ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17336

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 678 del 07/08/2012
Firmatari
Primo firmatario: PES CATERINA
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 07/08/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 07/08/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-17336
presentata da
CATERINA PES
martedì 7 agosto 2012, seduta n.678

PES. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:

l'interrogante è venuta a conoscenza di una docente di scuola primaria (T.P.) laureata in scienze dell'educazione presso l'università di Lecce che ha fatto domanda di partecipazione al decreto ministeriale n. 85 del 2005 per le classi di concorso A036-A037 e A043-A050;

tale docente è stata esclusa per le suddette classi in quanto docente a tempo indeterminato;

ha, quindi, partecipato «con riserva» (perché docente di ruolo a tempo indeterminato) al corso decreto ministeriale n. 85 del 2005 e, avendo avuto la possibilità di scegliere per quale classe di concorso partecipare al corso abilitante, ha optato per la A043 e A050 superando il relativo esame finale;

la situazione restrittiva riguardo la partecipazione al suddetto corso per solo docenti a tempo indeterminato (e, quindi, motivo della mia partecipazione «con riserva») è stata superata dall'articolo 1, comma 4-septies, della legge n. 167 del 2009 che riconosce l'abilitazione conseguita dai docenti con contratto a tempo indeterminato in servizio presso la scuola pubblica, ammessi con riserva ai corsi indetti con il decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 85 del 18 novembre 2005, pertanto T.P. ha richiesto il passaggio nella scuola secondaria di secondo grado che ottiene per l'anno scolastico 2009-10;

l'USP di Taranto ha successivamente contestato la laurea in scienze dell'educazione in quanto titolo valido fino all'anno accademico 2000-01 per la classe A043-A050 come da decreto ministeriale n. 39 del 1998;

gli esami richiesti per l'accesso alla classe di concorso A050 erano comunque stati sostenuti nel proprio piano di studi e che a tutt'oggi tale laurea, risultando essere titolo valido per l'accesso alla A036-A037, avrebbe permesso a T.P. di optare (come scelta per il corso DM85) per le suddette classi e, quindi, potersi abilitare per le stesse;

l'USP ha proceduto alla revoca del passaggio pur avendo, T.P. superato l'anno di prova;

nel frattempo, per sanare il titolo di studio contestato, in data 21 luglio 2011 ha conseguito anche il titolo di laurea magistrale in lettere moderne (LM14), titolo di accesso valido per le classi di concorso A043 e A050;

in seguito al conseguimento del secondo titolo, richiede all'università degli studi di Bari il certificato del predetto titolo abilitante che le è stato rilasciato senza la dicitura «con riserva» in data 1o settembre 2011;

l'USP nel diniego dello scioglimento di riserva fa riferimento alla sentenza negativa del TAR n. 7942/08 che aveva ammesso «con riserva» T.P. al corso abilitante, ma nel frattempo l'intervenuta disposizione legislativa di cui all'articolo 1, comma 4-septies, della legge n. 167 del 2009, aveva di fatto sanato la posizione dei docenti a tempo indeterminato che avevano superato l'esame finale, ritenendo l'abilitazione valida. La docente, pertanto, non ha preso in considerazione di percorrere altre strade sul piano professionale e lavorativo nelle legittime aspettative di aver ottenuto finalmente il risultato sperato;

a tale proposito va precisato inoltre che l'USP di Taranto in maniera erronea, ha ritenuto che lo scioglimento della riserva a seguito del suddetto provvedimento legislativo (articolo 1, comma 4-septies, della legge n. 167 del 2009) inducesse a riprendere in esame la valutazione dei titoli posseduti «ora per allora», ma, in tale articolo non si fa nessun riferimento ad una tale valutazione;

i successivi ricorsi al TAR da parte di tale docente sono stati necessari in quanto l'USP di Taranto, dopo 4 anni dall'iscrizione al suddetto corso e dopo ben 2 anni dal superamento dell'esame scritto e orale, ha effettuato il controllo dei requisiti di ammissione che doveva essere svolto per delega dell'ufficio scolastico regionale prima dell'avvio del corso;

ciò ha impedito T.P. di effettuare altri percorsi (esempio SSIS);

né l'USP, né la magistratura amministrativa hanno valutato i nuovi elementi prodotti dalla insegnante (certificato di abilitazione senza la dicitura «con riserva» rilasciato dall'università di Bari, i nuovi titoli di studio validi per l'accesso alle classi di concorso), circostanze che dovrebbero considerarsi avere un effetto sanante circa le posizioni della docente;

l'USP, infatti, non ha convalidato le domande di passaggio della docente in questione per l'anno scolastico 2012/13 nonostante il possesso dei suindicati requisiti -:

di quali elementi disponga rispetto alla situazione descritta in premessa e quali iniziative intenda assumere in proposito.(4-17336)