ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17935

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 696 del 03/10/2012
Firmatari
Primo firmatario: OCCHIUTO ROBERTO
Gruppo: UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
Data firma: 03/10/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 03/10/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-17935
presentata da
ROBERTO OCCHIUTO
mercoledì 3 ottobre 2012, seduta n.696

OCCHIUTO. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:

con la legge del 23 dicembre 2005 n. 266, Finanziaria 2006, si stabilisce che: «Il comma 2 dell'articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (ATA) statale è inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all'atto del trasferimento, con l'attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità nonché da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data dell'inquadramento. L'eventuale differenza tra l'importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. E fatta salva l'esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge»;

in tal modo vengono cancellati i diritti acquisiti in anni di vita lavorativa, viene ridotto lo stipendio, la pensione e la buonuscita di quei lavoratori che passati dagli enti locali al servizio dello Stato, più precisamente nella scuola, in base ad accordi sindacali, dovevano transitare con gli stessi anni di servizio acquisiti sino al 31 dicembre 1999;

la legge n. 266 del 2005 è stata, inoltre, censurata dalla Comunità europea con due sentenze definitive per aver violato l'articolo 6, comma 1, dei diritti fondamentali dell'uomo e per aver violato la direttiva 77-187-CE -:

quali iniziative ritenga opportuno assumere al fine di sanare una situazione di grave pregiudizio per tanti lavoratori.
(4-17935)