ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17976

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 697 del 04/10/2012
Firmatari
Primo firmatario: MARCAZZAN PIETRO
Gruppo: UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
Data firma: 04/10/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 04/10/2012
Stato iter:
22/01/2013
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 22/01/2013
PROFUMO FRANCESCO MINISTRO - (ISTRUZIONE, UNIVERSITA' E RICERCA)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 22/01/2013

CONCLUSO IL 22/01/2013

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-17976
presentata da
PIETRO MARCAZZAN
giovedì 4 ottobre 2012, seduta n.697

MARCAZZAN. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:

in data 5 settembre 2012 presso la sede dell'istituto «Bonomi-Mazzolari» di Mantova si sono svolte le convocazioni per le supplenze annuali su posto vacante nelle scuole della provincia di Mantova;

tra i convocati erano presenti circa 70 precari con abilitazione nelle diverse classi di concorso, inseriti in graduatoria permanente ad esaurimento della provincia di Mantova, con più di 36 mesi di servizio scolastico i quali in data 13 e 14 dicembre 2011 con più sentenze emesse dal tribunale di Mantova, sezione lavoro, poi passate in giudicato, avevano ottenuto il risarcimento del danno da fatto illecito per aver il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca stipulato con i ricorrenti più contratti a tempo determinato, violando la normativa comunitaria (direttiva europea 1999/70/CE) e per questo causando agli stessi un danno ingiusto;

sempre in data 5 settembre 2012, durante le convocazioni, la dirigente dell'ufficio scolastico territoriale di Mantova, dava lettura di una circolare interna, a firma del dirigente generale dell'ufficio scolastico regionale, che disponeva che non potevano essere stipulati con i ricorrenti nuovi contratti a tempo determinato stante che «il carattere illecito dei contratti, vieta all'amministrazione di avvalersi nuovamente di quel lavoratore per il futuro (...);

durante la riunione citata d'urgenza comunicava, sempre verbalmente, che avrebbe proceduto alla nomina di coloro i quali allo stato attuale non erano usciti vincitori, con sentenza passata in giudicato, dei ricorsi per la stabilizzazione;

in definitiva per chi da anni aveva insegnato nella scuola ed aveva avuto riconosciuto un danno ingiusto, a causa della circolare protocollo MIUR AOODRLO R.U. 11983 del 5 settembre 2012 non avrebbe più potuto insegnare;

in data 7 settembre 2012 venivano pubblicate sul sito AT Mantova le date delle convocazioni. Le operazioni di supplenza del docenti di area scientifica, delle graduatorie ad esaurimento venivano previste per il giorno 11 settembre 2012. L'annuncio prevedeva tuttavia l'esclusione dei beneficiari delle diverse sentenze emesse in data 13-14 dicembre 2011 dal tribunale di Mantova a ciò ostando le specifiche statuizioni delle pronunce, fatta comunque salva la possibilità per i candidati stessi, di addivenire ad una bonaria composizione della questione in sede di conciliazione con l'amministrazione, mediante adesione alla procedura di cui all'articolo 135 del vigente CCNL comparto scuola;

in data 10 settembre 2012 il tribunale di Mantova in funzione di giudice dei lavoro, su ricorso presentato da alcuni ricorrenti, decretava inaudita altera parte l'illegittimità della esclusione dei ricorrenti dalle graduatorie per le supplenze ordinando al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di reinserire gli stessi nella graduatoria nella posizione precedentemente occupata, con l'adozione dei conseguenti provvedimenti in relazione alle assegnazioni cui avevano diritto;

nonostante ciò l'Ufficio scolastico provinciale, che mai aveva comunicato per iscritto l'esclusione dalla graduatoria permanente ai docenti interessati, proseguiva nella sottoscrizione di conciliazioni, contattando in alcuni casi anche personalmente e telefonicamente i suddetti precari vincitori delle diverse cause di lavoro, in data successiva alla notifica del decreto d'urgenza, paventando loro una possibile sconfitta in Cassazione, con il seguente pericolo concreto di perdere per sempre il proprio lavoro. Tali concisioni venivano dunque sottoscritte in assenza di rappresentanti sindacali e dei procuratori delle parti, nonostante l'ufficio scolastico provinciale fosse perfettamente a conoscenza del mandato conferito dai ricorrenti ai loro legali, delegati anche a transigere e a conciliare la vertenza;

in data 25 settembre 2012 si teneva l'udienza innanzi al giudice del lavoro ove l'ufficio scolastico provinciale chiedeva un rinvio di udienza per produrre i contratti di lavoro in realtà mai sottoscritti alla data, dai precari «ribelli»;

in definitiva l'ufficio scolastico provinciale non aveva ottemperato all'ordine del giudice del lavoro, tant'è che i ricorrenti che non avevano conciliato, stavano svolgendo servizio senza aver stipulato alcun contratto di lavoro ma con una semplice presa di servizio con riserva;

in data 29 settembre 2012 li giudice del lavoro confermava 11 decreto di urgenza, non solo per chi non aveva conciliato ma anche per alcuni ricorrenti che pur avendo conciliato, non avevano allo stato rinunciato agli atti di causa;

il caso di Mantova rappresenta un allarmante caso di violazione dei diritti dei lavoratori che per aver avuto riconosciuto dal giudice de lavoro un danno da fatto illecito (violazione da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca della normativa comunitaria che prevede la stabilizzazione del posto di lavoro dopo 36 mesi di servizio) hanno dovuto subire non solo l'arbitraria esclusione dalle graduatorie per le supplenze ma addirittura hanno dovuto rinunciare agli effetti giuridici ed economici della sentenza stessa, per poter lavorare, attraverso una scandalosa procedura di conciliazione del tutto abnorme nella forma e nel contenuto -:

