FUGATTI e BITONCI. -
Al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:
il comma 9 dell'articolo 39 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, ha introdotto il nuovo strumento del reclamo e della mediazione per le controversie relative ad atti emessi dall'Agenzia delle entrate di valore non superiore a 20.000 euro; tale reclamo «può contenere una motivata proposta di mediazione, completa della rideterminazione dell'ammontare della pretesa»; tale nuovo istituto opera con riferimento agli atti notificati a decorrere dal 1
o aprile 2012;
lo stesso articolo 39, comma 12, introduce la possibilità di definire le liti fiscali di valore non superiore a 20.000 euro di cui è parte l'Agenzia delle entrate pendenti alla data del 31 dicembre 2011 dinanzi alle commissioni tributarie o al giudice ordinario in ogni grado di giudizio; tale definizione è motivata proprio dal fatto di ridurre il numero delle pendenze giudiziarie e concentrare le risorse, umane ed amministrative, sulla gestione del nuovo istituto del «reclamo e della mediazione»;
dal combinato disposto delle due norme, emerge un periodo di «vuoto», dal 1
o gennaio 2012 al 31 marzo 2012, per il quale i contribuenti che si sono visti notificare un atto durante questi tre mesi, oppure che si sono visti notificare un atto prima del 31 dicembre 2011 e che non risulta pendente in commissione tributaria alla medesima data, non possono accedere nè alla definizione agevolata, nè al reclamo con proposta di mediazione;
ritenendo utile per molti contribuenti andare a definire con l'Agenzia delle entrate le piccole controversie, senza affrontare i tempi e le spese del contenzioso tributario, sarebbe opportuno consentire ai contribuenti che hanno ricevuto notifiche nel periodo di vuoto o che, pur avendo ricevuto notifica prima del 31 dicembre 2011, non avevano procedimenti tributari pendenti alla stessa data, di accedere alla definizione -:
se il Governo intenda consentire ai contribuenti che hanno ricevuto notifiche di atti nel periodo dal 1
o gennaio al 31 marzo 2012 o che, avendo ricevuto notifica prima del 31 dicembre 2011, non avevano pendenze in commissione tributaria alla stessa data e che non hanno presentato domanda di definizione entro il 31 marzo 2012, di accedere, previa congrua riapertura dei termini, alla definizione delle liti fiscali introdotta con il decreto-legge 98 del 2011. (4-17276)