ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/18063

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 701 del 11/10/2012
Firmatari
Primo firmatario: BELLOTTI LUCA
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 11/10/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 11/10/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-18063
presentata da
LUCA BELLOTTI
giovedì 11 ottobre 2012, seduta n.701

BELLOTTI. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

gli uffici dell'Agenzia delle entrate di Rimini nell'espletamento delle attività diaccertamento utilizzerebbero talvolta pratiche eccessive se non inopportune nei confronti dei soggetti ispezionati;

è stato reso infatti noto all'interrogante che, nell'ambito delle attività di accertamento, incluse quelle di tipo sintetico, di cui all'articolo 38 del decreto del Presidente della Repubblica n. 600 del 1973 ed al decreto ministeriale 10 settembre 1992, la sede territoriale dell'Agenzia delle entrate di Rimini rifiuterebbe sistematicamente di annullare gli avvisi di accertamento per quei contribuenti che si siano avvalsi dell'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 350 del 2001 sul rientro dei capitali (cosiddetto «scudo»);

tale atto, qualora fosse verificato, si configurerebbe come un atto contrario a quanto previsto dall'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto legge n. 350 del 2001, richiamato dall'articolo 13-bis del decreto legge n. 78 del 2009, e financo delle stesse circolari dell'Agenzia delle entrate (circolare n. 43/E del 10 ottobre 2009, sub paragrafo 10; circolare n. 3/E del 29 gennaio 2010, sub. paragrafo 3; circolare n. 52/E dell'8 ottobre 2010 sub. paragrafo 4);

vale la pena ribadire che l'esercizio del potere di autotutela da parte della pubblica amministrazione e l'annullamento d'ufficio di un atto illegittimo costituiscono, nel positivo ricorrere dei presupposti, attività «doverose» e non meramente discrezionali (così, da ultimo, Cass. Civ. Sez. III 2 aprile 2012 n. 6283);

l'illegittimità dell'atto sarebbe tale da arrecare al contribuente un danno ingiusto, correlato al mancato annullamento degli avvisi di accertamento, ed al conseguente aggravio di costi e spese per l'instaurazione del contenzioso in sede tributaria o, peggio ancora, al pagamento di somme illegittime attraverso la cosiddetta procedura di adesione;

secondo le informazioni pervenute all'interrogante da diversi cittadini, tali abusi non sarebbero limitati alla provincia di Rimini, ma sarebbero riscontrabili anche presso altre sedi territoriali dell'Agenzia, come Como, Varese, Milano ed in molte province venete, senza contare i giudizi di merito che hanno visto soccombente l'Agenzia sul territorio nazionale (Commissione tributaria provinciale di Rimini, II sezione, sentenza 29 giugno 2011 n. 237, Commissione tributaria provinciale Pordenone 28 maggio 2011 n. 41/05/2011 e Commissione tributaria regionale Trieste 10 luglio 2012 n. 76/01/12, Commissione provinciale Pordenone 41/05/2011, Livorno 187/06/2011, Commissione tributaria regionale Friuli 76/01/12, Commissione tributaria provinciale Rimini 155/12);

va ricordato che perfino la pretesa, più volte ricorrente nei verbali di contraddittorio per gli accertamenti dell'ufficio dell'Agenzia delle entrate, di gravare il contribuente (che eccepisca la preclusione dall'attività di accertamento derivante dal cosiddetto «scudo fiscale») dell'onere di fornire adeguata prova che le attività dichiarate non fossero già detenute in epoca antecedente al periodo di imposta oggetto del controllo, è stata giudicata in sede di giustizia tributaria come assolutamente illegittima e priva di alcuna giustificazione normativa (Commissione tributaria provinciale di Rimini, II sezione, sentenza 29 giugno 2011 n. 237);

questi fatti, ove verificati, avrebbero rilevanza nazionale, riguardando migliaia di cittadini-contribuenti che hanno pagato imposte per quasi 8 miliardi di euro e, fidandosi dello Stato, hanno rimpatriato molti miliardi di euro, destinati al finanziamento di imprese, a lavori edilizi e consumi, pertanto, il comportamento, ad avviso dell'interrogante, dell'Agenzia delle entrate mina alla base il rapporto fra Stato e cittadino -:

se gli atti sopra segnalati possano essere in qualche modo incentivati dal perseguimento del raggiungimento degli obiettivi di budget territoriali, considerando il fatto che essi hanno incidenza sulle valutazioni del personale, sugli avanzamenti di carriera e sulla remunerazione accessoria dei dirigenti che eseguono le verifiche stesse;

quali iniziative di propria competenza intenda adottare per verificare, attraverso una scrupolosa ispezione se presso le sedi territoriali dell'Agenzia delle entrate si siano verificati fatti come quelli sopra esposti sulla materia inerente agli effetti preclusivi dell'articolo 14, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 350 del 2001, e se si intendano assumere iniziative in autotutela, ove questi siano riscontrati, per restituire eventuali somme illegittimamente ed illegalmente accertate o incassate dell'Agenzia delle entrate, anche a seguito di procedure di adesione. (4-18063)