Atto Camera
Interrogazione a risposta scritta 4-17788
presentata da
MARCO BELTRANDI
martedì 25 settembre 2012, seduta n.691
BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI, MAURIZIO TURCO e ZAMPARUTTI. -
Al Ministro della giustizia.
- Per sapere - premesso che:
in contrasto con l'ultimo orientamento della Corte di giustizia Unione europea, la Corte di cassazione afferma che, in caso di frodi carosello, l'onere della prova contraria spetta al contribuente, con un'inversione dell'onere della prova;
la Corte di cassazione così si è espressa con la sentenza n. 15741 depositata il 19 settembre 2012, affermando che l'onere della prova è a carico del contribuente se vuole detrarre l'Iva in presenza di fatture soggettivamente inesistenti;
il caso affrontato riguardava una società a cui veniva contestata la detrazione dell'Iva per acquisti di beni, in quanto collegati ad operazioni soggettivamente inesistenti fatturate da società cartiere interponendosi tra i reali fornitori esteri e le società acquirenti;
la Corte di giustizia Unione europea in merito a situazioni analoghe (sentenza 21 giugno 2012, cause riunite C 80/11 e C 142/11), ha affermato che, per negare il diritto alla detrazione dell'Iva, deve essere il fisco a provare il coinvolgimento dell'acquirente cui viene rettificata l'Iva detratta -:
se alla luce dei principi sanciti dagli organi giurisdizionali sovranazionali non ritenga eventualmente opportuno proporre un'iniziativa normativa che, in linea con i principi giurisprudenziali della Corte di giustizia Unione europea, potrebbe evitare, per il futuro, contrasto di giudicati tra giudice domestico e comunitario, anche al fine di prevenire le eventuali istruttorie prodromiche in tutti quei casi in cui possano essere comminate sanzioni agli stati membri.(4-17788)