ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17705

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 688 del 19/09/2012
Firmatari
Primo firmatario: CICU SALVATORE
Gruppo: POPOLO DELLA LIBERTA'
Data firma: 19/09/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
TESTONI PIERO POPOLO DELLA LIBERTA' 19/09/2012
CROSETTO GUIDO POPOLO DELLA LIBERTA' 19/09/2012
SANTELLI JOLE POPOLO DELLA LIBERTA' 19/09/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
Ministero/i delegato/i a rispondere e data delega
Delegato a rispondere Data delega
PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 19/09/2012
Attuale delegato a rispondere: RAPPORTI CON IL PARLAMENTO delegato in data 21/12/2012
Stato iter:
21/12/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 21/12/2012
GIARDA DINO PIERO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (RAPPORTI CON IL PARLAMENTO)
Fasi iter:

MODIFICATO PER MINISTRO DELEGATO IL 21/12/2012

RISPOSTA PUBBLICATA IL 21/12/2012

CONCLUSO IL 21/12/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-17705
presentata da
SALVATORE CICU
mercoledì 19 settembre 2012, seduta n.688

CICU, TESTONI, CROSETTO e SANTELLI. -
Al Presidente del Consiglio dei ministri.
- Per sapere - premesso che:


di recente la Presidenza del Consiglio dei ministri ha emanato una direttiva applicativa in materia di collocamenti a riposo del proprio personale registrata presso la Corte dei Conti in data 2 agosto 2012, e diramata a tutti gli uffici e dipartimenti oltre che alle organizzazioni sindacali;


nel testo della citata direttiva si legge:

«con l'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, è stata riconosciuta, fra l'altro, alle amministrazioni pubbliche la facoltà di poter risolvere il rapporto di lavoro del personale dipendente al compimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni, previo preavviso di sei mesi;


al riguardo va considerato, altresì, che l'articolo 74 del citato decreto-legge ha stabilito che le pubbliche amministrazioni, compresa la Presidenza del Consiglio dei Ministri, dovessero ridimensionare i propri assetti organizzativi, operando una riduzione degli uffici dirigenziali di livello generale e di quelli di livello non generale;


con circolare n. 10 del 20 ottobre 2008, il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione ha fornito indirizzi applicativi sulla nuova normativa, per favorire condotte omogenee delle pubbliche amministrazioni, in particolare prescrivendo l'adozione preventiva da parte di ciascuna amministrazione dei criteri generali per l'esercizio del potere discrezionale relativo alla risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro e relativamente all'applicazione della disciplina dei trattenimenti in servizio, in modo da evitare condotte contraddittorie e generatrici di contenzioso;


con la direttiva prot. DiPRU 47670 del 18 novembre 2008, registrata presso la Corte dei Conti il 23 febbraio 2009, la Presidenza del Consiglio dei Ministri ha dettato i richiamati criteri generali in materia di collocamento a riposo dei dirigenti e di riduzione degli uffici dirigenziali, in applicazione di quanto disposto dagli articoli 72 e 74 della legge 6 agosto 2008, n. 133, ed in attuazione degli indirizzi applicativi forniti dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione con la citata circolare n. 10 del 20 ottobre 2008;


a fronte di tali obblighi di legge, questa Presidenza ha ritenuto necessario avvalersi di entrambi gli strumenti forniti dal citato articolo 72 (riconsiderazione dei trattamenti oltre il 65o anno di età e collocamento in quiescenza del personale dirigenziale che avesse raggiunto i 40 anni contributivi) per mantenere l'equilibrio tra le dotazioni organiche e la consistenza del personale in servizio, evitando di creare situazioni soprannumerarie non consentite;


per effetto di quanto sopra l'Amministrazione, con l'adozione della direttiva prot. DiPRU n. 30791 del 14 settembre 2009, ha ribadito l'intenzione di procedere - in ossequio ai criteri generali contenuti nella direttiva prot. DiPRU n. 47670 del 18 settembre 2008 - al collocamento a riposo del personale dirigenziale al compimento del 65o anno di età o, alternativamente, al raggiungimento dell'anzianità massima contributiva di 40 anni, previo preavviso di sei mesi;


