ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/18022

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 699 del 09/10/2012
Firmatari
Primo firmatario: TOTO DANIELE
Gruppo: FUTURO E LIBERTA' PER IL TERZO POLO
Data firma: 09/10/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI delegato in data 09/10/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-18022
presentata da
DANIELE TOTO
martedì 9 ottobre 2012, seduta n.699

TOTO. -
Al Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
- Per sapere - premesso che:

con atto di sindacato a risposta scritta n. 4-14375 presentata il 10 gennaio 2012, seduta n. 567, l'interrogante chiedeva al Ministro del lavoro e delle politiche sociali «se, alla stregua di un'autorevole interpretazione del combinato disposto dei commi 1, 4 e 5 del citato Regolamento dell'I.N.P.D.A.P.», che disciplina principi, modalità e condizioni per l'ottenimento, su domanda, di mutui erogati agli iscritti alla «Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociale» dell'ex-I.N.P.D.A.P., «il Ministro sia in grado di confermare che per il personale in servizio permanente appartenente alle Forze Armate ad ordinamento militare e quello di appartenenza alle Forze di Polizia a ordinamento militare e civile, escluso dall'obbligo di acquisire la residenza nell'unità abitativa oggetto del finanziamento, non operi il divieto, stabilito nell'articolo 26, comma 5, del richiamato Regolamento, di cedere in locazione o in comodato l'unità abitativa oggetto del finanziamento e, pertanto, ne abbia facoltà». L'iter dell'atto si è concluso il 1o ottobre 2012, avendo il Governo fornita risposta, per il tramite del Sottosegretario delegato;

con riguardo ad essa, preliminarmente non può sottacersi il vezzo, rectius, il malvezzo, nel quale il Governo indulge sempre più spesso, di presentare documenti conclusivi di atti di sindacato ispettivo intessuti di notazioni didascaliche, alquanto supponenti, se non di vere e proprie lezioni di diritto amministrativo, non richieste, sovente non pertinenti, ad avviso dell'interrogante sempre irriverenti e indisponenti, anche oltre le intenzioni;

non ne è immune la menzionata risposta governativa laddove precisa che il divieto di locazione degli immobili oggetto di mutuo per l'acquisto della prima casa opererebbe anche nei confronti del personale in servizio permanente appartenente alle forze armate ad ordinamento militare e quello di appartenenza alle forze di polizia a ordinamento militare e civile, ancorché detto personale sia esentato dall'obbligo di trasferirvi la residenza entro 12 mesi dalla stipula del contratto di mutuo, discendendo «dall'autonomia riconosciuta alla gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali dal Regolamento istitutivo della stessa (decreto Interministeriale 28 luglio 1998, n. 463)», in virtù della quale la gestione medesima ha ritenuto di cosi orientarsi. L'esigenza di siffatta precisazione è, evidentemente, motivata dal presupposto che l'interrogante non abbia contezza di concetti e di principi, quale quello dell'autonomia di quell'Istituto, intempestivamente rappresentati nella risposta. Sennonché, nel caso di specie, neppure la punteggiatura dell'atto di sindacato autorizzava a paventare il misconoscimento da parte dell'interrogante di quell'autonomia. In effetti, con l'atto di sindacato, si è semplicemente chiesto al Ministro se fosse in grado di confermare l'esclusione, per il personale delle forze armate e di polizia, del divieto locazione dell'unità abitativa oggetto di mutuo «alla stregua di un'autorevole interpretazione» del Regolamento dell'I.N.P.D.A.P». In altri termini, si è solo chiesto al Governo di offrire un'opinione, evidentemente qualificata, sull'interpretazione di norme e non di prevaricare l'autonomia della Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali. D'altronde, quella interpretativa di norme è un'attività che, emanando «circolari», incessantemente e, talora, anche intempestivamente, svolgono le amministrazioni centrali dello Stato, in taluni casi arrogandosi, illegittimamente, anche il diritto di novellare, più o meno artatamente o subdolamente, le stesse norme oggetto di interpretazione. Le circolari altro non sono, almeno sul piano della rilevanza esterna all'amministrazione da cui promanano, che l'opinione interpretativa del Governo, ovviamente qualificata per la natura della fonte, sulle disposizioni alle quali esse si riferiscono. Non risulta che, in tali ricorrenti casi, alcuno abbia mai inteso detta attività interpretativa come lesiva dell'autonomia del parlamento, fonte delle norme interpretate, A fortiori, non lo può essere rispetto all'autonomia di un Istituto, oltretutto vigilato dal Governo. Appare, pertanto, affatto fuori di luogo, oltreché tautologica, la precisazione circa la «legittimità» della formazione volitiva della gestione unitaria e le conclusioni a cui essa è pervenuta in ordine alla disciplina della questione in esame. Inoltre, autonomia non significa arbitrio e neppure libertà incondizionata di decidere a piacimento, tanto più da parte di organizzazioni ed enti di natura strumentale, in quanto deputati a svolgere attività per conto dello Stato, realizzando, in tal modo, la volontà del legislatore negli ambiti di competenza. E, se le conseguenti regole date dovessero apparire non conformi o inadeguate ad attuare quella volontà e l'interesse generale, sarà pur ben concepibile un intervento sull'ente strumentale, non solo di natura legislativa ma anche di indirizzo, com'è nelle prerogative di un Ministero vigilante;

