ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17504

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 682 del 10/09/2012
Trasformazioni
Trasformato il 24/10/2012 in 5/08312
Firmatari
Primo firmatario: BERNARDINI RITA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 07/09/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
BELTRANDI MARCO PARTITO DEMOCRATICO 07/09/2012
FARINA COSCIONI MARIA ANTONIETTA PARTITO DEMOCRATICO 07/09/2012
MECACCI MATTEO PARTITO DEMOCRATICO 07/09/2012
TURCO MAURIZIO PARTITO DEMOCRATICO 07/09/2012
ZAMPARUTTI ELISABETTA PARTITO DEMOCRATICO 07/09/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
  • MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
  • MINISTERO DELLA SALUTE
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI delegato in data 07/09/2012
Stato iter:
24/10/2012
Fasi iter:

TRASFORMA IL 24/10/2012

TRASFORMATO IL 24/10/2012

CONCLUSO IL 24/10/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-17504
presentata da
RITA BERNARDINI
lunedì 10 settembre 2012, seduta n.682

BERNARDINI, BELTRANDI, FARINA COSCIONI, MECACCI, MAURIZIO TURCO e ZAMPARUTTI. -
Al Presidente del Consiglio dei ministri, al Ministro della giustizia, al Ministro della salute, al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

nell'ambito del cosiddetto decreto «svuota-carceri» (decreto-legge 22 dicembre 2011, n. 211) il Parlamento ha inserito in sede di conversione in legge (legge 17 febbraio 2012, n. 9) l'articolo 3-ter che detta disposizione per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari (OPG) i quali, dopo la chiusura degli ospedali psichiatrici comuni (legge n. 180 del 1978), sono rimasti le uniche istituzioni chiuse destinate ai soggetti autori di reato non imputabili o con imputabilità ridotta a causa di infermità di mente, intossicazione da alcol o sostanze stupefacenti, sordomutismo. Per usare la stessa terminologia utilizzata per identificare il decreto-legge n. 211 del 2011, si potrebbe parlare di «decreto svuota-OPG»;

nonostante il citato provvedimento legislativo, i sei OPG presenti sul territorio italiano (Castiglione delle Stiviere, Reggio Emilia, Montelupo Fiorentino, Napoli, Aversa, Barcellona Pozzo di Gotto) - la cui definitiva chiusura è stata fissata dal legislatore entro il prossimo 31 marzo 2013 - continuano ad operare, con ciò perpetuando la cosiddetta «doppia istituzionalizzazione» del soggetto sia come malato di mente sia come autore di reato, il tutto in un contesto di neutralizzazione e abbrutimento degli internati causato dalle pessime condizioni strutturali e di carenza di personale che aggravano la gestione di alcuni di questi istituti, come ha drammaticamente denunciato la «Relazione sulle condizioni di vita e di cura all'interno degli ospedali psichiatrici giudiziari» redatta il 20 luglio 2011 dalla Commissione parlamentare di inchiesta sull'efficacia e l'efficienza del servizio sanitario nazionale, presieduta dal sen. Ignazio Marino;

è sufficiente leggere alcuni brani della relazione per comprendere come i problemi di gestione delle carceri italiane appaiano addirittura (ed il che è tutto dire) di poca importanza in relazione agli OPG, strutture che in tutti questi anni hanno vissuto in una preoccupante condizione di vera e propria «extraterritorialità»;

