ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17318

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 678 del 07/08/2012
Firmatari
Primo firmatario: DI PIETRO ANTONIO
Gruppo: ITALIA DEI VALORI
Data firma: 07/08/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto
Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma
ZAZZERA PIERFELICE ITALIA DEI VALORI 07/08/2012
DI GIUSEPPE ANITA ITALIA DEI VALORI 07/08/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 07/08/2012
Stato iter:
IN CORSO
Fasi iter:

SOLLECITO IL 11/10/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-17318
presentata da
ANTONIO DI PIETRO
martedì 7 agosto 2012, seduta n.678

DI PIETRO, ZAZZERA e DI GIUSEPPE. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:

il decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012 dal titolo «Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini» dispone all'articolo 14, comma 14, il transito degli insegnanti tecnico-pratici delle classi di concorso C-999 e C-555 al ruolo ATA, con funzioni di assistente amministrativo, assistente tecnico e di collaboratore scolastico in base ai titoli di studio;

tale disposizione risulta del tutto illogica oltre che illegittima dal momento che il R.D. 6 maggio 1923, n. 1054, all'articolo n. 97, assegnava alle amministrazioni provinciali l'onere di fornire ai licei scientifici e agli istituti tecnici commerciali e per geometri, gli assistenti e il decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1277, disponeva che tale personale confluisse negli insegnanti tecnico-pratici, inserendoli così all'interno del corpo docente;

il decreto del Presidente della Repubblica 31 maggio 1974, n. 417 riguardante lo stato giuridico del personale docente, ribadiva all'articolo 118 l'applicabilità delle norme anche agli Assistenti dei licei e degli Istituti tecnici;

con la legge 3 maggio 1999, n. 124, articolo 8, veniva disposto il passaggio allo Stato. Il comma 3 del suddetto articolo stabiliva specificatamente che «Il personale di ruolo che riveste il profilo professionale di insegnante tecnico-pratico o di assistente di cattedra appartenente al VI livello nell'ordinamento degli enti locali, in servizio nelle istituzioni scolastiche statali, è analogamente trasferito alle dipendenze dello Stato ed è inquadrato nel ruolo degli insegnanti tecnico-pratici»;

con il passaggio allo Stato gli ITP sono stati inseriti nella classe di concorso C999, istituita appositamente con valenza temporanea, in attesa di ricollocazione nelle graduatorie delle classi di concorso ITP già in essere nello Stato;

tale inquadramento non è mai stato realizzato e la classe di concorso C999 è stata considerata successivamente ad esaurimento; il personale ivi inquadrato ha continuato comunque a svolgere le funzioni ed i ruoli ricoperti in precedenza ed, anzi, nella stragrande maggioranza dei casi ha acquisito ed applicato competenze nelle moderne tecnologie, strettamente legate all'uso e gestione dei sempre più numerosi laboratori realizzati negli istituti;

ora il passaggio obbligato in profilo e mansioni diverse, previsto dal succitato decreto-legge n. 95 del 2012, risulta secondo gli interroganti illegittimo in quanto non è consentito dal nostro ordinamento che prevede che «il prestatore di lavoro deve essere adibito alle mansioni per le quali è stato assunto o a quelle corrispondenti alla categoria superiore che abbia successivamente acquisito ovvero a mansioni equivalenti alle ultime effettivamente svolte, senza alcuna diminuzione della retribuzione» (articolo n. 2103 cc e articolo 13 dello statuto dei lavoratori);

inoltre il passaggio al ruolo ATA è un chiaro demansionamento e ciò comporta una conseguente riduzione stipendiale in quanto il testo del decreto 95 del 2011 in esame prevede che sia mantenuto il trattamento salariale ma specifica che lo stesso è riassorbibile con i successivi miglioramenti economici a qualsiasi titolo conseguiti;

l'espulsione dal ruolo docente comporterà altresì l'impossibilità, per i docenti delle classi di concorso C999 e C555, di accedere al fondo d'istituto, alle figure strumentali, alla collaborazione al dirigente scolastico, alla partecipazione a progetti, alle attività di recupero, alle commissioni d'esame;

il risparmio effettivo di tale operazione appare quanto mai limitato se non inesistente. Infatti molti insegnanti della classe di concorso C999 svolgono negli istituti attività che spesso nessun altro docente è in grado di garantire, quali la gestione dei siti web, delle reti informatiche, delle strumentazioni tecniche: gli istituti quindi dovrebbero, per mantenere gli standard didattici attuali, avvalersi di collaborazioni esterne;

l'attribuzione dei posti vacanti e disponibili del personale amministrativo, tecnico e ausiliario ai docenti ITP delle classi di concorso sopra citate comporterà un'ulteriore contrazione dei posti per i precari ATA che da anni svolgono le loro mansioni con una professionalità tale da garantire il buon funzionamento delle scuole, dalle segreterie ai laboratori alla sorveglianza e alla cura degli ambienti scolastici -:

se il Governo intenda, alla luce delle sopraesposte premesse, recedere dalle proprie posizioni e, dopo aver effettuato una rilevazione negli Istituti per conoscere quali attività svolgano detti docenti e se la loro eliminazione possa comportare problemi nelle attività scolastiche, valutare la necessità di assumere ulteriori iniziative normative per lasciare questa categoria di docenti all'interno del proprio inquadramento professionale, utilizzandola eventualmente come dotazione organica aggiuntiva dell'istituzione scolastica, limitatamente allo svolgimento delle attività di laboratorio o per la copertura degli incarichi di supplenze brevi e saltuarie del personale docente, in modo tale da rendere possibile per le istituzioni scolastiche continuare a giovarsi della professionalità di queste categorie di docenti o qualora poi si rendesse necessario, il Governo potrebbe far ricorso alla mobilità anche intercompartimentale, nel rispetto della volontà dei docenti interessati e salvaguardando i diritti da essi acquisiti. (4-17318)