MAURIZIO TURCO, BELTRANDI, BERNARDINI, FARINA COSCIONI, MECACCI e ZAMPARUTTI. -
Al Ministro della difesa.
- Per sapere - premesso che:
con l'atto di sindacato ispettivo n. 4/17078 gli interroganti hanno chiesto di conoscere quali siano state le azioni intraprese a seguito della lettera trasmessa dal caporal maggiore capo scelto Daniele Settembrini, effettivo al 1° reggimento bersaglieri con sede a Cosenza il 13 luglio 2012, indirizzata al suo superiore gerarchico, comandante 4
a compagnia del 1° battaglione bersaglieri «La Marmora», capitano Gianfilippo Cambera, e per conoscenza al comando distaccamento 1° reggimento bersaglieri, al comando distaccamento brigata bersaglieri Garibaldi, al 2° comando delle forze di difesa, al comando forze operative terrestri, con cui il predetto caporal maggiore capo scelto ha rappresentato, in modo estremamente dettagliato, l'ispezione al deposito carburanti eseguita da altri militari superiori di grado, il giorno 13 giugno 2012, al termine dell'attività lavorativa giornaliera a seguito del ritrovamento, fuori dal citato deposito, di alcuni fusti contenenti del carburante (gasolio);
con il foglio prot. M-D E24244 0016553 del 21 agosto 2012, al caporal maggiore capo scelto Daniele Settembrini, a conclusione del procedimento disciplinare instaurato dal comandante di corpo il 24 luglio 2012, sono stati comminati sette giorni di consegna di rigore con la seguente motivazione: «Graduato in servizio al Distaccamento del reggimento bersaglieri, in data 18 luglio 2012, faceva pervenire una lettera raccomandata, a sua firma, in cui esponeva questioni attinenti il servizio di particolare gravità e delicatezza. La missiva veniva indirizzata al Comandante della compagnia di appartenenza e per conoscenza alla catena gerarchica sovraordinata ovvero al Comandante di reparto, al Comando della Brigata, al 2° Comando delle Forze di Difesa ed Comando delle Forze Operative Terrestri, non rispettando la via gerarchica ed evidenziando nel contempo un comportamento gravemente lesivo del prestigio e della reputazione del reparto d'appartenenza»;
gli interroganti non comprendono le ragioni per cui i superiori gerarchici di Settembrini anziché accertare la veridicità di quanto riferito nella citata lettera, ed eventualmente perseguire i responsabili dei fatti nella medesima narrati, abbiano prontamente provveduto a sanzionare disciplinarmente il caporal maggiore capo scelto privandolo della libertà per 7 giorni consecutivi con la motivazione di non aver rispettato la via gerarchica. Agli interroganti appare, invece, inequivocabile che il militare scrivendo direttamente al suo diretto superiore, il «Comandante della compagnia di appartenenza», abbia adempito ai suoi doveri e il fatto che abbia anche informato anche altri militari sovraordinati non sembra costituire una violazione delle norme dell'ordinamento militare che, sul punto controverso, non dispongono alcun divieto espresso;
appare agli interroganti gravemente lesivo dell'onore e del prestigio delle Forze armate il fatto di aver sanzionato il militare che ha avuto il coraggio di segnalare al proprio superiore diretto degli avvenimenti che certamente meritano accurate indagini da parte delle autorità giudiziarie competenti;
tra le accuse rivolte al caporal maggiore capo scelto Settembrini vi è anche quella riferita all'articolo 719 (spirito di corpo) del decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90. Gli interroganti non ne comprendono le ragioni; ci si chiede se tale accusa sia dovuta ad una svista dell'autorità militare che ha inflitto l'incomprensibile sanzione disciplinare, dal momento che essa potrebbe essere interpretata quale monito al destinatario della sanzione affinché, in futuro, non riferisca ad altri gli avvenimenti di cui dovesse venire a conoscenza;
sono numerosi gli atti di sindacato ispettivo che gli interroganti hanno rivolto al Ministro della difesa in merito a fatti accaduti presso il 1° reggimento bersaglieri -:
se non ritenga opportuno intervenire con la massima urgenza consentita presso i vertici del reggimento affinché l'azione di «governo del personale» sia improntata al massimo rispetto di quei chiari principi di legalità e trasparenza che ad ogni livello devono caratterizzare l'azione amministrativa;
quali immediate iniziative intenda intraprendere per accertare la veridicità dei fatti descritti nella lettera citata in premessa;
se non ritenga di dover assumere ogni iniziativa di competenza affinché si possa pervenire all'annullamento dell'atto con cui è stata comminata al caporal maggiore capo scelto Daniele Settembrini la grave sanzione disciplinare di 7 giorni di consegna di rigore. (4-17540)