ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17529

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 682 del 10/09/2012
Firmatari
Primo firmatario: PISICCHIO PINO
Gruppo: MISTO-ALLEANZA PER L'ITALIA
Data firma: 10/09/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE delegato in data 10/09/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-17529
presentata da
PINO PISICCHIO
lunedì 10 settembre 2012, seduta n.682

PISICCHIO. -
Al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:

da alcuni mesi si registrano nell'ambito dell'università del Salento episodi controversi causati dalle dichiarazioni e dalle determinazioni unilaterali e di perplessa legittimità del rettore e del direttore generale, che ad avviso dell'interrogante risultano gravemente lesive delle disposizioni di legge e statutarie oltre che dell'immagine dell'ateneo. Ciò è accaduto con riguardo alla composizione sia dei nuovi organi collegiali e statutari, sia delle commissioni concorsuali;

in particolare gravi irregolarità sembrano riscontrarsi ad avviso dell'interrogante con riguardo alla composizione di alcuni organi collegiali, previsti dal nuovo statuto di ateneo. Le elezioni per la nomina dei componenti del Senato accademico sono state precedute da un'accesa campagna elettorale, nel corso della quale il rettore non ha esitato ad appellare i docenti dissenzienti in modo che appare all'interrogante diffamatorio anche sugli organi di stampa locale;

successivamente le nomine dei componenti del consiglio di amministrazione e del nucleo di valutazione, spettanti al senato accademico su proposta del rettore, evidenzierebbero una scelta compiuta su base prettamente fiduciaria, a giudizio dell'interrogante sostanzialmente arbitraria;

in entrambi i casi il procedimento si è basato infatti su una call pubblica ed una conseguente preselezione compiuta dal rettore che ha proposto alcuni nominativi al Senato accademico per la designazione ufficiale su base elettiva;

questa fase preselettiva, svolta monocraticamente dal rettore risulta all'interrogante essere stata compiuta in modo non trasparente, di fatto pretermettendo candidati che apparivano rispondere pienamente ai criteri previsti dalla call;

analoghe perplessità si possono prospettare ad avviso dell'interrogante con riferimento alle preselezioni effettuate dal rettore e relative al nucleo di valutazione e al collegio di disciplina;

va ricordato che il collegio di disciplina è un organo di garanzia dell'ateneo, ha il potere di adottare sanzioni disciplinari, su iniziativa dello stesso rettore, per cui sembra inopportuno che il rettore stesso intervenga in maniera così perentoria nel procedimento di elezione;

altre motivate perplessità sono generate dalla composizione delle commissioni concorsuali, là dove appare particolarmente significativa la vicenda che ha condotto al decreto del direttore amministrativo dell'università del Salento n. 676 del 30 dicembre 2011 (pubblicato sul sito dell'università in data 11 gennaio 2012) concernente l'annullamento degli atti della selezione pubblica, per titoli ed esami, per la copertura a tempo pieno ed indeterminato di n. 3 posti di categoria C - area amministrativa per le esigenze funzionali delle segreterie della facoltà di ingegneria industriale e dei corsi di laurea magistrale ed interfacoltà (sede di Brindisi) e della facoltà di scienze matematiche, fisiche e naturali dell'università del Salento, bandito con D.D. n. 449 del 30 ottobre 2008;

con tale decreto il direttore amministrativo ha ad avviso dell'interrogante arbitrariamente asserito sussistenti «situazioni concretizzanti violazione di legge», assumendo l'esistenza di un plagio in alcuni elaborati concorsuali. Sicché, discostandosi dai rilievi critici formalizzati dal responsabile del procedimento amministrativo (Manfredi De Pascalis), per un verso ha trasmesso la documentazione concorsuale al procuratore della Repubblica presso il tribunale di Lecce e, per altro verso, ha annullato gli atti della commissione giudicatrice, disponendo di procedere alla nomina di nuova commissione giudicatrice per l'espletamento della citata procedura selettiva;

la procura della Repubblica, tuttavia, ha richiesto l'archiviazione della denuncia nei confronti della commissione giudicatrice, confermando la liceità del relativo giudizio e, per contro, considerando come «improvvido», «inammissibile», «estemporaneo» e «illegittimo» l'operato del direttore amministrativo;

