ATTO CAMERA

INTERROGAZIONE A RISPOSTA SCRITTA 4/17213

scarica pdf
Dati di presentazione dell'atto
Legislatura: 16
Seduta di annuncio: 675 del 01/08/2012
Firmatari
Primo firmatario: REGUZZONI MARCO GIOVANNI
Gruppo: LEGA NORD PADANIA
Data firma: 01/08/2012


Destinatari
Ministero destinatario:
  • MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE
  • MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
Attuale delegato a rispondere: MINISTERO PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E LA SEMPLIFICAZIONE delegato in data 01/08/2012
Stato iter:
06/12/2012
Partecipanti allo svolgimento/discussione
RISPOSTA GOVERNO 06/12/2012
PATRONI GRIFFI FILIPPO MINISTRO SENZA PORTAFOGLIO - (PUBBLICA AMMINISTRAZIONE E SEMPLIFICAZIONE)
Fasi iter:

RISPOSTA PUBBLICATA IL 06/12/2012

CONCLUSO IL 06/12/2012

Atto Camera

Interrogazione a risposta scritta 4-17213
presentata da
MARCO GIOVANNI REGUZZONI
mercoledì 1 agosto 2012, seduta n.675

REGUZZONI. -
Al Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione, al Ministro dell'economia e delle finanze.
- Per sapere - premesso che:

l'eliminazione delle comunità montane potrebbe costituire una misura significativa di razionalizzazione della spesa pubblica, poiché le funzioni delle stesse potrebbero essere utilmente svolte dalle province;

tra i diversi progetti di legge presentati sull'argomento vi è l'Atto Camera 2892 che prevede - tra l'altro - la soppressione degli articoli 27, 28 e 29 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, oltre alla soppressione delle comunità montane costituite alla data di entrata in vigore della legge;

il Governo intenda eliminare le province -:

se il Ministro ritenga attuabile una soppressione delle comunità montane come sopra descritta e, nel caso vi siano criticità, quali siano e che soluzioni possano essere individuate;

a quale/i ente/i le funzioni delle comunità montane verranno affidate;

in che cifra assoluta e complessiva il Ministro quantifichi - seppur a livello indicativo - le economie ottenibili dall'abolizione delle comunità montane;

se e quali altre iniziative il Ministro intenda attuare ai fini di agevolare gli obiettivi di contenimento della spesa pubblica. (4-17213)
Atto Camera

Risposta scritta pubblicata giovedì 6 dicembre 2012
nell'allegato B della seduta n. 730
All'Interrogazione 4-17213 presentata da
MARCO GIOVANNI REGUZZONI