peraltro, di recente, l'articolo 16, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha disposto in tema di risoluzione del rapporto di lavoro, che l'esercizio della facoltà riconosciuta alle pubbliche amministrazioni, prevista dal comma 11 dell'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, e successive modificazioni, non necessita di ulteriore motivazione, qualora l'amministrazione interessata abbia preventivamente determinato in via generale appositi criteri applicativi con atto generale di organizzazione interna, sottoposto al visto dei competenti organi di controllo, rappresentato, appunto, dalla predetta direttiva prot. DiPRU 47670 del 18 novembre 2008, come integrata dalle successive direttive al riguardo;


le nuove disposizioni in materia di trattamenti pensionistici, contenute nell'articolo 24 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (cosiddetto decreto salva Italia), convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214, dispongono in ordine all'applicabilità degli istituti previsti dall'articolo 72 del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, fra i quali vi è la risoluzione unilaterale del rapporto di lavoro, prevedendo espressamente che i presupposti per l'applicazione degli istituti nei confronti di coloro che maturano i requisiti a decorrere dal 1o gennaio 2012 siano rimodulati in base ai nuovi requisiti di accesso al pensionamento;


resta inteso, peraltro, che il presupposto per l'applicazione dell'istituto della risoluzione nei confronti di coloro che hanno maturato i requisiti di età o di anzianità contributiva entro l'anno 2011, per effetto della norma, rimane fissato secondo il regime previgente;


pertanto, a partire dall'anno 2012 l'Amministrazione, per procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto, dovrà tenere conto del compimento dell'anzianità di 42 anni e 1 mese per i dipendenti uomini e di 41 e 1 mese per le dipendenti donne e/o del compimento dei 66 anni di età per entrambi; nell'anno 2013, invece si potrà procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto al compimento dell'anzianità di 42 anni e 5 mesi (considerato il mese aggiuntivo previsto dal comma 10, secondo periodo, dell'articolo 24 e l'adeguamento alla speranza di vita, come determinato dal decreto interministeriale del 6 dicembre 2011) per i dipendenti uomini e di 41 anni e 5 mesi (considerando allo stesso modo il mese aggiuntivo previsto dal predetto comma 10 e l'adeguamento alla speranza di vita) per le dipendenti donne e/o al compimento di 66 anni e 3 mesi di età per entrambi. Per l'anno 2014 si potrà procedere alla risoluzione unilaterale del rapporto al compimento dell'anzianità di 42 anni e 6 mesi (sempre considerando il mese aggiuntivo previsto dal comma 10, secondo periodo, dell'articolo 24 e l'adeguamento alla speranza di vita) per i dipendenti uomini e di 41 anni e 6 mesi (anche qui in considerazione del mese aggiuntivo previsto dal predetto comma 10 e l'adeguamento alla speranza di vita) per le dipendenti donne e/o compimento di 66 anni e 3 mesi di età per entrambi;

pertanto, per effetto delle intervenute modifiche al sistema previdenziale, ulteriormente specificate dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione con la circolare n. 2 dell'8 marzo 2012, l'Amministrazione provvederà al collocamento a riposo del personale dirigenziale al compimento dei nuovi limiti di età o al raggiungimento delle anzianità contributive prescritte per il diritto alla pensione anticipata, previo preavviso di sei mesi, senza obbligo di ulteriore motivazione del relativo provvedimento, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 16, comma 11, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 211»;


con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2012 il Presidente del Consiglio dei ministri ha disposto il taglio del 20 per cento delle dotazioni organiche dei dirigenti di I e II fascia ed anche del 10 per cento del personale non dirigenziale;


il decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini» all'articolo 2, comma 20, prevede: «Ai fini dell'attuazione della riduzione del 20 per cento operata sulle dotazioni organiche dirigenziali di I e II fascia dei propri ruoli, la Presidenza del Consiglio dei ministri provvede alla immediata riorganizzazione delle proprie strutture sulla base di criteri di contenimento della spesa e di ridimensionamento strutturale». Tanto è vero che la norma prevede altresì che «all'esito di tale processo, e comunque non oltre il 1o novembre 2012, cessano tutti gli incarichi, in corso a quella data, di I e II fascia conferiti ai sensi dell'articolo 19, commi 5-bis e 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Fino al suddetto termine non possono essere conferiti o rinnovati incarichi di cui alla citata normativa»;

