MARCAZZAN. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:
in data 5 settembre 2012 presso la sede dell'istituto «Bonomi-Mazzolari» di Mantova si sono svolte le convocazioni per le supplenze annuali su posto vacante nelle scuole della provincia di Mantova;
tra i convocati erano presenti circa 70 precari con abilitazione nelle diverse classi di concorso, inseriti in graduatoria permanente ad esaurimento della provincia di Mantova, con più di 36 mesi di servizio scolastico i quali in data 13 e 14 dicembre 2011 con più sentenze emesse dal tribunale di Mantova, sezione lavoro, poi passate in giudicato, avevano ottenuto il risarcimento del danno da fatto illecito per aver il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca stipulato con i ricorrenti più contratti a tempo determinato, violando la normativa comunitaria (direttiva europea 1999/70/CE) e per questo causando agli stessi un danno ingiusto;
sempre in data 5 settembre 2012, durante le convocazioni, la dirigente dell'ufficio scolastico territoriale di Mantova, dava lettura di una circolare interna, a firma del dirigente generale dell'ufficio scolastico regionale, che disponeva che non potevano essere stipulati con i ricorrenti nuovi contratti a tempo determinato stante che «il carattere illecito dei contratti, vieta all'amministrazione di avvalersi nuovamente di quel lavoratore per il futuro (...);
durante la riunione citata d'urgenza comunicava, sempre verbalmente, che avrebbe proceduto alla nomina di coloro i quali allo stato attuale non erano usciti vincitori, con sentenza passata in giudicato, dei ricorsi per la stabilizzazione;
in definitiva per chi da anni aveva insegnato nella scuola ed aveva avuto riconosciuto un danno ingiusto, a causa della circolare protocollo MIUR AOODRLO R.U. 11983 del 5 settembre 2012 non avrebbe più potuto insegnare;
in data 7 settembre 2012 venivano pubblicate sul sito AT Mantova le date delle convocazioni. Le operazioni di supplenza del docenti di area scientifica, delle graduatorie ad esaurimento venivano previste per il giorno 11 settembre 2012. L'annuncio prevedeva tuttavia l'esclusione dei beneficiari delle diverse sentenze emesse in data 13-14 dicembre 2011 dal tribunale di Mantova a ciò ostando le specifiche statuizioni delle pronunce, fatta comunque salva la possibilità per i candidati stessi, di addivenire ad una bonaria composizione della questione in sede di conciliazione con l'amministrazione, mediante adesione alla procedura di cui all'articolo 135 del vigente CCNL comparto scuola;
in data 10 settembre 2012 il tribunale di Mantova in funzione di giudice dei lavoro, su ricorso presentato da alcuni ricorrenti, decretava inaudita altera parte l'illegittimità della esclusione dei ricorrenti dalle graduatorie per le supplenze ordinando al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di reinserire gli stessi nella graduatoria nella posizione precedentemente occupata, con l'adozione dei conseguenti provvedimenti in relazione alle assegnazioni cui avevano diritto;
nonostante ciò l'Ufficio scolastico provinciale, che mai aveva comunicato per iscritto l'esclusione dalla graduatoria permanente ai docenti interessati, proseguiva nella sottoscrizione di conciliazioni, contattando in alcuni casi anche personalmente e telefonicamente i suddetti precari vincitori delle diverse cause di lavoro, in data successiva alla notifica del decreto d'urgenza, paventando loro una possibile sconfitta in Cassazione, con il seguente pericolo concreto di perdere per sempre il proprio lavoro. Tali concisioni venivano dunque sottoscritte in assenza di rappresentanti sindacali e dei procuratori delle parti, nonostante l'ufficio scolastico provinciale fosse perfettamente a conoscenza del mandato conferito dai ricorrenti ai loro legali, delegati anche a transigere e a conciliare la vertenza;
in data 25 settembre 2012 si teneva l'udienza innanzi al giudice del lavoro ove l'ufficio scolastico provinciale chiedeva un rinvio di udienza per produrre i contratti di lavoro in realtà mai sottoscritti alla data, dai precari «ribelli»;
in definitiva l'ufficio scolastico provinciale non aveva ottemperato all'ordine del giudice del lavoro, tant'è che i ricorrenti che non avevano conciliato, stavano svolgendo servizio senza aver stipulato alcun contratto di lavoro ma con una semplice presa di servizio con riserva;
in data 29 settembre 2012 li giudice del lavoro confermava 11 decreto di urgenza, non solo per chi non aveva conciliato ma anche per alcuni ricorrenti che pur avendo conciliato, non avevano allo stato rinunciato agli atti di causa;
il caso di Mantova rappresenta un allarmante caso di violazione dei diritti dei lavoratori che per aver avuto riconosciuto dal giudice de lavoro un danno da fatto illecito (violazione da parte del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca della normativa comunitaria che prevede la stabilizzazione del posto di lavoro dopo 36 mesi di servizio) hanno dovuto subire non solo l'arbitraria esclusione dalle graduatorie per le supplenze ma addirittura hanno dovuto rinunciare agli effetti giuridici ed economici della sentenza stessa, per poter lavorare, attraverso una scandalosa procedura di conciliazione del tutto abnorme nella forma e nel contenuto -:
se il Ministro interrogato sia conoscenza dei gravi fatti riportati e, quali iniziative, anche normative, intenda adottare al fine di risolvere la situazione in essere, attualmente fortemente compromessa per quei ricorrenti che hanno conciliato la vertenza, rinunciando ad ogni diritto per un novo posto precario;
quali iniziative intenda adottare per rendere esecutive le sentenze dei vari tribunali d'Italia che non potendo direttamente stabilizzare i precari della scuola, hanno disposto il risarcimento del danno quale strumento atto a scoraggiare il comportamento illecito del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca volto a reiterare negli anni la stipulazione dei contratti a termine, in palese violazione della normativa comunitaria. (4-17976)