ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17612

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 685 del 13/09/2012
Firmatari
Primo firmatario: MIOTTO ANNA MARGHERITA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 13/09/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI
  • MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLA SALUTE delegato in data 13/09/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-17612
presentata da
ANNA MARGHERITA MIOTTO
giovedì 13 settembre 2012, seduta n.685

MIOTTO. -
Al Ministro della salute, al Ministro del lavoro e delle politiche sociali, al Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.
- Per sapere - premesso che:

con la legge 27 marzo 1992, n. 257 «Norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto» si vietava la produzione nonché l'utilizzazione dell'amianto in Italia;

nonostante siano passati venti anni dall'approvazione di tale legge si stima che ci siano ancora tra i 30 e i 40 milioni le tonnellate di materiale contaminato che debbono essere smaltite e nonostante ciò la commissione, prevista dall'articolo 4 della legge n. 257 del 1992 che avrebbe dovuto governare il passaggio da un'Italia pesantemente contaminata a un'Italia bonificata non è più operativa come il gruppo di lavoro nazionale che in un primo momento aveva sostituito la commissione ha cessato le sue funzioni undici mesi fa, comportando quindi la totale assenza di una cabina nazionale di regia che coordini la bonifica del territorio;

l'articolo 10 della legge n. 257 del 1992 prevedeva che le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano adottassero piani di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica ai fini della difesa dai pericoli derivanti dall'amianto, ma a tutt'oggi tale mappatura non è completa visto che regioni come la Calabria e la Sicilia non hanno ancora trasferito i dati e regioni quali la Campania e la Puglia hanno effettuato un censimento solo parziale e gli stessi censimenti non sono omogenei, in quanto i sistemi di monitoraggio utilizzati sono diversi;

a rendere fallimentare lo smaltimento dell'amianto ci sono anche gli elevati costi dello smaltimento stesso e la totale o quasi mancanza di discariche che fa sì che solo il 40 per cento venga smaltito in Italia, mentre il restante 60 per cento viene smaltito all'estero;

con la legge n. 244 del 2007 «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2008)» all'articolo 2, commi 440-443, l'allora Governo Prodi istituì il «Fondo nazionale per il risanamento degli edifici pubblici» con una dotazione pari a 5 milioni di euro per il 2008, al fine di finanziarie gli interventi diretti ad eliminare i rischi per la salute pubblica derivanti dalla presenza di amianto negli edifici pubblici;

tale fondo, di fatto, non è mai stato operativo visto che è stato interamente svuotato dal decreto legge 27 maggio 2008, n. 93 «Disposizioni urgenti per salvaguardare il potere di acquisto delle famiglie», per poter concorrere a coprire finanziariamente la totale abrogazione dell'ICI sulla prima casa da parte del Governo Berlusconi;

all'articolo 6, comma 6 della legge n. 257 del 1992 si prevede che annualmente il Governo trasmetta al Parlamento una relazione sullo stato di attuazione delle norme relative alla cessazione dell'impiego dell'amianto mentre l'ultima relazione presentata risale ormai a due anni fa -:

quali iniziative urgenti il Governo intenda assumere per far sì che venga costituita una cabina di regia a livello nazionale che non solo coordini la bonifica del territorio dall'amianto ma provveda così come era previsto dall'articolo 10, comma 4, ad adottare un piano di protezione dell'ambiente, di decontaminazione, di smaltimento e di bonifica del territorio;

se il Governo non ritenga opportuno assumere iniziative per rifinanziare il fondo di cui all'articolo 2, commi 440-443, della legge n. 244 del 2007 affinché si possa iniziare a dare concreta attuazione alla bonifica dall'amianto di tutti i siti interessati;

se il Governo non ritenga opportuno intervenire sia normativamente che finanziariamente affinché possa essere modificato il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 13 gennaio 2011 attuativo del fondo per le vittime dell'amianto istituito dall'articolo 1, comma 241, della legge 28 dicembre 2007, n. 244, al fine di poter estendere le prestazioni previste da tale fondo non solo a coloro che abbiano contratto una patologia asbesto-correlate per esposizione all'amianto e alla fibra «fiberfrax» riconosciute dall'INAL e dal soppresso Istituto di previdenza per il settore marittimo (IPSEMA) ma anche ai familiari delle vittime o a coloro che comunque pur non lavorando direttamente con l'amianto siano stati comunque esposti avendo poi contratto tali patologie;

quali siano i motivi ostativi che abbiano impedito dal 16 febbraio 2008 ad oggi di poter presentare la relazione al Parlamento così come prevista dall'articolo 6, comma 6, della legge n. 257 del 1992. (4-17612)