Risposta. - Con riferimento all'interrogazione in esame, concernente la soppressione delle comunità montane e l'attribuzione delle relative funzioni alle province, si rappresenta quanto segue.
La disciplina delle comunità montane - pur in presenza della loro qualificazione come enti locali contenuta nel decreto legislative n. 267 del 2000 - rientra, sulla base ormai di consolidata giurisprudenza costituzionale, nelle materie di competenza legislativa residuale regionale, con l'importante corollario che la loro istituzione ed organizzazione e, di conseguenza, la loro eventuale soppressione, spetta alle regioni.
Infatti, in merito all'ordinamento degli enti locali il legislatore statale ha competenza esclusiva circoscritta alle sole materie indicate nel secondo comma, lettera p), dell'articolo 117 della Costituzione, inerenti alla legislazione elettorale, gli organi di governo e le funzioni fondamentali di comuni, province e città metropolitane; il riferimento a tali enti deve ritenersi tassativo e non può, pertanto, essere esteso alle comunità montane.
Conseguentemente, anche laddove lo Stato intervenisse, come proposto dall'onorevole Reguzzoni, abrogando le norme del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali concernenti le comunità montane (articoli 27 e 28), si determinerebbe il solo venir meno della disciplina dettata dallo Stato in materia, ma non anche, la soppressione automatica delle comunità montane, spettante, come già detto, alle regioni.
Un eventuale intervento statale nella materia relativa alle comunità montane può invece ipotizzarsi in materia di coordinamento della finanza pubblica: in proposito, infatti, non manca adeguata legislazione statale intervenuta proprio per finalità di contenimento della spesa pubblica.
Già in passato, con la legge finanziaria per il 2008 (legge n. 244 del 2007, articolo 2, commi 17 e 18), le regioni sono state invitate a razionalizzare le comunità montane sulla base di determinati criteri e procedure. Sono poi seguite misure di progressiva riduzione dei trasferimenti erariali a favore delle comunità montane: dapprima una loro decurtazione, prevista con decreto-legge n. 112 dei 2008, e, successivamente, la completa cessazione del concorso statale al finanziamento di tali enti, disposta con l'articolo 2 comma 187, dalla legge n. 191 del 2009 (legge finanziaria per il 2010).
Tale ultima disposizione normativa è stata dichiarata parzialmente illegittima dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 326 del 2010 per violazione dell'articolo 119 della Costituzione, nella parte in cui prevede la cessazione del finanziamento erariale alle comunità montane tramite il fondo nazionale ordinario per gli investimenti: tale finanziamento appare invero necessario al fine di assicurare la copertura finanziaria al settore degli investimenti di medio e lungo periodo effettuati mediante mutui «garantiti» proprio dal finanziamento dello Stato. La Suprema Corte, con la medesima sentenza, ha peraltro affermato che l'intervento legislativo statale ricade nell'ambito del «coordinamento della finanza pubblica» e può, quindi, legittimamente incidere in un ambito materiale rimesso alla potestà legislativa residuale delle regioni, quale la disciplina delle comunità montane, purché l'intervento statale sia ragionevole e proporzionale all'obiettivo prefissato.
Allo stato attuale permane, dunque, un limitato concorso dello Stato al finanziamento delle comunità montane, nei limiti dettati dalla Corte Costituzionale; la decisione sulla permanenza o meno delle stesse comunità montane nei sistemi di governance locale resta invece demandata alle regioni, nell'esercizio della loro autonomia e nell'ambito delle peculiarità che caratterizzano i diversi contesti territoriali. I processi di riordino avviati dalle regioni si stanno infatti caratterizzando in modo nettamente differenziato: accanto a regioni che hanno optato per la soppressione delle comunità montane, ve ne sono altre orientate a confermarne l'esistenza, riconoscendo alle stesse un ruolo rilevante nel governo dei territori montani.
Per quanto concerne, infine, le misure poste in essere dal Governo ai fini del perseguimento di obiettivi di contenimento della spesa pubblica, si rinvia alle importanti disposizioni contenute nel decreto-legge n. 95 del 2012 cosiddetto «spending review» - ed in particolare:

il riordino delle province sulla base di due requisiti demo-territoriali, con l'obiettivo di una riduzione del loro numero attraverso un percorso ampiamente concertato con le autonomie territoriali. Invero, dal processo di riordino delle province e dalla revisione della loro governance si otterranno notevoli risparmi di spesa individuabili nelle economie di scala conseguenti sia agli accorpamenti delle province con riduzione del numero di consigli provinciali, sia all'abolizione delle giunte. La misura dei risparmi, alle stato non quantificabili, dipenderà pertanto dall'esito dello stesso riordino e dal numero delle province rimanenti;

la conseguente riorganizzazione della presenza dello Stato sul territorio attraverso la razionalizzazione dell'amministrazione periferica dello Stato e, anzitutto, della prefettura-ufficio territoriale del Governo;

la razionalizzazione amministrativa degli enti strumentali di enti territoriali e la riduzione degli oneri finanziari: sul punto, infatti, le regioni e gli enti locali sono chiamati a sopprimere o ad accorpare i propri enti strumentali che svolgono funzioni spettanti agli enti locali, assicurando una riduzione degli oneri finanziari connessi in misura non inferiore al 20 per cento.

Il Ministro per la pubblica amministrazione e la semplificazione: Filippo Patroni Griffi.