ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/18101

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 702 del 12/10/2012
Firmatari
Primo firmatario: BERNARDINI RITA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 12/10/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BELTRANDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 12/10/2012
FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA PARTITO DEMOCRATICO 12/10/2012
MECACCI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 12/10/2012
TURCO MAURIZIO PARTITO DEMOCRATICO 12/10/2012
ZAMPARUTTI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 12/10/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA 12/10/2012
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 17/10/2012
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 06/12/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-18101
presentata da
RITA BERNARDINI
venerdì 12 ottobre 2012, seduta n.702

BERNARDINI, BELTRANDI, FARINA COSCIONI, MECACCI, MAURIZIO TURCO e ZAMPARUTTI. -
Al Ministro della giustizia.
- Per sapere - premesso che:

con decreto emesso il 30 novembre 2009, eseguito l'8 gennaio 2010, il tribunale per i minorenni di L'Aquila ha disposto l'apertura del procedimento di adottabilità della minore M.L., nata ad Avezzano il 15 maggio 2006, figlia di M.M. e S.A.;

a fondamento della decisione, il tribunale, così come risulta dalla motivazione del decreto, pone in rilievo la assoluto inadeguatezza dei genitori, in particolare del padre collocatario, ad occuparsi della minore che non ha, a causa della vita sentimentale estremamente disordinata del genitore, alcuna figura valida di riferimento;

l'apertura del procedimento di adottabilità non sembra peraltro sia stata preceduta dall'esperimento della normale (e doverosa) attività istruttoria volta a verificare la disponibilità ad accogliere la minore da parte di altri parenti;

il 15 gennaio 2010 la minore, su iniziativa della Direttrice della «Casa Famiglia Immacolata Concezione - Suore Zelatrici Sacro Cuore Ferrari», è sottoposta a visita ginecologica presso l'ospedale di Teramo, per l'accertamento di possibili abusi sessuali;

il 18 gennaio 2010 è redatta una relazione a firma della direttrice e della psicologa dell'istituto, in cui, preso atto dell'esito negativo dell'accertamento medico, si ipotizza comunque che potrebbe trattarsi, in assenza di segni fisici evidenti e specifici, della tipica situazione di un genitore che agisce senza violenza apparente, che mette in atto ricatti affettivi, assumendo un atteggiamento seduttivo e sfruttando l'ingenuità della bambina;

la relazione è depositata presso la cancelleria del tribunale solo l'8 febbraio del 2010;

il 20 gennaio 2010, il padre della minore, come dallo stesso riferito, è autorizzato ad avere contatti telefonici con la minore;

il 2 febbraio 2010, pur pendente il procedimento di adottabilità, il padre visita la figlia presso la sede della «Casa Famiglia» di Silvi Marina, presenti la direttrice e la psicologa della struttura;

l'8 giugno 2010 le stesse redigono una seconda relazione pervenuta il 14 giugno 2010 presso la procura ed il tribunale per i minorenni di L'Aquila, in cui è si afferma che «l'abuso sessuale intrafamiliare» avrebbe trovato conferma in dichiarazioni della minore ad esplicito contenuto sessuale;

una terza relazione, datata 4 febbraio 2011, trasmessa altresì alla procura della Repubblica presso il tribunale di Avezzano, evidenzia una esigenza ancor più determinata di richiesta di sospensione delle visite del padre alla bambina;

il 14 marzo 2011, il tribunale per i minori de L'Aquila, fa divieto al padre di avere contatti anche telefonici con la figlia minore;

nella motivazione del provvedimento de quo si legge: «... nel corso del procedimento è stato possibile accertare che la bambina ha comportamenti fortemente sessualizzati e un vocabolario non adatto alla sua età»;

sui fatti indaga quindi la procura della Repubblica presso il tribunale di Avezzano (procedura penale n. 438/10), per il grave delitto di cui agli articoli 609-bis, 609-ter e 609-quater, 61 n. 5 del codice penale;

nel corso delle indagini sono sentite per sommarie informazioni la direttrice e la psicologa della «Casa Famiglia». Quest'ultima conferma che la minore, rivolgendosi al padre avrebbe utilizzato espressioni ad esplicito contenuto sessuale;

con ordinanza dell'11 marzo 2011, il giudice per le indagini preliminari presso il tribunale di Avezzano, in accoglimento della richiesta presentata dal pubblico ministero il 18 gennaio 2011, dispone procedersi con incidente probatorio all'audizione della minore;

l'incidente probatorio, dopo alcuni rinvii, è celebrato il 1o luglio 2011;

il pubblico ministero procedente, con atto del 5 novembre 2011, preso atto dell'esito dell'incidente probatorio, formula richiesta di archiviazione, accolta con provvedimento del giudice per le indagini preliminari di Avezzano il 9 gennaio 2012;

il padre, con atto depositato in cancelleria il 1° marzo 2012, chiede la revoca del citato decreto adottato dal tribunale per i minorenni il 14 marzo 2011, che, come si è detto, vietava allo stesso ogni contatto con la figlioletta;

il 7 maggio 2012 M.M. sentito dal presidente del tribunale per i minorenni dottor Vittoria Correa;

ad oggi lo stesso attende ancora la decisione del tribunale -:

se quanto esposto in premessa corrisponda al vero;

quali iniziative di competenza intenda intraprendere il Ministro della giustizia per verificare la sussistenza di eventuali responsabilità disciplinari da parte dei magistrati del tribunale per i minorenni de l'Aquila, che, nonostante l'archiviazione del procedimento penale a carico del padre (articoli 609-bis, 609-ter, 609-quater, 61 n. 5), non hanno ancora provveduto sulla richiesta di quest'ultimo di poter rivedere la figlia. (4-18101)