ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17713

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 689 del 20/09/2012
Firmatari
Primo firmatario: SAVINO ELVIRA
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 20/09/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
  • MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 20/09/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-17713
presentata da
ELVIRA SAVINO
giovedì 20 settembre 2012, seduta n.689

SAVINO. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze, al Ministro dello sviluppo economico.
- Per sapere - premesso che:

con decreto del 25 giugno 2012, il Ministro dell'economia e delle finanze ha stabilito le modalità di certificazione, anche in forma telematica, dei crediti relativi a somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, da parte delle regioni, degli enti locali e degli enti del Servizio sanitario nazionale, ai sensi dell'articolo 9, commi 3-bis e 3-ter, del decreto-legge n. 185 del 2008;

il suddetto decreto ministeriale, all'articolo 3, comma 3, stabilisce che la certificazione non può essere rilasciata qualora risultino procedimenti giurisdizionali pendenti, per la medesima ragione di credito;

ad avviso dell'interrogante, è necessario distinguere i procedimenti giudiziari volti all'accertamento del credito dai procedimenti esecutivi diretti a soddisfare la pretesa del creditore, diretti cioè alla realizzazione coattiva di un risultato pratico in adempimento di un obbligo giuridico;

l'articolo 474 del codice di procedura penale, al primo comma, stabilisce che l'esecuzione forzata può avere luogo solo in virtù di un titolo esecutivo che abbia ad oggetto un diritto certo, liquido ed esigibile;

il titolo esecutivo, dunque, è un documento che dichiara l'esistenza di un diritto di credito in capo ad un soggetto, e in base a queste caratteristiche intrinseche del titolo stesso, la legge fonda su di esso la possibilità di azionare la procedura esecutiva per soddisfare il diritto che il debitore non ha spontaneamente assolto -:

se non ritenga opportuno e necessario ammettere a certificazione i crediti oggetto di procedimento esecutivo, in quanto certi, liquidi ed esigibili e chiarire la portata dell'espressione «procedimenti giurisdizionali in corso». (4-17713)