ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/18094

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 702 del 12/10/2012
Firmatari
Primo firmatario: GIANNI PIPPO
Gruppo: POPOLO E TERRITORIO (NOI SUD-LIBERTA' ED AUTONOMIA, POPOLARI D'ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA' NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, DEMOCRAZIA CRISTIANA)
Data firma: 12/10/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 12/10/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-18094
presentata da
PIPPO GIANNI
venerdì 12 ottobre 2012, seduta n.702

GIANNI. -
Al Ministro della salute, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:

il decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 prevede obbligatoriamente la presenza nei centri di riabilitazione di «personale di area pedagogica» (pedagogista), ben differenziato dagli «educatori»;

tutte le regioni hanno recepito il sopra indicato decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997;

il contratto collettivo nazionale di lavoro sanità privata prevede il pedagogista come dirigente di ruolo sanitario non medico e non si comprende per quale motivo il contratto collettivo nazione di lavoro sanità pubblica non lo preveda, visto e considerato che il sopra indicato decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997 ha per oggetto: «Approvazione dell'atto di indirizzo e coordinamento alle regioni e alle province autonome di Trento e Bolzano, in materia di requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi minimi per l'esercizio delle attività sanitarie da parte delle strutture pubbliche e private»;

l'inserimento del pedagogista dirigente di ruolo sanitario non medico nell'elenco delle professioni sanitarie non comporterebbe, oltretutto, aggravio di spesa nei bilanci del servizio sanitario delle regioni in quanto le rette pagate alle strutture pubbliche e private accreditate «sono onnicomprensive di tutte le prestazioni sanitarie riabilitative previste per ogni singolo soggetto» e la prestazione pedagogica è prevista nel su indicato decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1997;

in questa situazione i centri di riabilitazione privati, accreditati dal servizio sanitario regionale che devono assumere obbligatoriamente i pedagogisti, secondo quanto previsto dal decreto del Presidente della Repubblica 14 gennaio 1999, devono fare ricorso al parere n. 53 del 16 dicembre 1983 del Consiglio sanitario nazionale e alla successiva sentenza del Consiglio di Stato n. 763 della sezione V del 13 luglio 1994;

questo parere e questa sentenza spiegano che le posizioni funzionali del pedagogista sono equiparate al profilo professionale dello psicologo di cui all'allegato 2 del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 20 dicembre 1979, quindi l'inquadramento del pedagogista viene fatta nei ruoli nominali;

tutto ciò non significa che il pedagogista diventi psicologo o lo psicologo diventi pedagogista, ma che il pedagogista viene inquadrato, sotto il profilo della retribuzione e della qualifica, come lo psicologo con lo stesso stipendio e la stessa qualifica di dirigente di ruolo sanitario non medico -:

quali siano i motivi ostativi al mancato inserimento nell'elenco delle professioni sanitarie del pedagogista;

quali iniziative il Ministro della salute intenda intraprendere al fine di assicurare tale inserimento, anche in considerazione del fatto che il Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dipartimento dell'istruzione - direzione generale per lo studente, l'integrazione, la partecipazione e la comunicazione - non ha potuto inserire il pedagogista nelle «linee guida per il diritto allo studio degli alunni e degli studenti con disturbi specifici dell'apprendimento, allegate al decreto del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 12 luglio 2011, proprio in virtù della non presenza del pedagogista nell'elenco delle professioni sanitarie. (4-18094)