è singolare, proprio alla luce della reclamata autonomia dell'ente e dall'implicita necessità di astenersi da «intrusioni» regolatorie, che il Governo si avventuri, esso stesso, contraddittoriamente, a «integrare» il disposto dell'articolo 26 del regolamento che disciplina la concessione dei mutui da parte dell'ex-INPDAP, omettendo di porsi il problema di eventuali lesioni di autonomia della gestione unitaria. E, in effetti, circa la questione, parimenti sollevata in sede di sindacato ispettivo, della decorrenza, non indicata nel citato articolo, del termine del divieto locativo in capo agli appartenenti alle forze armate e di polizia, già esentati dal fissare la residenza nell'unità abitativa oggetto di mutuo, il Governo ritiene che esso decorra «dalla data di stipula del contratto di mutuo». Dunque, il Governo, volta si e volta no, in dipendenza di quale criterio non è dato bene di sapere, avrebbe la facoltà di «osare» interpretazioni, anche a prescindere da prodromiche valutazioni di autonomie, e quella sulla questione richiamata del «termine» sarebbe esempio di una delle volte si, ma laddove si decidesse l'inibizione di tale facoltà, per esempio a proposito dell'esenzione per quel personale dall'obbligo di non locare l'immobile finanziato, l'attività interpretativa sarebbe costretta alla resa. Pertanto, secondo un avviso che l'interrogante giudica bizzarro, l'inaccettabile conclusione sarebbe che, opinando intorno all'eventuale deroga circa il detto divieto locativo, si lederebbe l'autonomia dell'ente; opinando, invece, intorno alla decorrenza non specificata di un termine, nell'ambito della stessa disciplina del bene finanziato, non solo non si lederebbe autonomia alcuna ma sarebbe pure consentita l'interpretazione additiva, atteso che, in via esegetica, il Governo ha apposto un termine non specificato dalla norma in questione;

in ogni caso, l'interpretazione prospettata dal Governo sulla questione della decorrenza del termine del divieto locativo per gli appartenenti alle Forze armate e di polizia, al di là del merito, conferma la puntualità del quesito, rimasto inopinatamente inevaso nella risposta fornita dal Sottosegretario delegato all'interrogazione n. 4-14375, in tal modo reiterandosi un'ulteriore deprecabile consuetudine omissiva rispetto agli atti di sindacato ispettivo, laddove era richiesto al Ministro se «non ritenga di dover impartire all'ente vigilato raccomandazioni o direttive perché si induca a ottemperare a elementari norme di civiltà, anche giuridica, nel formulare testi normativi o regolamentari di cui abbia competenza». L'elemento, interpretato dal Governo, della decorrenza del menzionato termine, è esempio di sciatteria normativa, additando la quale l'interrogante ritiene che non si consumi nessuna condotta lesiva dell'autonomia dell'ente normante ma, al contrario, che si svolga, piuttosto, un'encomiabile opera di educazione istituzionale;