nel decreto di archiviazione pubblicato dalla Gazzetta del Mezzogiorno, ed. Lecce, del 4 agosto 2012, si legge: «Innanzi tutto non può non rilevarsi l'irregolarità dell'iniziativa del direttore amministrativo [...] il quale, dopo la conclusione dei lavori della commissione (unico organo legittimato a valutare il merito degli elaborati e la loro regolarità) e dopo l'approvazione della graduatoria finale di merito di cui al verbale 16 dicembre 2009, ha ritenuto di «riesaminare» - in autonomia ed incontrollata solitudine - gli elaborati dei candidati, rilevando alcune anomalie nella stesura grafica degli elaborati il cui controllo esulava dalla semplice verifica sull'approvazione degli atti, di sua competenza, sfociando piuttosto in valutazioni di merito, appannaggio esclusivo della commissione». Tale determinazione, a detta del Procuratore capo, «ha comportato una inammissibile ed illegittima valutazione del merito degli elaborati, certamente sottratta al potere di verifica formale attribuito al direttore amministrativo». In tal senso il decreto di archiviazione così conclude: «A voler astrattamente ipotizzare un interesse della commissione ad avvantaggiare uno o più dei concorrenti risultati idonei ovvero a danneggiare uno o più di quelli esclusi (interesse, peraltro, nemmeno adombrato nella segnalazione del direttore amministrativo) è di tutta evidenza che analogo interesse - simmetrico ma invertito - avrebbe potuto astrattamente avere proprio il direttore amministrativo; e tale interesse ben avrebbe potuto costituire il motivo della sua estemporanea iniziativa di "riesaminare" nel merito gli elaborati e di rilevare e segnalare le suddette "anomalie" (volendo escludere l'ipotesi di attribuire a lui l'alterazione grafica delle "minute") al fine di avvantaggiare uno o più dei concorrenti esclusi ovvero di danneggiare uno o più di quelli ammessi»:

rilievi sostanzialmente analoghi sono contenuti nella sentenza del TAR Lecce n. 1366/2012 del 12 luglio 2012, la quale ha accolto le ragioni dei ricorrenti avverso l'annullamento degli atti della commissione giudicatrice e la nomina di una nuova commissione giudicatrice, disponendo addirittura la condanna dell'amministrazione al rimborso delle spese processuali; ciò sul presupposto che «la violazione, ad opera dell'amministrazione resistente, di postulati pacifici in tema di procedure concorsuali (ed in primis, il divieto di impingere in valutazioni di merito) impedisce qualsiasi forma di compensazione»;

il giudice amministrativo, in particolare, ha ritenuto insussistenti nell'operato del direttore amministrativo quei necessari presupposti soggettivi e oggettivi legittimanti la relativa azione: «del tutto illegittimamente il D.A. ha sostituito la propria valutazione in merito alla genuinità degli elaborati concorsuali, alla diversa valutazione operata dalla commissione. Valutazione che, anche alla luce delle note a chiarimenti rese da quest'ultima, deve ritenersi del tutto immune da quei vizi di palese illogicità, incoerenza, incongruenza, che sole giustificano (C.d.S, IV, 15 febbraio 2010, n. 835) un sindacato dell'organo verificatore (il DA.) sulle scelte discrezionali della commissione esaminatrice»;

per ultimo, alle comprensibili critiche emerse sugli organi di stampa a seguito della pubblicazione dei fatti evidenziati, il rettore ha risposto minacciosamente: «È un manipolo di persone che fa prevalere all'interesse della comunità accademica i suoi rancori personali e i suoi interessi e che adesso ha superato ogni limite. Non ho mai inteso censurare nessuno, in tutti questi anni chiunque ha detto quello che ha voluto nei toni volgari che ha creduto di poter utilizzare, ma ora è arrivato il momento che ci si assuma fino in fondo la responsabilità delle proprie dichiarazioni» (Quotidiano di Lecce, 6 agosto 2012);

nel caso delle composizioni tanto degli organi collegiali e statutari, quanto delle commissioni di concorso, il rettore e il direttore amministrativo dell'università del Salento hanno dimostrato ad avviso dell'interrogante di perseguire il medesimo disegno di politica amministrativa, volto a nominare componenti fiduciariamente vincolati. Ciò ha comportato, nel primo caso, la discriminazione, secondo l'interrogante arbitraria, dei docenti dissenzienti dalle scelte di politica rettoriale e, nel secondo caso, la realizzazione di determinazioni di dubbia legittimità;

ad avviso dell'interrogante, peraltro, il principio costituzionale dell'autonomia universitaria non può essere inteso dall'amministrazione dell'università del Salento quale motivo legittimante la violazione degli altri vincoli costituzionali e dei principi giuridici coinvolti. Ciò, con riguardo, per un verso, alla libertà di manifestazione del pensiero (articolo 21), riconosciuta a tutti i cittadini in condizioni di eguaglianza (articolo 3) e senza limitazioni con riguardo alla possibilità di accedere liberamente a tutti gli uffici pubblici e alle cariche elettive (articolo 51) e, precipuamente, riconosciuta ai docenti universitari in ragione della garanzia loro accordata («L'arte e la scienza sono libere e libero ne è l'insegnamento», articolo 33); per altro verso, con riferimento ai principi costituzionali di legalità, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa (articolo 97) -:

quali urgenti iniziative, inclusa un'ispezione amministrativa, ai sensi dell'articolo 60, comma 6, del decreto legislativo n. 165 del 2001, il Governo intenda adottare per porre fine alla grave situazione in cui versa l'ateneo salentino.
(4-17529)