alla prima firmataria del presente atto sembra doveroso riportare alcuni passi della citata relazione della Commissione parlamentare, poiché gli stessi offrono un drammatico spaccato delle condizioni di vita all'interno degli ospedali psichiatrici giudiziari, strutture all'interno delle quali tuttora persevera la logica manicomiale che trascura le esigenze della persona in favore della tutela della sicurezza sociale attraverso la mera neutralizzazione dell'internato: «(...) Gravi e inaccettabili sono le carenze strutturali e igienico-sanitarie rilevate in tutti gli OPG, ad eccezione di quello di Castiglione delle Stiviere e, in parte, di Napoli; tutti gli OPG presentano un assetto strutturale assimilabile al carcere o all'istituzione manicomiale, totalmente diverso da quello riscontrabile nei servizi psichiatrici italiani (...)»; (...) la dotazione numerica del personale sanitario appare carente in tutti gli OPG visitati rispetto alle necessità clinico-terapeutiche dei pazienti affidati a tali istituti; in particolare le competenze mediche specialistiche appaiono globalmente insufficienti in tutti gli OPG rispetto ai numeri dei pazienti in carico, in relazione alle necessità di raggiungere sufficienti prestazioni di finalità riabilitativa per ciascun degente sulla base di un progetto riabilitativo personalizzato (...)»; «(...) Pratiche di contenzione fisica ed ambientale, le cui «modalità di attuazione ... lasciano intravedere pratiche cliniche inadeguate e, in alcuni casi, lesive della dignità della persona, sia per quanto attiene alle azioni meccaniche, sia talora per i presidi psicofarmacologici di uso improprio rispetto alla finalità terapeutica degli stessi"; «(...) Nell'OPG di Barcellona Pozzo di Gotto per 329 pazienti è prevista la dotazione di un medico, due infermieri professionali ed un educatore, con assenza di figure sanitarie corrispondenti a psichiatri e psicologi, in un contesto caratterizzato da pessime condizioni strutturali. Nell'OPG di Aversa erano presenti, durante il sopralluogo, 320 degenti con un medico e due infermieri e furono riscontrate condizioni «tali da rendere disumana la permanenza di qualsiasi individuo» («pavimenti danneggiati in vari punti; soffitti e pareti con intonaco scrostato ed estese macchie di umidità; ovunque cumuli di sporcizia e residui alimentari; letti metallici con vernice scrostata e ruggine; sgradevoli esalazioni di urina; armadietti vetusti; effetti letterecci sporchi, strappati ed evidentemente insufficienti; finestre, anche in corrispondenza di letti, divelte o con vetri rotti»); non meno gravi le carenze assistenziali: «assenza di cure specifiche; inesistenza di qualsiasi attività; la sensazione di completo e disumano abbandono del quale gli stessi degenti si lamentavano. I degenti, nella assoluta indifferenza, oltre ad indossare abiti vecchi e sudici, loro malgrado di presentavano sporchi e maleodoranti»; (...) Nell'OPG di Montelupo Fiorentino è stato rilevato un sovraffollamento (celle sino a 9 posti letto) «che impedisce ogni movimento alle persone ospitate». Non è un caso che sia stato disposto il sequestro di alcune parti delle strutture degli OPG di Montelupo Fiorentino e Barcellona Pozzo di Gotto;

è indubbio che il quadro emerso dall'indagine della Commissione rende non più tollerabile la permanenza degli OPG, così come oggi sono gestiti e strutturati, e non può che indurre a salutare con favore ogni sforzo verso il superamento dell'attuale situazione che evidenzia la crisi profonda in cui versano queste istituzioni, così come peraltro emerge anche dalla lettura del recente libro-inchiesta scritto dalla deputata radicale Maria Antonietta Farina Coscioni e intitolato «Matti in Libertà»;

l'articolo 3-ter del decreto-legge n. 211 del 2011 contiene alcuni elementi che suscitano una certa preoccupazione;

ed invero - come sottolineato anche nello studio del dott. Marco Pelissero pubblicato sulla rivista diritto penale e processo n. 8/12 - il progetto di regionalizzazione delle strutture destinate a sostituire gli attuali OPG presenta due profili critici, il primo sul piano dei finanziamenti ed il secondo sul piano dei tempi di attuazione: per quanto concerne la copertura degli oneri derivanti dalla attuazione del progetto, le somme stanziate risultano insufficienti (articolo 3-ter, comma 6, della legge citata); quanto ai termini fissati per il definitivo superamento degli OPG, le date indicate sono così ravvicinate che è impossibile rispettarle: al 31 marzo 2013 alle misure di sicurezza dovrebbe essere data attuazione esclusivamente all'interno delle neocostituende strutture, ma il Governo non ha ancora approvato in via definitiva il decreto, la cui adozione era prevista per il 31 marzo 2012, che dovrebbe fissare i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, anche con riguardo ai profili della sicurezza, delle nuove strutture sanitarie. Al momento, infatti, è presente solo una intesa sullo schema del decreto (datato 14 giugno 2012), intesa sancita dalla conferenza unificata (Rep. Atti n. 98/CU del 25 luglio 2012) e nella quale è previsto che le strutture residenziali sanitarie per l'esecuzione delle misure di sicurezza dell'OPG e della casa di cura e di custodia dovranno avere una gestione interna esclusivamente sanitaria, attribuita alle aziende sanitarie con la direzione tecnica dei dipartimenti di salute mentale;

in particolare, lo schema di decreto prevede che le strutture saranno destinate ad ospitare un numero massimo di venti pazienti con camere preferibilmente ad uno e due posti letto, fino ad un massimo di quattro, e che l'èquipe multi professionale dovrà comprendere medici psichiatri, psicologi, infermieri, terapisti della riabilitazione psichiatrica/educatori, OSS, ma le dotazioni indicate dal decreto appaiono insufficienti per garantire - come prevede lo stesso allegato A - gli «obiettivi di salute e di riabilitazione... tramite l'adozione di programmi terapeutico-riabilitativi e di inclusione sociale fondati su prove di efficacia». In particolare, se si considera il rapporto tra personale sanitario e riabilitativo, emerge una netta prevalenza del primo, con il rischio che il trattamento degli internati dimessi dagli OPG sia più sanitario che riabilitativo;

