ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17756

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 690 del 24/09/2012
Firmatari
Primo firmatario: CATANOSO GENOESE FRANCESCO DETTO BASILIO CATANOSO
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 24/09/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 24/09/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-17756
presentata da
FRANCESCO DETTO BASILIO CATANOSO CATANOSO GENOESE
lunedì 24 settembre 2012, seduta n.690

CATANOSO. -
Al Ministro dell'interno.
- Per sapere - premesso che:

il Corpo nazionale vigili del fuoco opera l'attività di soccorso tecnico urgente, su tutto il territorio nazionale, avvalendosi, oltre che della componente permanente, anche della componente volontaria;

ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica n. 362 del 2000 sono stati decretati, nel territorio nazionale, circa 50 nuovi funzionari tecnici antincendi volontari (FTAV) i quali, dopo un lungo e farraginoso iter formativo, durato circa dieci anni, sono stati posti in servizio operativo, a seguito di due diverse sessioni formative finali nel 2009 e nel 2011;

dall'analisi dell'articolato del decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2004 e del decreto legislativo n. 217 del 2005 i funzionari tecnici antincendi volontari «sono equiparati, ai fini della determinazione di doveri, compiti e responsabilità, ai collaboratori tecnici antincendi del corpo nazionale dei vigili del fuoco» (articolo 3, comma 3, decreto del Presidente della Repubblica, n. 76 del 2004), questi ultimi equiparati, per compiti e responsabilità al personale permanente del ruolo dei «sostituti direttori antincendi» (articolo 152, comma 1, d 19 s. 217 del 2005);

stando a quanto detto, pertanto, per analogia, i funzionari tecnici antincendi volontari si trovano a dover compiere gli stessi compiti dei sostituti direttori antincendi permanenti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco;

analizzando quanto statuisce l'articolo 20, comma 1, del decreto legislativo n. 217 del 2005 gli appartenenti al ruolo dei sostituti direttori antincendi, oltre a svolgere compiti prettamente legati all'organizzazione dei servizi di soccorso, «partecipano alle attività di soccorso tecnico urgente»;

appare subito evidente la necessità di chiarire se le «specifiche esigenze» per le quali il comandante provinciale possa attivare tali figure si riferiscano al soccorso tecnico urgente o se, piuttosto, si riferiscano ad ulteriori particolari situazioni non rientranti nel soccorso tecnico urgente;

difatti, se da un lato, una lettura della norma potrebbe portare ad interpretare la stessa nel senso che i funzionari tecnici antincendi volontari svolgono funzioni inerenti al soccorso tecnico urgente che, in ogni caso, sono da espletarsi solo in casi particolari, o, come recita la norma, «per specifiche esigenze», dall'altro lato, al contrario, i funzionari tecnici antincendi volontari partecipano in via ordinaria alle attività di soccorso tecnico urgente e solo qualora si verifichino casi particolari o, come recita la norma, «per specifiche esigenze», o se si vuole in via straordinaria, vengono attivati dal comandante provinciale;

si ritiene, comunque, che la mancanza di regole precise e indicazioni troppo labili abbia permesso una discrezionalità interpretativa ai vari comandanti delle norme contenute nel decreto del Presidente della Repubblica n. 76 del 2004 che hanno portato alla totale confusione circa l'utilizzo di dette figure professionali, che dovrebbe essere protesa a fronteggiare qualunque necessità delle sedi centrali e periferiche del Corpo, in quanto professionalità formate con l'impiego di finanza pubblica il cui utilizzo operativo ha, tra l'altro, un impatto economico, per l'amministrazione, pressoché irrilevante nel contesto del personale discontinuo richiamato annualmente;

inoltre, con l'emanazione del decreto ministeriale emesso il 10 febbraio 2012 (in Gazzetta Ufficiale, 29 febbraio 2012, n. 50), con l'attribuzione dei distintivi di qualifica di cui all'allegato C) si è determinata, di fatto, l'eliminazione della parola «funzionari» dai distintivi medesimi, degradando, sul campo, detto personale a «tecnici antincendi volontari» ovverosia a meri sottufficiali, azzerando, a giudizio dell'interrogante, la storia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco che nel tempo ha sempre avuto ufficiali volontari di prima e seconda classe -:

come mai non siano stati previsti i distintivi di qualifica, da assegnare ai medesimi, uguali a quelli disposti per il personale inquadrato, ai sensi dell'articolo 152 del decreto legislativo 217 del 2005, nella qualifica di sostituto direttore antincendi capo e, cioè, «determinati nelle fogge e nelle caratteristiche individuate "nell'Allegato E" e nella relativa tavola», ovverosia corrispondenti ad essi in modo tale da rispettare la qualifica di funzionario e, quindi, ufficiale a loro da tempo assegnata, giusto i decreti di nomina risalenti ai periodi 2001-2004, quindi ante decreto legislativo n. 217 del 2005;

quali provvedimenti intenda adottare il Ministro interrogato per risolvere le problematiche esposte in premessa.
(4-17756)