Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-18080
presentata da
MARCO RONDINI
venerdì 12 ottobre 2012, seduta n.702
RONDINI e MONTAGNOLI. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:
secondo la vigente normativa (testo unico n. 1124 del 1965) l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni e le malattie professionali è finalizzata ad indennizzare, mediante l'erogazione di prestazioni sanitarie ed economiche, le conseguenze negative di eventi verificatisi per cause di lavoro e dai quali possa conseguire inabilità temporanea, permanente assoluta o parziale ovvero, nei casi più gravi, la morte;
a seguito della riforma del sistema assicurativo attuata con decreto legislativo n. 38 del 2000, è stato introdotto nella tutela assicurativa anche il cosiddetto «infortunio in itinere», riconoscendo l'indennizzabilità di infortuni avvenuti durante il cammino per recarsi al lavoro o di rientro da esso;
lo stesso decreto legislativo n. 38 del 2000 ha anche previsto il risarcimento del danno biologico (articolo 13), che viene erogato sotto forma di capitale per gradi di invalidità pari o superiori al 6 per cento ed inferiori al 16 per cento e sotto forma di rendita per menomazioni superiori al 16 per cento;
la legge contempla poi la rendita ai superstiti in caso di infortunio mortale del lavoratore o di morte per avere contratto una malattia professionale, disciplinando gli aventi diritto e le percentuali di importo;
è accaduto talvolta che la stampa abbia riportato falsi casi di infortunio erroneamente indennizzati ovvero reali casi di infortunio non indennizzati -:
se e quanti siano stati negli ultimi dieci anni i casi di indennizzo per inabilità temporanea e permanente erroneamente riconosciuti;
quanti risarcimenti del danno biologico, nello stesso arco temporale, siano stati riconosciuti dall'Istituto e se e quanti non dovuti;
se ci siano state revoche di rendite ai superstiti e quante siano state, sempre con riferimento agli ultimi dieci anni.
(4-18080)