ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17221

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Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 675 del 01/08/2012
Firmatari
Primo firmatario: LARATTA FRANCESCO
Gruppo: PARTITO DEMOCRATICO
Data firma: 01/08/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA delegato in data 01/08/2012
Stato iter:
IN CORSO
Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-17221
presentata da
FRANCESCO LARATTA
mercoledì 1 agosto 2012, seduta n.675

LARATTA. -
Al Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
- Per sapere - premesso che:

il 15 luglio 2011, con pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, veniva indetto un concorso, per esami e titoli, per il reclutamento, nell'ambito dell'amministrazione scolastica periferica, di dirigenti scolastici dei ruoli regionali per n. 2.386 posti complessivi come riportato nell'allegato 1, che è parte integrante del decreto;

l'allegato 1 del bando riportava la distribuzione regionale dei posti messi a concorso, individuando in n. 108 unità quelli disponibili per la Calabria;

l'emanazione del bando di concorso è successiva al decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 (Gazzetta Ufficiale 6 luglio 2011 n. 155), convertito con modificazioni dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, il quale all'articolo 19, ai commi 4 e 5, così recita:

«4. Per garantire un processo di continuità didattica nell'ambito dello stesso ciclo di istruzione, a decorrere dall'anno scolastico 2011-2012 la scuola dell'infanzia, la scuola primaria e la scuola secondaria di primo grado sono aggregate in istituti comprensivi, con la conseguente soppressione delle istituzioni scolastiche autonome costituite separatamente da direzioni didattiche e scuole secondarie di I grado; gli istituti compresivi per acquisire l'autonomia devono essere costituiti con almeno 1.000 alunni, ridotti a 500 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche.

5. Alle istituzioni scolastiche autonome costituite con un numero di alunni inferiore a 500 unità, ridotto fino a 300 per le istituzioni site nelle piccole isole, nei comuni montani, nelle aree geografiche caratterizzate da specificità linguistiche, non possono essere assegnati dirigenti scolastici con incarico a tempo indeterminato. Le stesse sono conferite in reggenza a dirigenti scolastici con incarico su altre istituzioni scolastiche autonome.»;

la Corte costituzionale, con sentenza n. 147/2012, depositata il 7 giugno 2012, ha dichiarato illegittimo l'articolo 19, comma 4, del decreto-legge n. 98 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 111 del 2011 osservando che «è indubbio che la disposizione in esame incida direttamente sulla rete scolastica e sul dimensionamento degli istituti, materia che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 200 del 2009, n. 235 del 2010 e n. 92 del 2011), non può ricondursi nell'ambito delle norme generali sull'istruzione e va, invece, ricompresa nella competenza concorrente relativa all'istruzione; la sentenza n. 200 del 2009 rileva, in proposito, che il dimensionamento della rete delle istituzioni scolastiche» è «ambito che deve ritenersi di spettanza regionale»;

trattandosi di ambito di competenza concorrente, allo Stato spetta soltanto di determinare i principi fondamentali, e la norma in questione non può esserne espressione. L'aggregazione negli istituti comprensivi, unitamente alla fissazione della soglia rigida di 1.000 alunni, conduce al risultato di ridurre le strutture amministrative scolastiche ed il personale operante all'interno delle medesime, con evidenti obiettivi di risparmio; ma, in tal modo, essa si risolve in un intervento di dettaglio, da parte dello Stato, in una sfera che, viceversa, deve rimanere affidata alla competenza regionale;

con deliberazione n. 47 del 10 febbraio 2012 la giunta regionale della Calabria, sulla base della normativa censurata dall'organo costituzionale, ha approvato un piano di razionalizzazione e riorganizzazione delle rete scolastica determinando, di fatto, la chiusura in Calabria di circa 100 scuole (da 506 si è passati a 406 istituzioni scolastiche), con la conseguente soppressione di circa 900 posti di lavoro tra dirigenti scolastici, docenti, collaboratori scolastici e personale amministrativo, con un coinvolgimento in primo luogo dei precari; a seguito della sentenza della Corte costituzionale, diversi comuni della Calabria hanno deliberato di revocare i precedenti provvedimenti in tema di dimensionamento scolastico chiedendo, nel contempo, agli enti sovracomunali di assumere le relative determinazioni che salvaguardino le istituzioni scolastiche;

le fasi concorsuali per il reclutamento dei nuovi dirigenti scolastici, in Calabria, si sono concluse decretando 98 vincitori a fronte dei 108 posti messi a bando;

in conseguenza del piano di dimensionamento della rete scolastica, tali 108 posti sembrano essersi volatilizzati, né, tantomeno, si prevede che essi possano materializzarsi nel triennio, arco temporale di validità della graduatoria;

dall'approvazione della graduatoria discende il diritto all'assunzione del partecipante collocato in posizione utile della stessa, cui corrisponde l'obbligo di adempimento dell'amministrazione assoggettato al regime di cui all'articolo 1218 del codice civile anche con riferimento al diritto al risarcimento in caso di inadempimento (in tal senso si vedano Cass. S.U. 16 aprile 2007, n. 8951; Cass. 20 gennaio 2009, n. 1399; Cass. S.U. 4 novembre 2009, n. 23327) -:

se il ministro sia a conoscenza di quanto su esposto e cosa intenda fare, per quanto di competenza, per rendere effettivo il diritto all'assunzione dei vincitori di concorso nella regione Calabria. (4-17221)