ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17304

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 677 del 06/08/2012
Firmatari
Primo firmatario: FUGATTI MAURIZIO
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 06/08/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE delegato in data 06/08/2012
Stato iter:
23/10/2012
Fasi iter:

RITIRATO IL 23/10/2012

CONCLUSO IL 23/10/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-17304
presentata da
MAURIZIO FUGATTI
lunedì 6 agosto 2012, seduta n.677

FUGATTI. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

il comma 9 dell'articolo 39 del decreto legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha introdotto il nuovo strumento del reclamo e della mediazione per le controversie relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate di valore non superiore a 20.000 euro; tale reclamo «può contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa»; tale nuovo istituto opera con riferimento agli atti notificati a decorrere dal 1° aprile 2012;

lo stesso articolo 39, comma 12, introduce la possibilità di definire le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro di cui è parte l'Agenzia delle entrate pendenti alla data del 31 dicembre 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado di giudizio; tale definizione è motivata proprio dal fatto di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e concentrare le risorse, umane ed amministrative, sulla gestione del nuovo istituto del «reclamo e della mediazione»;

dal combinato disposto delle due norme, emerge un periodo di «vuoto», dal 1° gennaio 2012 al 31 marzo 2012, per il quale i contribuenti che si sono visti notificare un atto durante questi tre mesi, oppure che si sono visti notificare un atto prima del 31 dicembre 2011 e che non risulta pendente in commissione tributaria alla medesima data, non possono accedere né alla definizione agevolata, né al reclamo con proposta di mediazione;

ritenendo utile per molti contribuenti andare a definire con l'Agenzia delle entrate le piccole controversie, senza affrontare i tempi e le spese del contenzioso tributario, sarebbe opportuno consentire ai contribuenti che hanno ricevuto notifiche nel periodo di vuoto o che, pur avendo ricevuto notifica prima del 31 dicembre 2011, non avevano procedimenti tributari pendenti alla stessa data, di accedere alla definizione -:

se il Governo intenda consentire ai contribuenti che hanno ricevuto notifiche di atti nel periodo dal 1° gennaio al 31 marzo 2012 o che, avendo ricevuto notifica prima del 31 dicembre 2011, non avevano pendenze in commissione tributaria alla stessa data e che non hanno presentato domanda di definizione entro il 31 marzo 2012, di accedere, previa congrua riapertura dei termini, alla definizione delle liti fiscali introdotta con il decreto-legge n. 98 del 2011. (4-17304)