ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17338

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 678 del 07/08/2012
Firmatari
Primo firmatario: DI PIETRO ANTONIO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 07/08/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'INTERNO
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'INTERNO delegato in data 07/08/2012
Stato iter:
20/12/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 20/12/2012
RUPERTO SAVERIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (INTERNO)
Fasi iter:

SOLLECITO IL 11/10/2012

RISPOSTA PUBBLICATA IL 20/12/2012

CONCLUSO IL 20/12/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-17338
presentata da
ANTONIO DI PIETRO
martedì 7 agosto 2012, seduta n.678

DI PIETRO. -
Al Ministro dell'interno.
- Per sapere - premesso che:

l'articolo 16, comma 25, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, ha previsto che a decorrere dal primo rinnovo dell'organo di revisione successivo alla data di entrata in vigore dello stesso decreto-legge, i revisori dei conti degli enti locali - appartenenti alle regioni a statuto ordinario, speciale e alle province autonome - sono scelti mediante estrazione da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel registro dei revisori legali di cui al decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, nonché gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili;

in sostanza, i revisori gli enti locali non sono più scelti dai consigli comunali o provinciali, ma sorteggiati tra quanti ascritti in un apposito elenco e possessori di determinati requisiti, individuati con regolamento adottato dal Ministro dell'interno nel mese di febbraio 2012;

tra i requisiti necessari ai fini dell'iscrizione dell'elenco figura il possesso di crediti formativi, conseguiti nel triennio 2009-2011;

ad avviso dell'interrogante - considerando che l'introduzione delle nuove regole di nomina dei revisori degli enti locali si deve ad una disposizione della scorsa estate, subordinata all'emanazione del successivo regolamento - il combinato disposto configura una incongruente «tagliola»: crediti formativi validi al fine di acquisire il diritto all'iscrizione, in prima battuta, nel costituendo elenco, è cosa possibile a pochi professionisti;

oltre il 90 per cento dei commercialisti - tra l'altro, i soli ad aver esercitato la revisione degli enti locali, poiché la normativa previgente disponeva espressamente la loro partecipazione nei collegi di revisione - potrebbe non aver accesso all'iscrizione, poiché privo di ufficiali crediti da esibire conseguiti entro il termine utile, il 31 dicembre 2011: ciò rende possibile che professionisti che sono revisori da anni, con grande esperienza acquisita, siano fuori e altri, con crediti acquisiti nel dicembre 2011, e poca esperienza, vi rientrino -:

se non intenda adottare iniziative normative finalizzate ad estendere il limite di riconoscibilità dei crediti formativi fino alla data di presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco indicato o a quella di adozione del regolamento ministeriale. (4-17338)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata giovedì 20 dicembre 2012
nell'allegato B della seduta n. 737
All'Interrogazione 4-17338 presentata da
ANTONIO DI PIETRO

Risposta. - Con l'interrogazione in esame si chiedono chiarimenti in merito all'applicazione del nuovo sistema di nomina dei revisori dei conti degli enti locali, previsto dall'articolo 16 del decreto-legge n. 138 del 2011, convertito nella legge n. 148 del 2011.
In particolare, si chiede al Ministero dell'interno se non intenda adottare iniziative normative finalizzate a consentire che il requisito relativo al possesso dei crediti formativi possa essere maturato entro la data di presentazione della domanda di iscrizione nell'elenco o di adozione del regolamento ministeriale, e non già entro al data del 31 dicembre 2011.
Voglio innanzitutto assicurare che la questione non è stata sottovalutata dal Ministero dell'interno.
La relativa disciplina, peraltro, è stata rivista con il decreto-legge n. 174 dello scorso 10 ottobre che ha dettato nuove disposizioni in materia di composizione dell'organo e di compiti dei revisori negli enti locali.
Per quanto riguarda, in particolare, l'elenco dei revisori dei conti è stato emanato il decreto ministeriale n. 23 del 15 febbraio 2012 che, in ossequio ai principi e ai criteri contenuti nel predetto articolo 16 del decreto legge n. 138 del 2011, prevede nuove modalità per la nomina dei revisori dei conti degli enti locali.
Il provvedimento pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana il 20 marzo 2012, prescrive, comunque, un periodo transitorio nel corso del quale continua ad essere applicata la previgente normativa in attesa della piena operatività del nuovo sistema.
Sulla base delle nuove disposizioni i revisori sono scelti mediante estrazione a sorte da un elenco nel quale possono essere inseriti, a richiesta, i soggetti iscritti, a livello regionale, nel registro dei revisori legali, nonché gli iscritti all'ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili.
L'attivazione del nuovo sistema di nomina richiede anche la relativa procedura attuativa, preordinata alla formazione dell'elenco e alle successive operazioni di estrazione a sorte dei nominativi ivi iscritti.
A tal fine è stata predisposta una apposita procedura informatica che consente l'acquisizione on line delle richieste, la formazione e la pubblicazione dell'elenco e le operazioni di sorteggio da parte delle prefetture.
Il Ministro dell'interno ha risposto a quesiti pervenuti in merito a talune incertezze applicative sulla nomina dei revisori dei conti.
Il 5 aprile 2012, inoltre, il dipartimento affari interni e territoriali del Ministero dell'interno ha diramato ai prefetti una circolare sulle modalità di applicazione delle nuove disposizioni, al fine di uniformare le procedure.
La direttiva offre un quadro dettagliato degli adempimenti, indicando tempi e modalità sia per la formazione dell'elenco dei revisori che per la scelta degli stessi, soffermandosi anche su specifici aspetti che interessano la fase successiva all'entrata in vigore del sistema.
La circolare, tra l'altro, ha fornito indicazioni in merito al nuovo sistema di scelta per estrazione a sorte dall'elenco dei revisori, stabilendo che la sua piena operatività sarà resa nota con avviso pubblicato in Gazzetta Ufficiale.
Quanto al citato requisito relativo al possesso dei crediti formativi occorre precisare che gli adempimenti necessari a dare piena applicazione alla nuova disciplina sulla scelta dei revisori dei conti degli enti locali è in fase di completamento, atteso che è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 15 giugno 2012 (serie concorsi) l'avviso per la presentazione delle domande d'iscrizione nell'elenco.
Numerosi soggetti, non solo commercialisti ma anche iscritti nel registro dei revisori legali, hanno presentato la domanda per l'iscrizione nell'elenco, attualmente in corso di formazione, dal quale verranno estratti a sorte i nominativi per la fase di prima applicazione della nuova procedura che si concluderà il 28 febbraio 2013.
Dal 1o marzo 2013 l'elenco dei revisori dei conti verrà aggiornato sulla base dei crediti riconosciuti dal 1o gennaio al 30 novembre 2012, e, quindi, la partecipazione potrà essere estesa ad un numero maggiore di soggetti, anche considerata la quantità di eventi formativi in corso in materia di gestione economico-finanziaria degli enti locali.

Il Sottosegretario di Stato per l'interno: Saverio Ruperto.