i limiti finanziari ed i termini capestro fissati dall'articolo 3-ter sopra citato fanno sì che il superamento definitivo degli OPG appaia, più che una riforma attuata, un scommessa che rischia tuttavia di naufragare se non saranno messi a disposizione cospicui finanziamenti (al momento insufficienti) e se non sarà effettivo il rapporto tra controllo penale ed interventi sul territorio dei servizi di salute mentale;

il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari potrà essere raggiunto solamente laddove i servizi territoriali saranno in grado di attivare queste nuove strutture sanitarie regionalizzate, garantendo al contempo i supporti necessari per interventi di reinserimento sociale attraverso prescrizione terapeutico-riabilitative che privilegino gli spazi di libertà;

in caso contrario, se cioè i servizi territoriali non riusciranno a garantire efficaci supporti per assicurare il controllo della pericolosità sociale non elevata dei pazienti al di fuori di strutture chiuse, la scommessa fatta dal legislatore sarà persa in partenza ed il controllo penale dell'autore di reato infermo di mente rimarrà «OPG centrico», quantomeno in quelle regioni che non sapranno assicurare il rispetto degli standard richiesti dalla legge, con tutto ciò che ne conseguirà in termini di violazione degli articoli 3 (principio di uguaglianza) e 32 (diritto alla salute) della Costituzione;

esattamente come per la questione-carcere, l'effettiva attuazione del programma costituzionale di rieducazione dell'autore di reato richiede notevoli investimenti finanziari, in termini di implementazione delle strutture e di rafforzamento del personale;

il timore è ancora una volta che la riforma rimanga solo sulla carta e non sani la violazione dei diritti umani che negli OPG quotidianamente si consuma in danno di quelli che alcuni hanno già definito «Vite di scarto» della società moderna;

inoltre, dopo l'entrata in vigore della legge n. 9/12, all'interno delle strutture carcerarie sono stati attivati i cosiddetti «repartini» da utilizzare temporaneamente per le persone dimesse dagli OPG. Il che sta sicuramente avvenendo nelle carceri abruzzesi, dove per questo motivo risultano essere state aperte circa 19 nuove celle, nonché nella struttura penitenziaria Pagliarelli di Palermo, all'interno della quale sono stati rinchiusi 25 ex internati nell'OPG di Barcellona Pozzo di Gotto;

a giudizio della prima firmataria del presente atto è grave e preoccupante che le persone attualmente internate vengano dimesse per poi tornare detenute nelle carceri, così di fatto delegando al Dap problemi che dovrebbero essere risolti dalle singole regioni. Il rischio è che nell'immediato futuro gli istituti all'interno dei quali si eseguono le misure di sicurezza vengano utilizzati come «mini-OPG» -;

quali siano i motivi della mancata emanazione del decreto, la cui adozione era prevista per il 31 marzo 2012, che avrebbe dovuto fissare i requisiti strutturali, tecnologici e organizzativi, anche con riguardo ai profili della sicurezza, delle nuove strutture sanitarie e se al riguardo il Governo non intenda provvedere immediatamente;

se non intenda prevedere e/o garantire che all'interno delle nuove strutture sanitarie regionalizzate il personale riabilitativo prevalga su quello sanitario, in modo che il trattamento degli internati dimessi dagli OPG possa essere più accentuato sul versante riabilitativo che non su quello sanitario;

se ritenga che le somme stanziate per il progetto di regionalizzazione delle strutture destinate a sostituire gli attuali OPG di cui all'articolo 3-ter, comma 6, del decreto-legge n. 211 del 2011 siano sufficienti;

se, ai fini dell'effettiva attuazione del programma costituzionale di rieducazione dell'autore di reato, il Governo non intenda predisporre più adeguati investimenti finanziari, in termini di implementazione delle strutture e di rafforzamento del personale, garantendo nel contempo ai pazienti - mediante i servizi territoriali - i necessari supporti per interventi di reinserimento sociale attraverso le opportune prescrizioni terapeutico-riabilitative;

quante celle l'amministrazione penitenziaria abbia dovuto costruire per accogliere le persone dimesse dagli ospedali psichiatrici giudiziari;

quante persone, dopo l'entrata in vigore della legge n. 9 del 2012, sono state dimesse dagli ospedali psichiatrici giudiziari e rinchiuse dentro le carceri;

quali provvedimenti urgenti intenda adottare, sollecitare e/o promuovere, affinché le strutture penitenziarie non vengano utilizzate come mini-OPG e se a tal proposito non ritenga opportuno emanare una circolare ministeriale. (4-17504)