ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17939

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 696 del 03/10/2012
Firmatari
Primo firmatario: MADIA MARIA ANNA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 03/10/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 03/10/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-17939
presentata da
MARIA ANNA MADIA
mercoledì 3 ottobre 2012, seduta n.696

MADIA. -
Al Ministro dell'interno, al Ministro della giustizia.
- Per sapere - premesso che:

in data 30 giugno 2009, l'Italia aderiva, con legge n. 85, al Trattato di Prum concluso il 27 maggio 2005 ai fini della cooperazione transfrontaliera per contrastare il terrorismo, la criminalità transfrontaliera e la migrazione illegale. Il predetto trattato prevedeva, tra le altre disposizioni, l'istituzione presso ciascuno Stato di una banca dati nazionale del DNA;

in forza dell'articolo 5, comma 1, legge n. 85 del 30 giugno 2009, lo Stato italiano provvedeva ad istituire presso il Ministero dell'interno, Dipartimento della pubblica sicurezza, la banca dati nazionale del DNA e, al comma 2 prevedeva altresì l'istituzione del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA;

all'articolo 16 legge n. 85 del 2009 è stabilito che con uno o più regolamenti, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, legge n. 400 del 1988 sono disciplinati tra gli altri: il funzionamento e la organizzazione della banca dati nazionale del DNA e del laboratorio centrale per la banca dati nazionale del DNA, le modalità di trattamento e di accesso per via informatica e telematica ai dati in essi raccolti, nonché le modalità di comunicazione dei dati e delle informazioni richieste (lettera a));

a distanza di oltre 3 anni dall'entrata in vigore della su menzionata legge, nessun provvedimento regolamentare è stato adottato per dare concreta attuazione alle predette nuove istituzioni;

l'esperienza tratta anche dai più recenti accadimenti di cronaca giudiziaria ha dimostrato come sia essenziale ed indispensabile, per l'efficace svolgimento delle indagini dell'Autorità giudiziaria, poter ricorrere alla prova scientifica, con particolare riferimento all'acquisizione delle tracce del DNA;

l'efficacia di strumenti come quello istituito con legge n. 85 del 2009 è stata già provata in altri stati europei, basti pensare che in Inghilterra il ricorso alla banca dati nazionale del DNA risulta decisiva alla risoluzione del 42 per cento dei casi;

l'Italia, insieme a Grecia, Cipro, Malta ed Irlanda è rimasta l'unico Stato a non essersi dotato della banca dati nazionale del Dna. Ciò può condurre all'esclusione dell'Italia dalla cooperazione internazionale europea nel 2014;

se il Ministro della giustizia ed il Ministro dell'interno sono a conoscenza della prassi per la quale carabinieri e polizia, in assenza della banca dati nazionale del DNA, sono costretti a servirsi nello svolgimento delle indagini di proprie ed informali banche dati genetiche non dichiarate ufficialmente, che si sono andate formando nel corso degli anni secondo criteri legittimi per l'epoca, ma non rispondenti alle odierne esigenze di garanzia dei diritti della persona. In tali banche dati, infatti, sono confluiti materiali genetici di individui neppure indagati, ma semplicemente identificati durante le indagini. Ciò con evidenti ripercussioni in materia di legalità e rispetto del principio della libertà personale -:

quali siano le attività ed i provvedimenti che il Ministro della giustizia ed il Ministro dell'interno intendano compiere al fine di rendere operativa la banca dati ed in quali tempi i Ministri medesimi ritengano che la banca dati nazionale del DNA stessa sarà pienamente operativa ed attiva. (4-17939)