Legislatura: 16Seduta di annuncio: 675 del 01/08/2012
Primo firmatario: REALACCI ERMETE
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 01/08/2012
Elenco dei co-firmatari dell'atto Nominativo co-firmatario Gruppo Data firma MATTESINI DONELLA PARTITO DEMOCRATICO 01/08/2012
Ministero destinatario:
- MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO
- MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO delegato in data 01/08/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione RISPOSTA GOVERNO 15/03/2013 DE VINCENTI CLAUDIO SOTTOSEGRETARIO DI STATO - (SVILUPPO ECONOMICO)
SOLLECITO IL 06/11/2012
SOLLECITO IL 06/12/2012
SOLLECITO IL 07/01/2013
RISPOSTA PUBBLICATA IL 15/03/2013
CONCLUSO IL 15/03/2013
Risposta. — Al riguardo l'interrogante premette che:
le biomasse rappresentano un'occasione di sviluppo per il territorio e che, tuttavia, da dossier redatti da Legambiente e WWF, risulta che per gli impianti a biomassa di grandi dimensioni l'importazione di materia prima dall'estero diviene «una scelta obbligata», vanificando così le ricadute positive sul territorio o, addirittura, accentuandone i problemi ambientali;
nel 2010, alla provincia di Arezzo sono state presentate 6 distinte richieste per la realizzazione di altrettanti impianti per la produzione di energia elettrica da biomasse, ciascuno di potenza inferiore ad 1 megawatt che, complessivamente, raggiungono però una potenza di circa 2 megawatt;
tali impianti dovrebbero essere realizzati utilizzando la porzione di un unico immobile, ricavandovi 6 locali distinti per contenere altrettanti gruppi elettrogeni, ognuno con propria connessione alla rete elettrica nazionale;
il comune di Foiano della Chiana, nel cui territorio sono localizzati gli impianti in questione, ha presentato ricorso al Tar contro le delibere con cui la provincia di Arezzo ha rilasciato le relative 6 autorizzazioni uniche, ritenendo che sia stato violato il piano energetico regionale, relativamente alle indicazioni sulla valorizzazione delle risorse locali (filiera corta), oltre che di norme regolamentari comunali.
Ciò premesso, lo stesso chiede:
a) se i Ministri interrogati ritengano opportuno, anche per il tramite del Gse, effettuare le verifiche di competenza in questo come in altri casi analoghi e;
b) se l'incentivo dato all'impianto sia conforme al relativo conto energia.
Al riguardo si fa presente che le richieste attengono ai due diversi profili della legittimità dell'autorizzazione e della conformità degli incentivi alle norme di riferimento.
Per il primo aspetto, risulta che la provincia di Arezzo ha rilasciato distinte autorizzazioni a sei diverse società, ognuna per la costruzione e l'esercizio di altrettanti impianti a biomassa e che avverso tali provvedimenti risultano presentati ricorsi al TAR dal comune di Foiano e dal WWF. La valutazione della legittimità di tali provvedimenti è, dunque, all'esame dell'autorità giurisdizionale. In via generale, si fa presente che il controllo di legittimità dei titoli spetta, oltre che al giudice, alle stesse amministrazioni che li hanno rilasciati, che in sede di autotutela possono annullare d'ufficio i provvedimenti autorizzativi illegittimi.
Relativamente ai controlli sugli impianti, realizzandi o in esercizio, questi spettano alle varie amministrazioni che hanno partecipato al procedimento di autorizzazione, ognuna per la parte di competenza. L'articolo 42, comma 4, del decreto legislativo n. 28 del 2011 prevede poi che le amministrazioni e gli enti pubblici, deputati ai controlli relativi al rispetto delle autorizzazioni rilasciate per la costruzione e l'esercizio degli impianti da fonti rinnovabili, fermo restando il potere, sanzionatorio loro spettante, trasmettono tempestivamente al gestore servizi energetici GSE spa l'esito degli accertamenti effettuati, nel caso in cui le violazioni riscontrate siano rilevanti ai fini dell'erogazione degli incentivi.
Per quanto concerne le verifiche di specifica competenza del GSE, questi riferisce che per gli impianti di cui trattasi non è stata presentata alcuna richiesta di qualifica di impianti di produzione da fonti rinnovabili (cosiddetto qualifica IAFR). È in occasione della qualifica IAFR che il GSE verifica la sussistenza dei requisisti previsti dalla normativa ai fini del riconoscimento degli incentivi e, in caso di dubbio sulla legittimità del titolo, interloquisce con le amministrazioni competenti al rilascio delle autorizzazioni, sospendendo, se del caso, la decisione sul riconoscimento degli incentivi. Oltre a tali verifiche preventive, il GSE è deputato ai controlli a campione sugli impianti che hanno ad oggetto la documentazione relativa all'impianto stesso, la sua configurazione impiantistica e le modalità di connessione alla rete elettrica (citato articolo 42, comma 1). Nel caso di specie, si tratta tuttavia di impianti non ancora in esercizio.
Va fatto presente che la configurazione progettuale di impianti da installare in un unico immobile è oggetto di particolare attenzione da parte del GSE in quanto, come paventato dall'interrogante, potrebbe essere frutto dell'artato frazionamento di un impianto unico, e ciò allo scopo di percepire una tariffa maggiore, atteso che il livello dell'incentivo è differenziato, non solo in relazione alla tipologia di fonte rinnovabile e di impianto, ma anche in ragione della potenza, di modo che maggiore è la potenza e minore è l'incentivo.
Riferisce, tuttavia, il GSE che la circostanza di più impianti in un unico edificio non costituisce, di per sé, condizione ostativa al rilascio di singole qualifiche di IAFR e quindi di incentivi a ciascun impianto, nel caso in cui gli stessi impianti siano dotati di un proprio indipendente punto di consegna (POD) e non siano interconnessi funzionalmente.
In conclusione, una verifica in concreto dell'assetto impiantistico, cui è correlato l'ammontare dell'incentivo, potrà essere svolta in sede di qualifica IAFR e di controlli in situ.
Il Sottosegretario di Stato per lo sviluppo economico: Claudio De Vincenti.