se il Ministro interrogato sia conoscenza dei gravi fatti riportati e, quali iniziative, anche normative, intenda adottare al fine di risolvere la situazione in essere, attualmente fortemente compromessa per quei ricorrenti che hanno conciliato la vertenza, rinunciando ad ogni diritto per un novo posto precario;

quali iniziative intenda adottare per rendere esecutive le sentenze dei vari tribunali d'Italia che non potendo direttamente stabilizzare i precari della scuola, hanno disposto il risarcimento del danno quale strumento atto a scoraggiare il comportamento illecito del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca volto a reiterare negli anni la stipulazione dei contratti a termine, in palese violazione della normativa comunitaria. (4-17976)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata martedì 22 gennaio 2013
nell'allegato B della seduta n. 739
All'Interrogazione 4-17976 presentata da
PIETRO MARCAZZAN

Risposta. - Si risponde all'interrogazione in esame, riguardante il contenzioso instaurato da circa 150 supplenti (docenti e ATA) in servizio presso diversi istituti scolastici della provincia di Mantova.
Al riguardo è stato interpellato l'ufficio scolastico regionale per la Lombardia che ha rappresentato quanto segue.
Con una serie di ricorsi proposti al tribunale del lavoro il suddetto personale titolare di incarichi a tempo determinato ha impugnato le regole del sistema di reclutamento del personale supplente in vigore nella scuola pubblica chiedendo la stabilizzazione del rapporto di lavoro a tempo determinato e la condanna dell'amministrazione al pagamento delle differenze stipendiali.
Nel dicembre del 2011 il giudice adito ha emesso 18 sentenze con cui sono state parzialmente accolte le domande dei ricorrenti.
In particolare, sulla base di quanto disposto dalla clausola 5 dell'accordo quadro recepito dalla direttiva n. 1999/70/CE, è stata confermata l'illegittimità della reiterazione dei contratti a tempo determinato e l'Amministrazione è stata condannata al risarcimento del danno. È stata viceversa rigettata la domanda di stabilizzazione del rapporto di lavoro.
L'ufficio scolastico regionale, anche in base al parere reso dall'Avvocatura dello Stato, ha deciso di non impugnare le predette sentenze e ha dato esecuzione al giudicato liquidando le somme spettanti ai 150 ricorrenti a titolo di risarcimento.
Successivamente il predetto ufficio ha dovuto affrontare il problema dell'illegittimità di eventuali rinnovi contrattuali a favore dei ricorrenti, considerato il principio di diritto fissato dal tribunale di Mantova. La questione è risultata tanto più grave in quanto nell'agosto del 2012, con nuovi ricorsi, i precari accusavano il Miur di aver «continuato reiterare il suo comportamento illegittimo, abusando nell'impiego di personale a tempo determinato anche per le assunzioni dell'anno scolastico 2011/2012, pur essendo stato condannato al risarcimento del danno per illegittima reiterazione dei contratti di lavoro ...».
In considerazione di quanto sopra l'ufficio ha dato indicazione di escludere i beneficiari delle sentenze del tribunale di Mantova dalla stipula dei contratti a tempo determinato per l'anno scolastico 2012/2013.
Molti dei destinatari del provvedimento di esclusione si sono recati nei primi giorni di settembre 2012 presso il predetto Ufficio manifestando la propria disponibilità a rinunciare agli effetti della sentenza al fine di poter essere individuati quali destinatari di un contratto di supplenza.
Verificato che, per accogliere le istanze degli interessati, l'unico strumento che poteva avere rilevanza giuridica era la conciliazione, l'ufficio ha deciso di procedere in tal senso utilizzando le procedure di cui all'articolo 135 del vigente contratto collettivo comparto scuola.
A mezzo comunicazione del 7 settembre 2012, pubblicata sul sito internet, gli interessati sono stati convocati per i giorni 11, 12, e 13 settembre.
Le conciliazioni sono avvenute nel periodo compreso tra il 10 il 21 settembre 2012 tra il lavoratore e il dirigente dell'ambito territoriale di Mantova, a ciò delegato dal direttore generale regionale, e hanno interessato 40 dipendenti.
Nel frattempo, altri soggetti interessati proponevano ricorsi con carattere d'urgenza avverso l'esclusione dalla stipula dei contratti di supplenza e nelle date dell'11, 12 e 17 settembre 2012 venivano notificati all'amministrazione i decreti del tribunale di Mantova emessi inaudita altera parte riguardanti circa 40 ricorrenti e con i quali il predetto Tribunale dichiarava l'illegittimità dell'esclusione.
L'amministrazione ha dato puntuale esecuzione all'ordine del giudice.
Con le successive ordinanze del 28 settembre 2012 il tribunale di Mantova, nel confermare i suddetti provvedimenti, ha fornito la propria interpretazione dell'efficacia del giudicato formatosi nel 2011, dichiarando che le predette sentenze non implicano l'illiceità di ulteriori rinnovi contrattuali negli anni successivi alla formazione del giudicato, e ha ordinato all'amministrazione di stipulare con gli interessati nuovi contratti a termine secondo le norme vigenti.
L'ufficio ha riferito che tutti i destinatari delle sentenze sono stati regolarmente assunti con contratto a tempo indeterminato o a termine, in adempimento dell'ordine del Giudice.

Il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca: Francesco Profumo.