ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17743

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 689 del 20/09/2012
Firmatari
Primo firmatario: ZINZI DOMENICO
Gruppo: UNIONE DI CENTRO PER IL TERZO POLO
Data firma: 20/09/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 20/09/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-17743
presentata da
DOMENICO ZINZI
giovedì 20 settembre 2012, seduta n.689

ZINZI. -
AL Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:

l'insegnamento nelle università viene affidato a studiosi che abbiano dimostrato competenza disciplinare in appositi concorsi ovvero a soggetti incaricati aventi le specifiche qualità;

questi studiosi vengono, poi, raggruppati in settori scientifico-disciplinari che sono distinti per materia ed ai quali si appartiene, tenendo conto delle procedure concorsuali superate;

la recente riforma, introdotta con la legge «Gelmini», non ha modificato questo principio;

sempre, nell'università, gli insegnamenti vengono affidati a docenti considerati studiosi della materia a seguito di valutazione concorsuale o di valutazione del Consiglio universitario nazionale (C.U.N.);

negli ultimi tempi, sembra che il criterio disciplinare stia per essere abbandonato da diverse facoltà per privilegiare il criterio del carico didattico;

in altri termini, alcune facoltà o dipartimenti assegnano gli insegnamenti, indipendentemente dalla competenza, ai professori che devono completare il carico didattico e cioè il singolo professore, che ha un certo numero di ore di insegnamento nella sua materia, se queste ore non sono sufficienti a coprire il carico didattico, viene autorizzato a svolgere ore di insegnamento anche in altri settori, anche in materie differenti per le quali non ha alcuna qualificazione;

questo criterio si è aggravato, ancora di più, nei casi in cui il carico didattico è stato calcolato soltanto sulle materie fondamentali;

alcune facoltà hanno ritenuto che le materie opzionali non potessero far parte del carico didattico e, quindi, un professore di diritto commerciale penale può insegnare anche diritto penale; un professore di diritto pubblico romano può insegnare anche diritto pubblico; un professore di diritto penale delle società può insegnare diritto commerciale; un professore di diritto ecclesiastico può insegnare diritto costituzionale, passando da temi attinenti al diritto internazionale ed al diritto interno, a una materia totalmente differente se non per pochi articoli ed aspetti;

il Consiglio universitario nazionale, con parere generale n. 7/2009 avente ad oggetto «Revisione dei settori scientifico-disciplinari», reso nell'adunanza del 4 novembre 2009, aveva già chiarito che l'appartenenza ad un settore scientifico-disciplinare non è intercambiabile con quella di un altro settore e che le differenze scientifiche devono essere rispettate nel superiore interesse degli studi, al fine di offrire agli studenti la maggior qualità possibile dei docenti, risultanti da pubbliche valutazioni comparative;

un esempio di applicazione discutibile dei criteri di appartenenza disciplinare è stato posto in essere dalla facoltà giuridica dell'università degli studi di Bari che ha ad avviso dell'interrogante totalmente ignorato il parere generale n. 7/2009 del Consiglio universitario nazionale ed anche i propri regolamenti, che impongono la programmazione didattica sempre con la prioritaria valutazione dell'appartenenza al settore disciplinare;

nella facoltà giuridica di Bari è avvenuto che un professore ordinario di diritto costituzionale, il professor Raffaele Rodio, appartenente alla facoltà di scienze politiche ma operante nel dipartimento giuridico in cui è confluita la facoltà di giurisprudenza, pur avendo fatto domanda, è stato totalmente ignorato; ugualmente sono stati ignorati i professori aggregati ed i ricercatori di diritto costituzionale della medesima facoltà;

la facoltà giuridica, ormai estinta per essere confluita nel dipartimento di giurisprudenza cui afferiscono molti docenti di diritto costituzionale, ha ignorato anche tutti gli altri docenti di diritto costituzionale dell'università di Bari;

la facoltà, utilizzando il criterio del carico didattico anche al di fuori del proprio settore ed escludendo dal carico didattico gli insegnamenti opzionali, ha operato una forzosa trasmigrazione dei docenti di diritto ecclesiastico e dei docenti di diritto comparato nel settore di diritto costituzionale, rispetto al quale tali docenti non hanno alcuna affinità, ciò, pur in presenza di professori del medesimo settore disciplinare;

la vicenda è approdata al TAR Puglia su ricorso di un ordinario diritto costituzionale che è il professor Tondi della Mura, componente del consiglio direttivo dell'associazione dei costituzionalisti italiani che ha lamentato la violazione dei più elementari principi di tutela della scientificità, che i professori devono assicurare a fondamento della loro attività didattica;

è intervenuto, successivamente, sul ricorso del professor Rodio, ordinario di diritto costituzionale, il parere del Consiglio universitario nazionale reso nella seduta del 12 settembre 2012, con il quale è stato chiarito che l'appartenenza di un docente al S.S.D. sul quale attribuire il carico didattico «deve essere considerato un criterio di particolare rilievo nell'attribuzione degli incarichi di insegnamento, in caso di valutazione comparativa con docenti di altri SSD soprattutto quando questi ultimi SSD non siano affini a quello sul quale è istituito l'insegnamento da coprire»;

il parere del Consiglio universitario nazionale chiarisce che non si può invocare il principio del completamento del carico didattico limitando tale valutazione ai soli insegnamenti fondamentali, senza tener conto di quelli opzionali, specie quando nel settore da occupare vi sono docenti che appartengono a quel settore;

la linea interpretativa dell'organizzazione scientifico-disciplinare delle università italiane non può essere messa in discussione, perché essa risale alle origini dell'istituzione dell'università, quando l'insegnamento avveniva sulla base della ricerca scientifica del docente e questa peculiarità veniva considerata prioritaria rispetto a qualunque altro criterio di scelta del docente;

d'altra parte, è evidente che l'insegnamento, affidato ad un docente che appartiene ad altro settore disciplinare, non può certamente essere paragonato a quello di chi ha superato concorsi nazionali ed è stato riconosciuto scientificamente idoneo all'insegnamento proprio di quella materia;

la tendenza a voler confondere la scientificità dei docenti va immediatamente interdetta a salvaguardia della qualità della didattica nelle università italiane -:

quali iniziative il Ministro intenda adottare per consentire che nelle università italiane le assegnazioni di insegnamenti siano effettuate con criteri di qualificazione scientifico-disciplinare. (4-17743)