ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17515

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 682 del 10/09/2012
Firmatari
Primo firmatario: GIANNI PIPPO
Gruppo: POPOLO E TERRITORIO (NOI SUD-LIBERTA' ED AUTONOMIA, POPOLARI D'ITALIA DOMANI-PID, MOVIMENTO DI RESPONSABILITA' NAZIONALE-MRN, AZIONE POPOLARE, ALLEANZA DI CENTRO-ADC, DEMOCRAZIA CRISTIANA)
Data firma: 07/09/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 07/09/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-17515
presentata da
PIPPO GIANNI
lunedì 10 settembre 2012, seduta n.682

GIANNI. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:

rallentare l'assunzione del personale precario inserito in graduatorie ministeriali e graduatorie ad esaurimento, attraverso l'indizione di un concorso da cui deriverà il protrarsi all'infinito del doppio canale significa da un lato, ostacolare la concretizzazione del diritto, sancito dalla legge, alla stabilizzazione del rapporto di lavoro di tutti i docenti inseriti in graduatorie ad esaurimento e dall'altro, illudere tutte le giovani leve che aspirano all'insegnamento;

ostacolare un diritto, oltre ad essere contro la legge e la coscienza, è contro l'interesse di tutti;

compito dello Stato è assolvere il suo debito con i precari, come sancito dalla legge e ribadito nelle premesse del decreto ministeriale n. 92 del 12 ottobre 2011 «Salvaprecari»: «il personale docente ed educativo incluso nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lettera c) della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e il personale ATA inserito nelle graduatorie permanenti di cui all'articolo 554 del decreto legislativo 16 aprile 1994 n. 297, nonché nelle graduatorie provinciali ad esaurimento di cui ai decreti ministeriali 19 aprile 2001, n. 75 n. 35 del 24 marzo 2004 ha titolo alla graduale immissione in ruolo sui posti annualmente disponibili e autorizzati»;

l'articolo 400, comma 1 del decreto-legge 16 aprile 1994 n. 297 (Testo Unico) recita: «I concorsi per titoli ed esami sono indetti su base regionale con frequenza triennale», se per 13 anni questa indicazione del testo unico non è neppure stata presa in considerazione, è segno che lo Stato non ha l'obbligo di bandire i concorsi, soprattutto se non sussistono le condizioni;

l'obbligo, invece, è quello di assorbire le graduatorie ad esaurimento e risolvere e superare il problema del precariato. Il Ministro stesso aveva dichiarato di voler modificare il testo unico sulla ripartizione della percentuale dei ruoli da attribuire tra graduatorie ad esaurimento e concorsi, proprio per dare una risposta a questo problema;

i prossimi abilitati con i tirocini formativi attivi vanno in seconda fascia graduatoria di inserimento e lì aspettano il proprio turno. Se il precedente Ministro ha voluto (senza che nessuno potesse impedirlo) slegare l'abilitazione dal reclutamento, ciò non vuol dire che senza i requisiti necessari, come, ad esempio, lo scorrimento delle graduatorie, si possa riattivare la procedura concorsuale;

per questi motivi il concorso dovrebbe essere bandito solo su classi con graduatorie ministeriali e graduatorie ad esaurimento esaurite, cioè prive di aspiranti;

a detta dell'interrogante si sta compiendo l'ennesima, ingiusta nefandezza ai danni del precariato sotto l'indifferenza della classe politica, questo concorso rischia di sortire l'effetto di far perdurare il doppio canale all'infinito e nient'altro;

occorre, infatti, dare certezza a chi è già inserito nelle graduatorie di poter essere assunto attraverso un regolare turnover e a chi aspira ad abilitarsi di poterlo fare senza ledere i diritti altrui;

il concorso va bandito laddove vi siano graduatorie ad esaurimento e graduatorie ministeriali esaurite, poiché è doveroso da parte dello Stato dare una risposta innanzitutto a coloro i quali svolgono servizio nella scuola dal 1999 ad oggi senza aver mai avuto la possibilità di entrare in ruolo;

appare difficile assorbire il precariato, senza un piano di immissioni adatto a tale scopo, e poi bandire un nuovo concorso che rischia seriamente di produrre un'inesauribile doppia lista di attesa;

non si capisce per quale motivo chi ha conseguito l'idoneità nel 1999 dovrebbe rinunciare per sempre al ruolo, dopo essere stato sfruttato per anni con le supplenze né può essere colpa sua se dal '99 ad oggi i concorsi non sono stati più banditi, ma delle scelte scellerate dei Governi che si sono succeduti;

l'interrogante non è contrario al concorso in sé come procedura per la selezione di docenti «giovani», «capaci» e «meritevoli», la contrarietà e sull'indizione di un concorso su insegnamenti con graduatorie ad esaurimento strapiene, che significa al contempo togliere posti di ruolo ai precari in attesa e istituire un eterno doppio canale che non garantisce nulla a nessuno;

dal 2000 a oggi migliaia di precari sono stati assunti senza superare alcun'altra prova concorsuale o selettiva, sicché non è legittimo né giusto proporre il concorso a chi è rimasto in graduatoria;

il Governo non ha il dovere di bandire concorsi per legge, ma ha il dovere, in ragione della legge n. 296 del 2006 e delle normative europee, di stabilizzare tutti i precari;

il concorso in sé produce graduatoria di merito, come previsto dagli articoli 399 e 400 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di istruzione, decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297 -:

se non ritenga necessario valutare che il concorso sia bandito solo su classi con graduatorie ministeriali e graduatorie ad esaurimento esaurite, cioè prive di aspiranti poiché è doveroso da parte dello Stato dare una risposta innanzitutto a coloro i quali svolgono servizio nella scuola dal 1999 ad oggi senza aver mai avuto la possibilità di entrare in ruolo;

come intenda, con quali iniziative, atti e in che tempi, assorbire le graduatorie ad esaurimento e risolvere e superare il problema del precariato nella comparto della scuola. (4-17515)