12/2012

RISPOSTA PUBBLICATA IL 21/12/2012

CONCLUSO IL 21/12/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-18119
presentata da
MARIA ANNA MADIA
martedì 16 ottobre 2012, seduta n.704

MADIA. -
Al Ministro della giustizia, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:

il decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività stabilisce all'articolo 9, comma 4 che «al tirocinante debba essere riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio»;

risulta all'interrogante da articoli di stampa apparsi in rete sul periodico on line La Repubblica degli Stagisti che l'Avvocatura dello Stato, così come altri enti pubblici, non potrebbe ottemperare al dettato dell'articolo 9, comma 4, poiché il comma 8 dello stesso articolo prevede che «dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica». L'avvocato dello Stato Massimo Salvatorelli spiega infatti nel testo dell'intervista che il bilancio dell'Avvocatura non permette al momento di erogare un rimborso spese ai praticanti: «Bisognerebbe introdurre una voce per il "compenso per l'attività dei praticanti", voce che al momento manca;

alla domanda «L'articolo 9 [...] prevede che al tirocinante debba essere "riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio", l'Avvocatura intende adeguarsi?» l'avvocato risponde: «No. Perché leggendo tutta la norma, al comma 8 si legge che "dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica"» -:

quale sia la giusta interpretazione dell'articolo 9, comma 4, della legge 24 marzo 2012 n. 27, cioè se sia corretta l'interpretazione dell'Avvocatura dello Stato - secondo la quale in assenza di uno specifico capitolo di bilancio una amministrazione non è tenuta, in ottemperanza al suddetto comma 8, a corrispondere il rimborso di cui al comma 4 - ovvero se le amministrazioni dello Stato siano tenute a operare variazioni di bilancio e rimodulazioni delle proprie attività al fine di identificare - a risorse invariate - la necessaria dotazione finanziaria per il riconoscimento del rimborso spese di cui all'articolo 9, comma 4. (4-18119)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata venerdì 21 dicembre 2012
nell'allegato B della seduta n. 738
All'Interrogazione 4-18119 presentata da
MARIA ANNA MADIA

Risposta. - Con l'interrogazione in esame l'interrogante chiede di conoscere quale sia la posizione del Governo in merito al combinato disposto di cui ai commi 4 e 8, dell'articolo 9, del decreto-legge n. 1 del 2012 che prevede il riconoscimento di un «rimborso spese» per coloro che svolgono tirocini formativi per l'accesso alle professioni regolamentate e la conseguente invarianza degli oneri a carico della finanza pubblica.
Come illustrato dall'interrogante, l'articolo 9 del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, recante «Disposizioni urgenti per la concorrenza, lo sviluppo delle infrastrutture e la competitività», nel disciplinare le professioni regolamentate anche sotto il profilo delle tariffe e dei compensi relativi alle prestazioni svolte da coloro che sono iscritti nei relativi ordini o albi stabilisce, all'ultimo periodo del comma 4, che «Al tirocinante è riconosciuto un rimborso spese forfettariamente concordato dopo i primi sei mesi di tirocinio».
La norma rinvia, quindi, la determinazione dell'importo del rimborso per l'attività svolta dal tirocinante al libero accordo delle parti, che non può comunque essere erogato nei primi sei mesi di tirocinio.
Il citato articolo 9 contiene, inoltre, anche una previsione per i tirocini professionali presso le pubbliche amministrazioni, in quanto, in base al comma 6, il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione può stipulare specifiche convenzioni con i consigli nazionali degli ordini o collegi per lo svolgimento dei primi sei mesi di tirocinio presso pubbliche amministrazioni all'esito del corso di laurea.
Sulla base di quanto ora riportato, resta ferma la possibilità di attivare presso le pubbliche amministrazioni tirocini professionali di durata inferiore ai sei mesi.
Per quanto riguarda i tirocini professionali di durata superiore ai sei mesi, sono allo studio del Governo le possibili soluzioni atte a garantire lo svolgimento delle attività di tirocinio professionale presso le pubbliche amministrazioni, stante la clausola di invarianza finanziaria, di cui al comma 8 del citato articolo 9, che non pare consentire la stipula di accordi individuali di determinazione di rimborsi spese, in considerazione dei principi di trasparenza e imparzialità dell'azione amministrativa cui anche lo svolgimento dei tirocini deve essere improntato.
Una previsione analoga a quelle del «rimborso spese» di cui trattasi è prevista per i tirocini di formazione e orientamento dalla legge 28 giugno 2012, n. 92, recante «Disposizioni in materia di riforma del mercato del lavoro in una prospettiva di crescita». L'articolo 1, comma 34, prevede, infatti, che entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore delle legge, il Governo e le regioni concludano in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano un accordo per la definizione di linee-guida condivise in materia di tirocini formativi e di orientamento sulla base, tra gli altri, del criterio del «riconoscimento di una congrua indennità, anche informa forfettaria, in relazione alla prestazione svolta»; anche in questo caso, d'altronde, a norma del comma 36 dello stesso articolo 1, «(...) non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica».
Al fine di assicurare l'attuazione della citata disposizione, il dipartimento della funzione pubblica sta collaborando con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali all'elaborazione delle citate linee guida per la parte riguardante i tirocini di formazione e orientamento attivati dalle pubbliche amministrazioni, tenendo conto anche delle previsioni in materia di tirocini professionali. Ciò al fine di assicurare una tendenziale uniformità delle soluzioni di carattere finanziario in un regime di limitate risorse e di favorire, quindi, il proseguimento delle attività di tirocinio, di formazione e orientamento e professionale presso le amministrazioni pubbliche, in quanto considerate una preziosa risorsa per l'introduzione dei giovani nel mondo del lavoro.

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione: Filippo Patroni Griffi.