il suddetto decreto all'articolo 7, comma 1, prevede e quantifica la «riduzione della spesa della Presidenza del Consiglio dei ministri e dei Ministeri» incidendo espressamente sulle spese di finanziamento anche per gli anni 2012/2013 -:


se per conseguire i risultati di ridimensionamento strutturale e di riequilibrio delle dotazioni organiche e soprattutto un significativo processo di «svecchiamento» dei ruoli, la Presidenza del Consiglio dei ministri abbia provveduto a fare una esatta ricognizione di quanti dirigenti di prima e seconda fascia rientrano nelle norme su indicate nel triennio 2012/2014 oltre gli aventi diritto al 2011 e quale sia l'esatto esito numerico di tale ricognizione distinto fra prima e seconda fascia per ciascun anno;


se l'iter sia già stato avviato con la predisposizione delle previste comunicazioni unilaterali di preavviso di 6 mesi a ciascun dirigente che rientra nella casistica di collocamento a riposo;


quali siano, infine, gli effetti reali, in termini di riordino della struttura organizzativa della Presidenza del Consiglio dei ministri, all'esito dell'applicazione della normativa indicata in premessa e quale potrà essere la sua nuova organizzazione. (4-17705)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata venerdì 21 dicembre 2012
nell'allegato B della seduta n. 738
All'Interrogazione 4-17705 presentata da
SALVATORE CICU

Risposta. - In relazione all'interrogazione in esame, concernente il ridimensionamento delle dotazioni organiche della Presidenza del Consiglio dei ministri, si rappresenta quanto segue.
Al fine di garantire i risparmi previsti nell'ambito degli interventi di riordino e razionalizzazione della stessa, la Presidenza del Consiglio dei ministri ha disposto, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2012, la riduzione, con effetto immediato, dei propri organici dirigenziali nella misura del 20 per cento rimandando a successivi provvedimenti la ridefinizione in termini numerici delle predette dotazioni organiche, nonché la riorganizzazione delle strutture della Presidenza attraverso una ridefinizione dell'assetto organizzativo compatibile con le nuove dotazioni.
Nelle more, pertanto, di tale riorganizzazione delle proprie strutture, in piena compatibilità con la riduzione percentuale delle dotazioni organiche dirigenziali, la Presidenza ha operato anticipatamente una prima ridefinizione dell'organizzazione di alcune delle sue strutture generali con il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 giugno 2012, realizzando una prima riduzione dei posti di funzione dirigenziale.
Pertanto, in ossequio all'articolo 2, comma 20, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, in legge 7 agosto 2012, n. 135, il quale dispone che, ai fini dell'attuazione della riduzione del 20 per cento operata sulle dotazioni organiche dirigenziali di prima e seconda fascia dei propri ruoli, la Presidenza del Consiglio dei ministri deve provvedere all'immediata riorganizzazione delle proprie strutture, sulla base di criteri di contenimento della spesa e di ridimensionamento strutturale, la Presidenza stessa, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in data 1o ottobre 2012, recante «ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei ministri», ha ridefinito l'assetto organizzativo delle proprie strutture generali, in recepimento del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 giugno 2012 e, contestualmente, con ulteriore decreto del Presidente del Consiglio dei ministri sempre in data 1o ottobre 2012 ha provveduto a rideterminare le dotazioni organiche in numero corrispondente ai posti di funzione previsti.
Premesso quanto sopra, al fine di dare effettivo riscontro a quanto richiesto nell'atto di sindacato ispettivo indicato in oggetto, si evidenziano di seguito le unità di personale con qualifica dirigenziale che, a decorrere dal 1o novembre 2012, saranno collocate a riposo fino al 31 dicembre 2014:

Ruolo P.C.M.

n. 4 unità ai personale dirigenziale di prima fascia;

n. 8 unità di personale dirigenziale di seconda fascia.

Ruolo speciale protezione civile.

n. 3 unità di personale dirigenziale di prima fascia.

Il Ministro per i rapporti con il Parlamento: Dino Piero Giarda.