in tema di contraddizioni, appare stridente, poi, a giudizio dell'interrogante, quella insita nella motivazione, addotta ad abundantiam, sull'inopportunità della deroga, in favore degli appartenenti alle forze armate e di polizia, al divieto di locazione dell'immobile oggetto del finanziamento. Essa consisterebbe, a mente della riferita risposta governativa, nella disparità di trattamento che l'eventuale concessione della deroga introdurrebbe tra quel personale che «già all'indomani della concessione del mutuo potrebbe, locando l'immobile, beneficiare di un canone di locazione» e la generalità degli altri iscritti, ai quali «non è consentito locare l'immobile neanche nell'ipotesi in cui siano costretti a vivere vicende analoghe come nel caso di trasferimenti d'ufficio ad altra sede di lavoro, mobilità o altro». Se questo ragionamento avesse qualche pregio, ossia, se la disparità di trattamento in sé fosse ostativa alla concessione di deroghe, dovrebbe concludersi per l'inammissibilità anche della «iniquità» e della «disparità di trattamento», invece codificate, in materia di residenza, tra il personale in questione, esentato dal relativo obbligo, e la generalità degli iscritti alla gestione unitaria, i quali vi devono ottemperare anche, vien fatto di osservare mutuando dalla risposta governativa in esame, «nell'ipotesi in cui siano costretti a vivere vicende analoghe come nel caso di trasferimenti d'ufficio ad altra sede di lavoro...». Al contrario, tale disparità di trattamento ha evidentemente la sua ratio giustificativa nella valutazione del particolare status di quel personale. Dunque, nulla osterebbe, muovendo dai medesimi presupposti, a prevedere, come per la residenza, la deroga anche al divieto locativo dell'immobile finanziato. Tanto più che ulteriori elementi soccorrerebbero a supportarla, precisamente quelli rappresentati nell'atto di sindacato ispettivo n. 4-14375, attinenti all'illogico pregiudizio sul bene che verrebbe, di fatto, posto in stato di «abbandono», per un periodo anche pluriennale, con l'intuitivo rischio del suo degrado, e all'altrettanto immotivato pregiudizio per l'erario, giacché, verosimilmente, sul corrispettivo della locazione, il locatore andrebbe a corrispondere un conguaglio d'imposta sul reddito delle persone fisiche, essendo la base imponibile determinata dai canoni locativi intuitivamente superiore rispetto a quella costituita dalla rendita catastale -:

se il Ministro non ritenga di dover impartire all'ente vigilato raccomandazioni o direttive perché si induca a una più puntuale, rigorosa ed esaustiva formulazione delle disposizioni rispetto alle quali abbia competenza, prevenendo perniciose questioni interpretative come quella, per la quale si è acquisita dal Governo un'ipotesi chiarificatrice, sul termine di decorrenza del divieto di locazione dell'immobile oggetto di finanziamento, nel caso di mutuo contratto da appartenenti alle Forze armate o di polizia;

se, il Ministro non ritenga di adottare iniziative, anche in sede normativa, finalizzate a introdurre nel regolamento della gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali, per il personale appartenente alle Forze armate e di polizia, la deroga, oltreché all'obbligo di residenza nell'unità abitativa oggetto del mutuo, anche all'obbligo del divieto di locare o concedere in comodato l'immobile stesso, per le ragioni, descritte in premesse, volte a preservare la sua efficienza funzionale e strutturale, ricavandone anche l'erario un beneficio, utile a concorrere al sollievo delle sofferenze economiche della stessa gestione ex-INPDAP. (4-18022)