ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17824

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 692 del 26/09/2012
Firmatari
Primo firmatario: MISEROTTI LINO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 26/09/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 26/09/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-17824
presentata da
LINO MISEROTTI
mercoledì 26 settembre 2012, seduta n.692

MISEROTTI. -
Al Ministro dello sviluppo economico.
- Per sapere - premesso che:

l'assicurazione polizza FIP - forma pensionistica complementare - è una polizza assicurativa sulla vita e viene stipulata al fine di avere una rendita vitalizia integrativa alla pensione;

il decreto legislativo n. 47 del 2000, che ha istituito la disciplina delle forme individuali di previdenza, ha stabilito che l'aderente su base individuale, dopo otto anni di partecipazione al fondo, può esercitare il riscatto, anche parziale, della propria posizione individuale per l'acquisto della prima casa di abitazione per sé o per i figli, ovvero per eventuali spese sanitarie, per terapie e interventi straordinari riconosciuti dalle competenti strutture pubbliche;

l'ISVAP è un'autorità indipendente che opera per garantire la stabilità ed il buon funzionamento del sistema assicurativo e la protezione dei consumatori;

l'ISVAP con propria circolare (n. 403/D del 16 marzo 2000) ha stabilito che l'avente diritto alla prestazione (per riscatto, decesso, scadenza e altro) deve essere messo in condizione di conoscere tempestivamente la documentazione da allegare alla richiesta di liquidazione, onde evitare che i tempi di pagamento subiscano allungamenti;

il suddetto Istituto ha più volte precisato che il termine per il pagamento è fissato generalmente in 30 giorni dalla data di consegna dei documenti, come peraltro riportato in tutti i contratti assicurativi;

sono frequenti, secondo lo stesso Istituto, gli esposti che lamentano la mancata consegna dei conteggi che hanno dato luogo alla determinazione del capitale o del valore di riscatto o le difficoltà all'accesso di informazioni relative alla posizione assicurativa, informazioni che dovrebbero essere nella disponibilità degli interessati in tempo reale e comunque non oltre 10 giorni dalla richiesta;

il decreto n. 95 del 6 luglio 2012, convertito con modificazioni dalla legge n. 135 del 2012, all'articolo 13 prevede, al fine di assicurare la piena integrazione dell'attività di Vigilanza nei settori finanziario e assicurativo, la soppressione dell'ISVAP e l'istituzione dell'IVASS - Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni -:

se il Ministro interrogato, nelle more del trasferimento di funzioni e personale da ISVAP a IVASS, non ritenga opportuno intraprendere tutte le iniziativa, anche di carattere normativo, necessarie per evitare che il passaggio di funzioni, affievolisca i controlli arrecando danni agli assicurati e quali ulteriori iniziativa di competenza intenda assumere, con particolare riferimento ai numerosi esposti e alle molte richieste inevase dei cittadini alle compagnie di assicurazione. (4-17824)