ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17609

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 685 del 13/09/2012
Firmatari
Primo firmatario: FAVA GIOVANNI
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 13/09/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 13/09/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-17609
presentata da
GIOVANNI FAVA
giovedì 13 settembre 2012, seduta n.685

FAVA. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

il sisma che ha colpito le regioni Emilia Romagna, Lombardia e Veneto, oltre ai notevoli danni arrecati alle popolazioni e alle imprese, ha generato un clima di incertezza tra gli operatori economici in merito agli adempimenti e ai versamenti tributari;

i lavoratori dipendenti che risiedono nei comuni terremotati del 20 e 29 maggio 2012 hanno usufruito della sospensione degli adempimenti e dei versamenti tributari prevista dal decreto MEF del 1o giugno 2012 per le mensilità di giugno, luglio e quattordicesima 2012;

l'articolo 8 del decreto-legge n. 74 del 2012, per unificare il termine di sospensione degli adempimenti e versamenti tributari, ha fissato al 30 settembre, il termine di sospensione per tutti gli altri adempimenti di cui al citato articolo 8, portato al 30 novembre 2012 dalla legge di conversione 1o agosto 2012, n. 122;

l'emanazione del decreto del Ministero dell'economia e delle finanze del 24 agosto 2012, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 202 del 30 agosto 2012, fissa dunque al 30 novembre 2012 il termine finale del periodo di sospensione per i versamenti e gli adempimenti tributari;

il decreto ministeriale prevede, inoltre, che le modalità di effettuazione degli adempimenti e dei versamenti sospesi (scadenti nel periodo dal 20 maggio al 30 novembre) saranno stabilite da apposito decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

il differimento del termine del periodo di sospensione disposto dal citato decreto ministeriale 24 agosto 2012 produce effetti su tutti gli adempimenti fiscali tranne che sull'effettuazione ed il versamento delle ritenute da parte dei sostituti d'imposta alla fonte, come chiarito dall'Agenzia delle entrate nel comunicato stampa del 16 agosto 2012;

dalla lettura di tale comunicato emerge che, ferma la proroga del periodo di sospensione degli adempimenti e versamenti fiscali al 30 novembre 2012, le ritenute in costanza del periodo di sospensione devono essere operate e versate alle relative scadenze -:

se il Ministro interrogato sia a conoscenza della situazione e intenda assumere iniziative per un ulteriore differimento del termine al 2013, posto che i lavoratori sono ben consapevoli che quanto non pagato dovrà essere restituito, ma i modi e i tempi di recupero devono essere dilazionati con raziocinio, poiché con il loro stipendio fanno fronte alle esigenze del quotidiano e non è possibile permettere che esso venga ridotto del 60 per cento.
(4-17609)